Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 11
- Regolarizzazione spontanea
1. Nel caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause imputabili al soggetto autorizzato, quest'ultimo può procedere alla regolarizzazione spontanea dell'insoluto, mediante pagamento contestuale delle somme non riversate e della relativa penale del 5 per cento, stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11 (Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997 ), e dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 13 settembre 1999 (Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex Sito esternolegge n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse automobilistiche), purché non sia stata inoltrata formale contestazione di inadempimento dal competente ufficio della Regione, ovvero non siano state intraprese attività amministrative di accertamento.
2. Dell'avvenuto pagamento è fornita tempestiva comunicazione alla Regione.
3. In caso di regolarizzazione spontanea l'insoluto non costituisce violazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.