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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 18
- Standards minimi di qualità del centro espositivo e di documentazione
1. Il centro espositivo e di documentazione:
a) è ubicato nel territorio della strada ed in locali facilmente riconosciuti e fruibili;
b) è dotato di oggetti e di materiali aventi carattere di unicità nell'ambito dei prodotti valorizzati dalla strada ed in generale legati alla civiltà contadina e dispone di un'adeguata raccolta di documenti finalizzati alla conoscenza, valorizzazione e comunicazione degli aspetti culturali, storici ed ambientali del territorio rurale di riferimento;
c) dispone di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di una altra lingua straniera, a svolgere attività di informazione;
d) è aperto al pubblico per almeno venti ore settimanali, di cui almeno sei ore comprese tra il sabato e la domenica;
e) è attrezzato in modo da garantire la corretta conservazione, esposizione e sicurezza dei beni, tramite idonee soluzioni museografiche, e provvede all'inventariazione e catalogazione dei beni con riferimento alla normativa vigente.
2. Nel caso in cui il centro espositivo e di documentazione sia gestito da un soggetto diverso dal comitato di gestione, è necessario che il centro espositivo e di documentazione collabori con il comitato di gestione della strada per la realizzazione di materiale divulgativo e tecnico-informativo finalizzati alla valorizzazione della strada e del territorio rurale interessato.
3. Il centro espositivo e di documentazione promuove iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza dei vari aspetti culturali del mondo rurale e mantiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture e istituzioni a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.