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Regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R

Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima del 3 marzo 2004




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Visto l' Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall' Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Visto l' articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998 che prevede l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;


Visto il proprio decreto 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 " Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali);


Preso atto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e n. 324 del 2003 nelle quali si afferma che la decisione relativa alla titolarità della potestà regolamentare debba essere interamente rimessa ai nuovi statuti regionali e che, in attesa dell'approvazione di questi ultimi, perduri la riserva di competenza a favore del Consiglio regionale contenuta negli statuti vigenti;


Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 18 febbraio 2004 con la quale è stato approvato il Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell' articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;


EMANA


il seguente Regolamento:

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
- Norme generali
Art. 1
Abrogato.
Titolo II
- GESTIONE RIFIUTI
Capo I
- Norme generali
Art. 2
Abrogato.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
Abrogato.
Capo II
- Procedure di approvazione ed autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti
Art. 5
Abrogato.
Art. 6
- Autorizzazione all'esercizio degli impianti. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
Abrogato.
Capo III
- Autorizzazione per lo spandimento dei fanghi in agricoltura
Art. 9
- Disposizioni generali
1. Le province territorialmente competenti provvedono, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, della l.r. 25/1998 , al rilascio dell'autorizzazione allo spandimento, prevista dall'articolo 6, comma 1, n.1), Sito esternodel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nel rispetto delle norme tecniche e procedurali previste dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni di cui all' Sito esternoarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 99/1992 .
Art. 9 bis
- Limiti e condizioni per l’utilizzazione dei fanghi (2)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 1.

1. Lo spandimento dei fanghi di depurazione sui terreni agricoli è consentito a condizione che sia garantito il rispetto delle norme tecniche previste dal d.lgs.99/1992 e delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale vigenti e che non arrechi pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le modalità tecniche utilizzate per lo spandimento dei fanghi di depurazione assicurano l’uniforme distribuzione dei fanghi medesimi sulla superficie di terreno interessata.
3. Ai fini di cui al comma 2, sui terreni con pendenze inferiori al 15 per cento è fatto obbligo di utilizzare, nel rispetto della sicurezza degli operatori, carri spandiletame, ogniqualvolta il contenuto di sostanza secca dei fanghi ne renda tecnicamente possibile l’utilizzo.
4. Nel caso in cui i fanghi siano utilizzati mediante iniezione diretta nel suolo, la stessa è effettuata tra i 20 e i 40 centimetri di profondità dalla superficie di terreno interessata.
5. L’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, qualunque sia la tecnica impiegata, è effettuata con modalità che, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dei terreni, garantiscano l’incorporazione nel suolo dei fanghi e limitino il ruscellamento e la diffusione di odori sgradevoli.
6. All’interno dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio mondiale, culturale ed ambientale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi aderenti all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la superficie autorizzata per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, n. 1), del d.lgs. 99/1992, non può superare il 3 per cento della superficie del sito medesimo ricadente nel territorio di ciascun comune.
Art. 10
- Limiti quantitativi. Distanze minime
1. I quantitativi massimi di fanghi applicabili sui terreni devono essere ripartiti nel triennio, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 99/1992 .
2. Le distanze minime da rispettare nell'utilizzo dei fanghi sono:
a) almeno 100 metri dai centri abitati;
b) 80 metri dagli insediamenti sparsi;
c) 60 metri dalle strade statali, provinciali e comunali;
d) 80 metri dai corsi d'acqua superficiali, con esclusione dei fossi campestri catastalmente non individuati;
e) 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione, in applicazione dell' Sito esternoarticolo 21, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n.258 , ovvero la eventuale, diversa distanza individuata dalla Regione, su proposta dell'Autorità di Ambito, nelle aree di salvaguardia di cui allo stesso Sito esternoarticolo 21, comma 1, del d.lgs. 152/1999 ;
f) le distanze eventualmente indicate dalle autorità competenti, in base all' Sito esternoarticolo 21, comma 2, del d.lgs. 152/1999 .
3. Lo spandimento sul suolo deve essere, in ogni caso, effettuato secondo le "buone pratiche agronomiche" previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanità, del 19 aprile 1999 (Approvazione del Codice di buona pratica agricola).
4. Lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre, è vietato in ogni caso.
Art. 11
- Procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione
1. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione disciplinata dall'articolo 9 deve contenere gli elementi indicati dagli allegati 4, 4a, 4b, e 4c, al presente regolamento. A tal fine, con il termine "appezzamento" si fa riferimento alla superficie di terreno formata da una o più particelle, condotte secondo il medesimo metodo agricolo di produzione.
2. L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo ha la durata massima di tre anni, e può essere rinnovata, dalla provincia competente, fino ad un massimo di ulteriori tre anni, sulla base dei risultati delle analisi dei terreni soggetti allo spandimento; in tal caso, il soggetto interessato al rinnovo è tenuto, entro il termine originariamente previsto per la scadenza dell'autorizzazione, ad effettuare nuovamente le analisi dei terreni, ripresentandole alla provincia ai fini del rinnovo medesimo.
Art. 12
- Divieti ed esclusioni
1. È vietata l'attività di spandimento dei fanghi in zone carsiche e in zone boschive, ad eccezione di quelle adibite a colture arboree.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività relative allo spandimento al suolo di acque reflue di frantoio oleario e di liquami provenienti da attività zootecniche non intensive, disciplinate dalle specifiche normative ad esse applicabili, secondo quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 99/1992 , ed altresì dall' Sito esternoarticolo 38 del d.lgs. 152/199 .
2 bis. L’accumulo dei fanghi sui terreni agricoli è consentito solo nei casi in cui lo stesso rientri nelle operazioni strettamente connesse alla fase di spandimento dei fanghi medesimi. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 2.

