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Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Art. 26
- Requisiti delle camere e delle unità abitative
1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell' articolo 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:
a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernotto degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
1 bis. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 18 della legge non sono consentite ristrutturazioni che prevedano la realizzazione di monolocali, come definiti dagli strumenti urbanistici ed edilizi del Comune di riferimento, da destinare ad uso agrituristico. E’ comunque consentito l’uso di monolocali già esistenti in immobili che non necessitano di ristrutturazioni. (86)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell' articolo 19 , comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
5. Salvo quanto indicato all'articolo 26 bis, (29)

Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

la ricettività delle camere ad uso agrituristico è determinata come segue:
a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;
c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.
6. E' consentita la sistemazione di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto indicati nella DIA, come previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge. (30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.
7 bis. Le camere non poste in alloggi agrituristici indipendenti devono essere dotate di servizi igienici nella misura minima di uno ogni quattro persone, calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati e senza tenere conto delle frazioni. Per le unità abitative indipendenti è sufficiente un servizio igienico in ogni unità. (31)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

7 ter. E’ consentita nelle camere la sistemazione di cucine monoblocco senza uso di fiamma libera, nel rispetto delle norme di sicurezza. (86)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 7.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

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Note soppresse.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

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Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.