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Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Sezione IV
- DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE
Art. 29
1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Il responsabile dell’igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell’azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.
Art. 30
Abrogato.
Art. 30 bis
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica sono utilizzati i locali, gli spazi aperti e i beni strumentali dell'azienda agricola posti all’interno del fondo aziendale e sono rispettati i requisiti tecnici, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata ai sensi dell’articolo 18, comma 7 della legge.
2. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica:
a) è garantito almeno un servizio igienico conforme al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adottabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche); (89)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 11.

b) sono individuati gli ambienti aziendali e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i fruitori delle attività e ne è vietato l'accesso al pubblico con adeguata segnalazione;
c) se la tipologia di percorso formativo lo richiede, è assicurata la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attività educative, da adibire anche a eventuale sala ristoro;
d) se il percorso formativo prevede la presenza di animali, questo è effettuato in sicurezza, sotto la sorveglianza degli adulti e nel rispetto delle norme di igiene veterinaria.
3. Per la somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito delle fattorie didattiche sono rispettati i requisiti di cui alla legge e al presente regolamento.
Art. 30 ter
1. Le fattorie didattiche garantiscono un'organizzazione e una strutturazione aziendale adeguate in funzione del numero dei partecipanti alle attività e degli operatori presenti in azienda.
2. Sono concordati con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativo/didattici e il programma delle attività, da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità per il pernottamento e la preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo.
3. Prima della visita è concordato con gli insegnanti e/o accompagnatori un adeguato rapporto operatori/utenti, tale da garantire la sicurezza e il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi prefissati.
Art. 30 quater
- Limiti e modalità di utilizzo del logo identificativo (58)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 14.

1. Un cartello con il logo regionale identificativo delle fattorie didattiche è esposto, in modo visibile, all’interno dell’azienda.
1 bis. Le procedure per l’uso del logo regionale identificativo delle fattorie didattiche sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale. (73)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 12.

Art. 30 quinquies
1. La modulistica per la presentazione della SCIA di cui all’articolo 22 bis della legge contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.
2. Dopo la presentazione della SCIA l’azienda presenta domanda di inserimento nell’elenco regionale delle fattorie didattiche mediante il sistema informativo di ARTEA.
3. Con atto della competente struttura della Giunta regionale sono definite le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, nonché i criteri per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco. L’elenco è tenuto da ARTEA.
Art. 30 sexies
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 6 della legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, definisce apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale che i comuni e le competenti strutture della Giunta regionale (74)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 14.

devono effettuare sull’osservanza della legge.
2. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti in materia igienico sanitaria, le Aziende unità sanitarie locali (Aziende USL) possono predisporre specifici piani mirati per la vigilanza e il controllo degli aspetti strutturali e igienico sanitari stabiliti dalla disciplina regionale per le attività agrituristiche in raccordo e coordinamento con i comuni.
Art. 31
- Abrogazioni
1. Il regolamento 6 novembre 2000, n. 7 (Regolamento di attuazione dell' articolo 16 della l.r.17 ottobre 1994, n. 76 "Disciplina delle attività agrituristiche". Criteri generali e procedure per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche) è abrogato.
Art. 32
- Norme transitorie per la classificazione
1. Le strutture agrituristiche che hanno ottenuto la classificazione sulla base del regolamento regionale n. 7/2000 devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2006. (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R, art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

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Note soppresse.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

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Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

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Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

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Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

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Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

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Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

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Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.