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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 25
- Associazione di strade
1. Ai fini dell'associazione delle strade di cui all' articolo 3, comma 4 della l.r. 45/2003 è richiesto un numero minimo di adesioni superiore al 50 per cento delle strade riconosciute dalla Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.