Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004
Art. 9
- Standards minimi di qualità delle aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche
1. Le aziende agricole autorizzate all'esercizio delle attività agrituristiche presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) presentare ed organizzare degustazioni e assaggi utilizzando i propri prodotti aziendali e i prodotti valorizzati dalla strada;
b) diffondere materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada e ad organizzare visite guidate ai luoghi di produzione dei prodotti valorizzati dalla strada;
c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione della strada e la denominazione dell'azienda;
d) comunicare al pubblico gli orari e giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite;
e) presentare un menù con tutti i prodotti valorizzati dalla strada ed almeno due piatti di cucina locale, nel caso in cui l'azienda svolga attività di somministrazione pasti.