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Regolamento 16 marzo 2004, n. 16/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 24 marzo 2004

Art. 14
- Standards minimi di qualità dell'attività degli enti locali
1. Gli enti locali che hanno il loro territorio interessato anche parzialmente dall'itinerario della strada e che partecipano al comitato promotore devono impegnarsi a:
a) svolgere un'attività di comunicazione e promozione della strada;
b) esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla strada e sulle risorse enogastronomiche, ambientali e culturali della strada.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.