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Regolamento 28 ottobre 2004, n. 59/R

Regolamento di esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ).

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 5 novembre 2004




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Vista la legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 );


Visto, in particolare, l' articolo 17 della suddetta legge regionale che, al comma 1, prevede che le modalità di designazione dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale siano definite con un regolamento di esecuzione;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 19 ottobre 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione, di cui al testo vigente dell' articolo 17 , comma 1, della l.r. 42/2002 , denominato Regolamento di esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 );


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento, in esecuzione dell' articolo 17 , comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ), definisce le modalità di designazione e di nomina dei membri della Consulta regionale dell'associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata "Consulta".
Art. 2
- Composizione della Consulta
1. La Consulta è composta da ventisei membri, così suddivisi:
a) dieci in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione "A" del registro di cui all' articolo 3 della l.r. 42/2002 ;
b) dieci in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro;
c) sei in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "C" del registro.
2. Possono essere nominati membri della Consulta i legali rappresentanti delle associazioni che si candidano secondo il procedimento di cui all'articolo 3. Tra i candidati, sono scelti i legali rappresentanti delle associazioni che in Toscana abbiano il maggior numero di associati. Per le associazioni iscritte nella sezione "C" del registro si tiene conto esclusivamente del numero degli associati residenti in Toscana. Qualora più associazioni abbiano il medesimo numero di associati, si sceglie il legale rap presentante dell'associazione di più remota costituzione.
Art. 3
- Avvio del procedimento di nomina dei membri della Consulta
1. Le province rendono noto alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'articolazione del registro regionale di competenza l'avvio del procedimento di nomina della Consulta, invitando i legali rappresentanti interessati a far pervenire la loro candidatura entro trenta giorni dalla comunicazione.
2. Le province trasmettono tempestivamente alla competente struttura regionale i nominativi dei candidati delle associazioni iscritte nelle sezioni "A" e "C" del registro.
3. Ogni provincia, sentita la Consulta provinciale dell'associazionismo di promozione sociale, ove istituita, designa tre rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro, appartenenti a tre distinti settori di attività prevalente fra quelli indicati all' articolo 2 , comma 2, della l.r. 42/2002 , e le comunica al Presidente della Giunta regionale.
Art. 4
- Nomina dei membri della Consulta
1. Il Presidente della Giunta regionale nomina i membri della Consulta assicurando la presenza di almeno due membri per ogni settore di attività di cui all' articolo 2 , comma 2, della l.r. 42/2002 , salva l'ipotesi di assenza di candidature relative ai settori stessi.
2. Per la nomina dei dieci rappresentanti delle associazioni iscritte nella sezione "B" del registro, il Presidente della Giunta regionale sceglie un candidato fra i tre designati da ogni provincia ai sensi dell' articolo 3 , comma 3.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.