Sezione I
- REQUISITI IGIENICO- SANITARI PER LA PRODUZIONE, LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE
Art. 17
1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 della legge la preparazione e la somministrazione per un numero di posti tavola non superiore a dodici, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti, può essere svolta nella cucina dell’abitazione rispettando i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 22 nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto in camera non superiore a dodici è possibile utilizzare la cucina dell’abitazione, avente i requisiti di cui al comma 1, da parte degli ospiti, laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.
2 bis. Per la preparazione della prima colazione che non richieda la lavorazione e la cottura dei cibi è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile, spazio che può essere ricavato nella cucina o nel locale destinato alla somministrazione della prima colazione. (54) Comma inserito con d.p.g.r. 9 dicembre 2014, n. 74/R, art. 8.
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di alimenti, di pasti e di bevande, nonché per le attività di degustazione e di assaggio e per l’organizzazione di eventi promozionali, deve essere disponibile almeno un servizio igienico o in numero superiore in proporzione al numero degli utenti e alla tipologia di attività.
4. Nel caso in cui il locale per la preparazione dei pasti sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.
Art. 18
1. Le aziende agricole che svolgono le attività di cui all’articolo 15 della legge devono dotarsi di un piano di autocontrollo commisurato alle attività svolte.
2. Entro il 31 dicembre 2010 la Giunta regionale adegua, nel rispetto del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari le procedure di autocontrollo di cui alla delibera della Giunta regionale 31 gennaio 2005, n. 136 (Linee guida per la gestione delle procedure di autocontrollo nelle aziende agricole che svolgono attività di preparazione e somministrazione pasti, alimenti e bevande, destinati alla consumazione sul posto in ambito agrituristico, in applicazione della disciplina igienico-sanitaria, di cui al D.Lgs. 155/97).
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 22 bis
1. L’attività di somministrazione pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi ed eventi promozionali, è svolta in azienda tramite l’utilizzo di locali e/o di spazi aperti aziendali.
2. Nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di quanto previsto al comma 1, l’attività di somministrazione può essere svolta anche tramite il servizio di asporto e consegna a domicilio.