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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 24
- Disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada
1. Il disciplinare per la realizzazione della strada, adottato dal comitato di gestione, prevede:
a) la descrizione dei prodotti della strada;
b) l'impegno del comitato di gestione a fare rispettare ai propri aderenti gli standards minimi di qualità di cui al presente regolamento;
c) l'obbligo dei soggetti aderenti di segnalare tempestivamente le variazioni rispetto ai servizi offerti ai turisti e ai dati aziendali;
d) l'obbligo dei soggetti aderenti di comunicare, ogni anno, alla scadenza fissata dal comitato di gestione, le variazioni relative ai dati concernenti la propria attività turistica, ai periodi e orari di apertura, alle condizioni praticate per la vendita dei prodotti, per le degustazioni e per i menù tipici, ed ai dati relativi alla affluenza di turisti;
e) il funzionamento del centro di informazione e del centro espositivo e di documentazione;
f) le modalità di gestione degli spazi espositivi e di degustazione;
g) le forme di utilizzazione del logo della strada e per la della realizzazione del materiale promozionale relativo alla strada da parte dei singoli aderenti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.