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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Capo IV
- Criteri per la fissazione dei canoni dovuti dai destinatari di provvedimenti autorizzatori
Art. 16
- Criteri per la determinazione dei canoni
1. Fatte salve le norme specificamente dettate dal Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), le province e la Città metropolitana (16)

Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 15.

provvedono alla determinazione della misura del canone da corrispondersi dal soggetto destinatario dei provvedimenti di autorizzazione e concessione, sulla base:
a) della rilevanza, sotto il profilo economico e sociale, del territorio interessato dal provvedimento;
b) dell'entità della superficie di cui si chiede l'uso o l'occupazione;
c) della durata del provvedimento;
d) del sacrificio derivante alla viabilità.
2. E' commisurato all'entità della superficie il canone dovuto a fronte del rilascio dei provvedimenti di seguito elencati:
a) autorizzazione all'apertura di passo carrabile, con riferimento alla quale la superficie occupata è determinata dalla larghezza del varco;
b) autorizzazione all'apertura di accessi a raso;
c) concessione per l'occupazione di spazio del suolo, e sottostante o sovrastante il suolo;
d) concessione per l'occupazione di attraversamenti aerei.
3. Le province, nella determinazione del canone, possono applicare specifici coefficienti correttivi rispetto ai criteri di cui ai commi 1 e 2 per provvedimenti relativi:
a) ad aree destinate a mercati, fiere, spettacoli e attrazioni culturali;
b) a condutture per impianti relativi a servizi pubblici;
c) ad impianti di distribuzione carburante;
d) ad impianti pubblicitari;
e) ad accesso avente una particolare destinazione.
3 bis. I proventi derivanti dalle attività disciplinate dal presente articolo sono destinati a coprire le esigenze ulteriori, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale per la manutenzione delle strade regionali, ai sensi dell’articolo 23 della l.r.88/1998 . (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 15.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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