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Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Art. 13
- Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

1. Ai sensi dell’articolo 15 della legge nella somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, nelle degustazioni e assaggi, e negli eventi promozionali sono utilizzati prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani.
2. I prodotti aziendali sono quelli prodotti in azienda originati nel territorio regionale e quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. Sono equiparati ai prodotti aziendali quelli prodotti da aziende agricole locali e/o regionali con le quali l’imprenditore sottoscrive specifici accordi che sono conservati presso l'azienda (52)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 7.

. Per i prodotti degli allevamenti un periodo significativo dell’ultima fase deve essere svolto in azienda nel territorio regionale.
3. I prodotti certificati toscani utilizzabili sono:
a) i prodotti a denominazione d’origine protetta (DOP) della Toscana;
b) i prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) della Toscana;
c) i prodotti a marchio Agriqualità della Toscana;
d) i prodotti biologici di aziende della Toscana;
e) i prodotti agroalimentari tradizionali della Toscana;
f) i vini a denominazione d’origine (DO) della Toscana. (67)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 7.

4. I prodotti di origine toscana, anche se non certificati toscani, sono quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nel territorio toscano e anche se trasformati, ottenuti comunque da prodotti coltivati, allevati, cacciati, pescati o raccolti nel territorio toscano. Per le aziende situate in prossimità dei confini amministrativi regionali, sono prodotti locali anche quelli prodotti da aziende agricole e agroalimentari situate nei comuni non toscani confinanti, secondo gli stessi principi di cui al primo alinea.
5. L’origine e la provenienza dei prodotti è indicata agli ospiti (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 7.

, tramite informazioni scritte riportate nella lista delle pietanze. In particolare sono indicati quali sono i prodotti aziendali propri e la provenienza degli altri prodotti impiegati.
6. Per il completamento delle pietanze possono essere utilizzati:
a) gli ingredienti complementari essenziali, quali spezie, coloniali e altri non ottenibili in Toscana;
b) i prodotti necessari per le pietanze di uso comune dell’ospitalità e della cucina tradizionale toscana, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di alimenti e bevande;
c) i prodotti e gli ingredienti di difficile reperimento in ambito regionale, anche per particolari condizioni meteo-climatiche, individuati con atto della competente struttura della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore agricolo e del settore della somministrazione di pasti, alimenti e bevande. (69)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 7.

7. E’ consentito l’utilizzo dei prodotti indispensabili per diete speciali per motivi di salute.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

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Note soppresse.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

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Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.