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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 14
- Modalità e termini per il riversamento, e suoi effetti
1. Le somme dovute alla Regione, come indicate nell'atto di contestazione formale, sono versate mediante bonifico bancario entro dieci giorni successivi alla notifica dell'atto.
2. Dell'avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale.
3. Effettuato il pagamento, il trasgressore può chiedere la riattivazione al servizio di riscossione inoltrando specifica istanza alla competente struttura regionale.
4. La competente struttura regionale verifica la regolarità del pagamento e il corretto riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica fino alla data di sospensione dal servizio di riscossione e dispone la riattivazione al servizio, comunicandola al gestore del sistema telematico.
5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, senza che il trasgressore abbia provveduto al pagamento della somma richiesta, la Regione procede all'escussione della garanzia fideiussoria ed all'eventuale avvio della procedura di riscossione coattiva per l'importo residuo non coperto dalla garanzia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.