Menù di navigazione

Regolamento 3 agosto 2004, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 13 agosto 2004

Sezione II
- REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA E PER LA LAVORAZIONE, IL SEZIONAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI (70)

Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 8.

Art. 23
- Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta (26)

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R, art. 9.

1. Fatto salvo il caso in cui l’azienda sia dotata di strutture di macellazione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le specie e le quantità di animali allevati in azienda la cui macellazione è consentita ai fini della fornitura diretta al consumatore finale e allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 15 della legge, nonché le modalità da attuare per la macellazione, sono indicate nella deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagoformi macellati nell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 10, punto 2, lettera A) del d.p.g.r. 1 agosto 2006, n. 40/R ).
2. E’ consentita la macellazione in azienda di animali di specie suina e ovicaprina con il limite massimo di tre unità di grosso bestiame (UGB) l’anno, secondo le modalità per la visita sanitaria stabilite dalle apposite linee guida regionali per la macellazione per il consumo privato delle carni, da definire in conformità agli indirizzi ministeriali in materia di attuazione della normativa europea e con l’applicazione dei relativi diritti sanitari di cui al tariffario regionale.
3. E’ consentita, nel rispetto di quanto previsto al comma 4, la macellazione nella cucina dell’azienda o in altro locale o spazio a disposizione dell'azienda, di un numero di capi di pollame e lagomorfi allevati in azienda non superiore a cinquecento capi/anno per tipologia.
4. Per la macellazione di cui al comma 3 devono essere adottate tutte le misure di corretta prassi igienica atte a prevenire eventuali contaminazioni e devono essere adottate le procedure di autocontrollo per garantire che la macellazione sia effettuata in tempi diversi rispetto alle altre attività svolte nello stesso locale o spazio e che il locale o lo spazio e le attrezzature utilizzate siano lavate e disinfettate al termine delle operazioni di macellazione e prima del loro riutilizzo.
5. Nel caso in cui il locale per la macellazione sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.
Art. 24
- Quantità di animali e modalità di macellazione (27)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

Abrogato.
Art. 25
1. La lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando il locale per la preparazione di pasti, di alimenti e di bevande o altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
2. Nel locale di cui al comma 1 per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni occorre alternare i giorni delle lavorazioni con riferimento alle carni di:
a) ungulati domestici quali bovini, suini, ovini, caprini e solipedi, o selvatici allevati, provenienti da stabilimenti di macellazione riconosciuti CE per ungulati;
b) ungulati selvatici cacciati e selvaggina cacciata provenienti da stabilimenti riconosciuti CE o da locali di lavorazione selvaggina registrati ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 17 del 11 gennaio 2010 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica direttamente dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore);
c) pollame e lagomorfi macellati nel rispetto di quanto previsto all’articolo 23, commi 3 e 4 o provenienti da strutture registrate o riconosciute.
3. Nel caso in cui per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia utilizzata la cucina, tali attività devono essere svolte in tempi diversi dalla preparazione di pasti, di alimenti e di bevande. La cella frigo per la frollatura della carne, per la conservazione e la stagionatura dei prodotti può essere collocata all’interno del locale.
4. Nel caso in cui il locale per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione o di altro locale a disposizione dell’azienda, è consentito utilizzare i locali dell'abitazione o di altri locali a disposizione quali spogliatoi e servizi igienici, a condizione che tale utilizzo avvenga in momenti diversi da quelli a disposizione degli ospiti, seguendo un’apposita procedura di autocontrollo.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 dicembre 2005, n. 69/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 12

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 21, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 27; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 28. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 32. Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato introdotto con d.p.g.r. 25 marzo 2010, n. 35/R, art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 1; e adesso così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 15, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato A così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato B così sostituito con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 14/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 settembre 2021, n. 34/R, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.