Art. 10 bis
1. Sono attività sociali e di servizio per le comunità locali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge le seguenti attività:
a) attività educative e didattico-ricreative:
1) le attività afferenti ai nidi di infanzia e ai servizi integrativi della prima infanzia svolte nel rispetto della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 luglio 2013, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);
2) le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare da tre anni a sei anni svolta secondo la normativa vigente;
3) le attività di accoglienza e soggiorno anche con pernotto di bambini di età superiore a sei anni e studenti di ogni ordine e grado svolta con la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia ogni venticinque bambini/ragazzi;
b) accoglienza di persone, compresi i minori, con disabilità e svantaggio: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto orientate anche all’inclusione nei processi produttivi agricoli di soggetti deboli, con disabilità o svantaggio o in fase di reinserimento sociale. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione, custodia e formazione.
c) riabilitazione/cura tramite attività rurali: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto aventi finalità socio-terapeutiche o comunque di assistenza, anche attraverso specifiche metodologie collegate all’attività aziendale rivolte a persone con disabilità o svantaggio di qualsiasi genere. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
d) socializzazione, aggregazione e svago: attività giornaliera o di soggiorno con pernotto rivolte a persone della terza età autosufficienti. Per tali attività è necessaria la presenza di almeno un adulto con mansioni di animazione e custodia.
2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) sono svolte nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
3. Per l’esercizio delle attività di cui al comma 1, l’imprenditore può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.