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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 15
- Immagine coordinata delle strade
1. L'immagine coordinata della strada si realizza mediante l'installazione lungo il percorso della strada di apposita segnaletica.
2. La segnaletica, approvata con decreto del dirigente della competente struttura regionale, può essere identificata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) ovvero dell' Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.