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Regolamento 28 ottobre 2004, n. 59/R

Regolamento di esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ).

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 5 novembre 2004

Art. 3
- Avvio del procedimento di nomina dei membri della Consulta
1. Le province rendono noto alle associazioni di promozione sociale iscritte nell'articolazione del registro regionale di competenza l'avvio del procedimento di nomina della Consulta, invitando i legali rappresentanti interessati a far pervenire la loro candidatura entro trenta giorni dalla comunicazione.
2. Le province trasmettono tempestivamente alla competente struttura regionale i nominativi dei candidati delle associazioni iscritte nelle sezioni "A" e "C" del registro.
3. Ogni provincia, sentita la Consulta provinciale dell'associazionismo di promozione sociale, ove istituita, designa tre rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro, appartenenti a tre distinti settori di attività prevalente fra quelli indicati all' articolo 2 , comma 2, della l.r. 42/2002 , e le comunica al Presidente della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.