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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 8
- Standards minimi di qualità delle aziende agricole e delle aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento dei prodotti agricoli
1. Le aziende agricole e le aziende non agricole di lavorazione, di trasformazione e di confezionamento di prodotti agricoli presenti nella zona geografica della strada e che partecipano al comitato promotore devono produrre, lavorare o trasformare almeno uno dei prodotti valorizzati dalla strada e impegnarsi a:
a) organizzare visite guidate tramite l'allestimento di percorsi informativi dotati di cartelli esplicativi riguardanti i prodotti valorizzati dalla strada, i metodi di produzione, l'ambiente e il territorio della strada;
b) dare informazioni sui prodotti e sui processi di trasformazione caratterizzanti l'attività dell'azienda e a diffondere materiale tecnico-informativo sulle offerte enogastronomiche, ambientali e culturali della strada;
c) installare apposita segnaletica all'ingresso dell'azienda contenente l'indicazione di adesione alla strada e la denominazione dell'azienda;
d) comunicare al pubblico gli orari e i giorni di apertura e gli orari e i giorni in cui si effettuano le visite guidate.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.