Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R
Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004
INDICE
Art. 1- Oggetto e ambito di applicazione
Art. 1 bis- Parere della Regione nei procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici comunali e delle relative varianti che contengono previsioni aventi rilevanza per le strade regionali
Art. 2- Procedimento per l’autorizzazione degli interventi su strade regionali non previsti negli atti di programmazione regionale
Art. 3- Interventi previsti negli atti di programmazione regionale
Art. 4- Livelli di progettazione
Art. 5- Collaborazione della Regione alla redazione dei progetti
Art. 6- Documento preliminare alla progettazione
Art. 7- Progettazione preliminare
Art. 8- Progettazione definitiva
Art. 9- Progettazione esecutiva
Art. 9 bis- Responsabile unico del procedimento
Art. 9 ter- Disposizioni per l’approvazione dei progetti
Art. 9 quater- Verifica dei livelli di progettazione
Art. 9 quinquies- Modifiche di contratti di appalto
Art. 9 sexies- Cautele per l’attuazione degli interventi
Capo III ter- Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana
Art. 10- Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali
Art. 10 bis- Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province
Art. 11- Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione
Art. 12- Aggiudicazione dei lavori
Art. 13- Erogazione delle risorse
Art. 14- Modifiche di contratti di appalto
Art. 15- Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali
Capo IV - Criteri per la fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori
Art. 16- Criteri per la determinazione dei canoni
Art. 17- Disposizioni per il rilascio delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade e strade regionali
Art. 18- Norme generali
Art. 19- Documentazione tecnica
Art. 20- Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale
Art. 21- Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale
Art. 22- Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali
Art. 23- Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade
Art. 24- Norme in deroga alla dismissione amministrativa
Art. 25- Pubblicità
Art. 25 bis - Disposizioni transitorie
Art. 26- Abrogazioni
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.