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Regolamento 28 ottobre 2004, n. 59/R

Regolamento di esecuzione dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica dell' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 ).

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 5 novembre 2004

Art. 2
- Composizione della Consulta
1. La Consulta è composta da ventisei membri, così suddivisi:
a) dieci in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte alla sezione "A" del registro di cui all' articolo 3 della l.r. 42/2002 ;
b) dieci in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "B" del registro;
c) sei in rappresentanza delle associazioni iscritte alla sezione "C" del registro.
2. Possono essere nominati membri della Consulta i legali rappresentanti delle associazioni che si candidano secondo il procedimento di cui all'articolo 3. Tra i candidati, sono scelti i legali rappresentanti delle associazioni che in Toscana abbiano il maggior numero di associati. Per le associazioni iscritte nella sezione "C" del registro si tiene conto esclusivamente del numero degli associati residenti in Toscana. Qualora più associazioni abbiano il medesimo numero di associati, si sceglie il legale rap presentante dell'associazione di più remota costituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.