Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 16
- Istanza di esenzione
1. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nei casi di cui all' articolo 3 , comma 1, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 49/2003 , è concessa su istanza dell'interessato.
2. L'istanza di esenzione, corredata dalla necessaria documentazione comprovante il diritto all'esenzione, è presentata o inoltrata alla competente struttura regionale o all'ente gestore.
3. La presentazione dell'istanza comporta gli effetti di cui all' articolo 4 , commi 1 e 2, della l.r. 49/2003 .
4. Nei casi in cui la documentazione allegata sia incompleta, la competente struttura regionale o l'ente gestore richiedono all'interessato l'integrazione della stessa. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta, senza che l'interessato abbia prodotto la documentazione necessaria, l'istanza di esenzione si intende respinta.
5. Qualora la certificazione medica prodotta dall'interessato relativamente agli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell' articolo 19 non precisi la sussistenza dei requisiti di cui all' articolo 5 della l.r. 49/2003 , la competente struttura regionale o l'ente gestore, in sede di istruttoria, possono richiedere all'azienda USL territorialmente competente uno specifico parere medico; l'azienda USL si esprime nel termine di sessanta giorni sulla base della documentazione già in suo possesso, oppure, ove ciò non sia possibile, procede a nuova visita di accertamento.
6. La competente struttura regionale o l'ente gestore provvedono sull'istanza, verificato il possesso dei requisiti, nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della stessa, e ne comunicano l'esito all'interessato.
7. In caso di esito negativo l'interessato effettua il pagamento della tassa automobilistica, comprensivo degli interessi legali ed esclusa ogni sanzione amministrativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.