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Regolamento 2 agosto 2004, n. 41/R

Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell' articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 .

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima dell' 11 agosto 2004

Capo III bis
- Interventi progettati oppure realizzati dalla Regione (8)

Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R, art. 7.

Art. 9 bis
Abrogato.
Art. 9 ter
- Disposizioni per l’approvazione dei progetti (29)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 1.

Abrogato.
Art. 9 quater
- Verifica dei livelli di progettazione
1. L’attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione è svolta mediante un gruppo di verifica, nominato con decreto del direttore regionale competente.
2. I componenti il gruppo di verifica non devono aver svolto la funzione di progettazione.
3. Le attività di verifica per gli interventi di competenza della Regione sono svolte secondo quanto disciplinato dalla legislazione nazionale. (30)

Parole abrogate con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 2.

Art. 9 quinquies
- Modifiche di contratti di appalto
1. Qualora sia necessario procedere a modifiche dei contratti di appalto in corso di validità nonché a varianti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 106 del d.lgs. 50/2016 , che comportano un aumento dell’importo contrattualizzato, attraverso la delibera di attuazione del PRIIM di cui all'articolo 4 della l.r.55/2011 di rimodulazione dell'intervento, si verifica:
a) la coerenza della modifica proposta ai criteri del PRIIM e ai criteri per l’inserimento dell’intervento nell’ambito della programmazione pluriennale delle opere pubbliche regionali;
b) la coerenza della modifica alle finalità dell’intervento richiamate negli atti di programmazione regionali.
Art. 9 sexies
- Cautele per l’attuazione degli interventi
1. Qualora, relativamente ad un intervento sulle strade regionali, l’impresa aggiudicataria iscriva sui libri contabili riserve per una cifra superiore a 100.000,00 euro, il dirigente competente ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di programmazione ai fini della stima del potenziale contenzioso e dei riflessi sulla programmazione.(31)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 giugno 2020, n. 44/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2011, n. 1/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 2.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 6.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 7.

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Capo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 11.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 14.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 16.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 18.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 21.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 22.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 23.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 agosto 2016, n. 62/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.