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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Capo VI
- Classificazione amministrativa delle strade regionali e provinciali
Art. 18
- Norme generali
1. La Regione provvede, ai sensi dell' articolo 22 , comma 1, lettera h) della l.r. 88/1998 , all'esercizio della funzione di classificazione, declassificazione, e dismissione delle strade regionali e provinciali, nel rispetto delle disposizioni a tal fine dettate, oltre che dalla l.r. 88/1998 , dal Sito esternod.lgs. 285/1992 e dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).
2. Il decreto dirigenziale di classificazione, declassificazione o dismissione delle strade regionali e provinciali, è adottato sentita la provincia interessata e la Città metropolitana (21)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 17.

che trasmette alla Regione apposita domanda corredata dai seguenti documenti:
a) il provvedimento dell'ente locale che propone alla Regione di procedere all'emissione del decreto regionale;
b) la documentazione tecnica relativa alla strada;
c) la rappresentazione cartografica della strada in scala opportuna;
d) una relazione tecnica contenente le motivazioni.
3. La Regione provvede all'emanazione del decreto di classificazione, declassificazione e dismissione ai sensi del presente articolo, entro sessanta giorni (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R, art. 2.

dall'acquisizione completa della documentazione di cui al comma 2.
Art. 19
- Documentazione tecnica
1. Nel caso di classificazione e declassificazione, la documentazione tecnica di cui alla lettera b) dell' articolo 18 contiene:
a) il parere del soggetto gestore della strada;
b) la relazione sullo stato di manutenzione della infrastruttura stradale e delle eventuali opere d'arte;
c) una o più planimetrie riportanti indicazioni circa:
1) le previsioni urbanistiche nelle aree limitrofe alla strada;
2) l'indicazione della segnaletica orizzontale e verticale e l'ubicazione delle opere d'arte;
3) le indicazioni delle concessioni pubblicitarie e relativo elenco;
4) l'indicazione di eventuali fabbricati di pertinenza della strada con il relativo elenco;
5) l'indicazione dei sottoservizi presenti con il relativo elenco;
6) l'indicazione degli accessi presenti con il relativo elenco;
2. La documentazione di cui al comma 1 è obbligatoria nel caso in cui si classifichi una strada regionale o si declassifichi una strada da provinciale o comunale a regionale.
3. Nel caso di richiesta di dismissione di strade provinciali e regionali, o di tratti di esse, l'ente gestore da atto nel parere di cui al comma 1, che la strada o il tratto oggetto della richiesta, non riveste più alcuna funzione stradale di interesse pubblico e che la dismissione non compromette la funzionalità della rete stradale pubblica locale.
Art. 20
- Declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale
1. Alla declassificazione da strada provinciale o regionale a strada comunale provvede la Regione con decreto dirigenziale, sentiti gli enti territoriali interessati preso atto dell'intesa fra gli stessi. Il dirigente regionale trasmette il provvedimento di declassificazione alla provincia interessata e alla Città metropolitana, che provvedono (22)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 18.

che provvede alla classificazione ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 .
Art. 21
- Declassificazione da strada comunale a strada provinciale o regionale
1. Alla declassificazione di una strada comunale provvede la provincia e la Città metropolitana (23)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 19.

d'intesa con i comuni interessati. La provincia e la Città metropolitana trasmettono (23)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 19.

il provvedimento di declassificazione alla Regione ai fini della classificazione della strada quale provinciale o regionale, secondo la procedura di cui all'articolo 18 comma 1.
Art. 22
- Disposizioni procedurali nel caso di dissenso fra gli enti locali
1. Qualora, ai sensi dell' articolo 23 , comma 1, lettera b) della l.r. 88/1998 , entro sei mesi dall'inizio del procedimento o dalla esplicita opposizione dell'ente che riceve la richiesta, non si raggiunga l'intesa fra provincia e la Città metropolitana (24)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 20.

e comune, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. I sei mesi decorrono dalla data d'invio della domanda finalizzata ai procedimenti di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998 .
2. L'ente interessato, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento regionale conclusivo, trasmette alla Regione specifica istanza contenente:
a) provvedimento che esprima il proprio consenso sul procedimento, lo approvi per quanto di competenza e richieda l'emanazione del decreto regionale;
b) relazione inerente le mutate condizioni della strada in relazione alle quali si chiede il cambio di classifica amministrativa;
c) la documentazione tecnica relativa alla strada di cui all' articolo 19 ;
d) copia di ogni atto in possesso all'ente promotore relativo al cambio di classifica, nonché le eventuali motivazioni di opposizione di altri enti interessati.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 2 entro tre mesi dal termine di cui al comma 1, fa decadere il procedimento in capo alla Regione, fermo restando la possibilità di riattivarlo da parte dell'ente interessato.
Art. 23
- Passaggi di proprietà fra gli enti proprietari delle strade
1. Qualora il provvedimento di classificazione comporti il trasferimento della proprietà delle strade regionali, provinciali o comunali, l'ente cedente provvede, entro il termine di cui all' articolo 25 , comma 2, alla consegna della strada all'ente nuovo proprietario mediante apposito verbale di consegna.
2. Qualora l'ente nuovo proprietario non intervenga nel termine di cui al comma 1, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada interessata appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.
Art. 24
- Norme in deroga alla dismissione amministrativa
1. I tratti di strade regionali dismessi, a seguito di varianti, vengono declassificati quali strade provinciali o comunali, qualora siano ancora utilizzabili, e sempre che non alterino i capisaldi del tracciato della strada.
2. Ove ricorrano le medesime circostanze di cui al comma 1, vengono declassificati a strade comunali i tratti di strade provinciali soggetti a dismissione a seguito di varianti.
Art. 25
- Pubblicità
1. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione adottati dalla Regione, dalle province e dalla Città metropolitana (25)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 21.

sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. I provvedimenti di classificazione, declassificazione e dismissione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono stati pubblicati nel Burt.
Art. 25 bis
1. Per gli interventi per i quali le province e la Città metropolitana, a seguito del passaggio delle competenze dal 1 gennaio 2016 ai sensi della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alla l.r. 32/2002 , alla l.r.67/2003 , alla l.r.41/2005 , alla l.r.68/2011 e alla l.r.65/2014 ), hanno inviato alla Regione il progetto completo e gli elaborati di verifica, unitamente alla rendicontazione delle spese di progettazione sostenute, la Regione verifica la rendicontazione trasmessa e ne comunica gli esiti alle province e alla Città metropolitana, che provvedono a restituire le somme precedentemente erogate e non spese.
2. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle province e della Città metropolitana, nel caso in cui il progetto definitivo sia stato approvato con prescrizioni da parte della Regione o il progetto esecutivo abbia subito modifiche rispetto al progetto definitivo approvato, le province e la Città Metropolitana trasmettono il progetto esecutivo alla Regione per l’espressione del parere di cui all’articolo 10.
3. Per gli interventi la cui attuazione rimane di competenza delle Province e della Città Metropolitana, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione del progetto e l'atto conclusivo della verifica di cui all'articolo 10bis.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 21.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.