Menù di navigazione

Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Art. 13 bis
- Requisiti professionali per la somministrazione pasti alimenti e bevande (16)

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1 della legge l’imprenditore che svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o l’addetto che svolge tale attività, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007 ;
b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale;
c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.