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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Capo III ter
- Interventi sulle strade regionali realizzati dalle province o dalla città metropolitana (9)

Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 8.

Art. 10
- Parere regionale in merito alla progettazione degli interventi sulle strade regionali (10)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 9.

1. La struttura regionale competente in materia di programmazione sulla viabilità regionale esprime il proprio parere sullo studio di fattibilità tecnica e economica e sul progetto definitivo degli interventi che le province o la Città metropolitana realizzano sulle strade regionali.
2. Ai fini del parere di cui al comma 1, la Regione verifica:
a) la coerenza delle soluzioni funzionali adottate rispetto agli obiettivi della pianificazione e programmazione regionale;
b) l’elenco degli elaborati e la completezza del progetto rispetto a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, anche sulla base delle indicazioni del RUP;
c) la coerenza circa gli eventuali indirizzi espressi dalla Giunta regionale relativamente alla progettazione e realizzazione dell'opera.
Art. 10 bis
- Verifica dei livelli di progettazione degli interventi di competenza delle province (11)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 10.

1. Le province o la Città metropolitana provvedono alla verifica dei progetti relativi alle strade regionali, con le modalità stabilite dalla legislazione statale di riferimento.
2. Le province o la Città metropolitana trasmettono gli atti conclusivi della verifica di cui al comma 1 alla struttura regionale competente.
Art. 11
- Modalità di trasmissione dei progetti alla Regione (28)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 12
- Aggiudicazione dei lavori
1. Le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, il quadro economico e il cronoprogramma dell’intervento, individuando anche il cronoprogramma di spesa con la previsione delle richieste di liquidazione da inviare alla Regione, oppure degli importi di cui all’articolo 13, comma 4. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 11.

2. A seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, le province o la città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di aggiudicazione, il quadro economico di aggiudicazione e il cronoprogramma dell’intervento, al fine di consentire le eventuali necessarie modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 13, comma 4, e agli impegni di spesa. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 11.

3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono trattenute dai soggetti finanziatori dell'intervento in proporzione alla quota percentuale di finanziamento.
Art. 13
1. Nel caso in cui un intervento inserito nella programmazione di cui all'articolo 3 sia finanziato in parte dalla Regione e in parte dagli enti locali, ogni erogazione finanziaria da parte della Regione è effettuata su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana, relativamente alla quota percentuale di cofinanziamento regionale. La Regione provvede alle erogazioni finanziarie a seguito della richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
2. Le erogazioni finanziarie relative alle spese tecniche sono effettuate su richiesta delle province interessate e della Città metropolitana, con la cadenza temporale di seguito indicata:
a) all’avvio della progettazione per le spese tecniche relative all’esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
b) all’aggiudicazione dei lavori per le restanti spese tecniche relative all’esecuzione dell’intervento.
3. La Regione eroga i finanziamenti relativi agli oneri di esproprio per gli interventi di cui all’articolo 3, a seguito dell’approvazione da parte delle province o della Città metropolitana del progetto definitivo e prima dell’inizio delle relative procedure, su richiesta delle province interessate o della Città metropolitana.
4. L’erogazione del primo finanziamento relativo all’esecuzione dei lavori inseriti nella programmazione di cui all’articolo 3 è effettuata a partire dall’aggiudicazione dell’opera, previa richiesta da parte delle province o della Città metropolitana del fabbisogno di cassa per il trimestre successivo, giustificato sulla base del cronoprogramma di avanzamento percentuale dell’importo lavori relativo all’intero intervento.
5. Alle successive erogazioni si provvede previa presentazione della dichiarazione da parte delle province o della Città metropolitana nella quale, sulla base degli importi contabilizzati e delle liquidazioni effettuate, si attesti l’avvenuto utilizzo, salvo giustificato motivo, di almeno il 75 per cento di quanto precedentemente erogato dalla Regione, sia per lavori che per somme a disposizione, e si indichi il fabbisogno di cassa sulle obbligazioni in scadenza nel trimestre successivo.
6. La Regione può procedere, su richiesta della province o della Città metropolitana, ad effettuare erogazioni finanziarie straordinarie in tempi e modi diversi da quelli sopra indicati in relazione a documentate esigenze straordinarie non prevedibili.
7. A conclusione dei lavori, dopo l’effettuazione del collaudo tecnico amministrativo, le province o la Città Metropolitana trasmettono alla Regione la rendicontazione dei costi di intervento e della somme a disposizione e il quadro economico finale e provvede alla restituzione delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate.
8. In caso di parere negativo reso ai sensi dell'articolo 10 le province o la Città metropolitana trasferiscono le risorse a saldo e attestano le spese sostenute.
Art. 14
1. Qualora durante i lavori sia necessario variare il quadro economico dell’intervento, le province e la Città metropolitana:
a) nel caso in cui non vi sia aumento di spesa complessivo, approvano direttamente la rimodulazione ai sensi della normativa vigente;
b) nel caso in cui la rimodulazione preveda anche un aumento complessivo di spesa, richiedono l’autorizzazione alla Regione.
2. A seguito dell’approvazione della modifica del contratto d’appalto le province e la Città metropolitana trasmettono alla Regione l’atto di approvazione, con i relativi allegati tecnici, amministrativi ed economici e l’eventuale modifica del cronoprogramma attuativo e finanziario.
Art. 15
- Monitoraggio degli interventi e aggiornamento del catasto delle strade regionali (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 14.

1. La Regione effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli interventi tramite la trasmissione alle province o alla Città metropolitana di schede di monitoraggio con valenza di documento operativo per gli interventi sulle strade regionali ai sensi della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), mediante modalità di trasmissione svolte per via telematica.
2. Oltre che all’aggiornamento del monitoraggio attuativo, le province o la Città metropolitana provvedono semestralmente alla trasmissione alla Regione del cronoprogramma finanziario degli interventi, per consentire eventuali modifiche alle previsioni di liquidazione degli importi di cui all’articolo 12 e degli impegni di spesa.
3. La Regione può richiedere alle province o alla Città metropolitana in altri momenti dell’anno l’attualizzazione del monitoraggio semestrale.
4 . Al fine di consentire l’aggiornamento del catasto delle strade regionali, la Regione provvede ogni 3 anni ad effettuare rilievi di aggiornamento lungo la rete regionale, in modo da acquisire i necessari dati catastali di eventuali varianti ai tracciati stradali realizzati.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 18.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 21.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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