2 ter. Nei casi in cui è consentito l’accumulo, i fanghi sono interrati mediante aratura durante le operazioni di spandimento, o immediatamente dopo le stesse, e comunque entro le ore ventiquattro del medesimo giorno in cui è stato effettuato lo scarico al suolo. (3)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R, art. 2.

Capo IV
- Procedure semplificate
Art. 13
- Applicabilità delle procedure semplificate. Adempimenti procedurali (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Capo V
- Normative di settore
Art. 14
- Autorizzazioni relative agli oli usati. Rinvio. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 15
- Rifiuti dell'industria del biossido di titanio (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 16
Abrogato.
Capo VI
- Controlli e vigilanza
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
- Diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate. (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 19
- Trasmissione dati inerenti l'attività sanzionatoria (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Capo VII
- Informazione
Art. 20
Abrogato.
Capo VIII
- Fattispecie specifiche
Art. 21
Abrogato.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
- Attività di raccolta dei rifiuti urbani. Riduzione della pericolosità del rifiuto (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 25
- Gestione contabile della raccolta differenziata. Codici CER (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 26
Abrogato.
Art. 27
Abrogato.
Art. 28
Abrogato.
Art. 29
- Scarti delle attività di lavorazione di metalli preziosi (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

1. Ai sensi dell' Sito esternoarticolo 4, comma 21, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), modificata da ultimo dalla Sito esternolegge 31 luglio 2002 n. 179 , non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all' Sito esternoarticolo 6, comma 1, lettera a) del d.lgs.22/1997 , gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, qualora avviati, in conto lavorazione, per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi.
2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dalla definizione di rifiuto, e pertanto non sono soggetti agli obblighi ed adempimenti previsti dal Sito esternod.lgs. 22/1997 , purché avviati alle relative operazioni di affinazione, in conto lavorazione, i seguenti materiali:
a) spazzature;
b) pulimenti;
c) sfridi, limature, scorie.
3. In attuazione di quanto disposto dal Sito esternocomma 21 dell'articolo 4 della l. 426/1998 , gli scarti delle attività di lavorazione, elencati dal comma 2, qualora siano oggetto di cessione per le successive fasi di affinazione, restano soggetti agli obblighi ed adempimenti di cui al Sito esternod.lgs 22/1997 .
Art. 30
Abrogato.
Art. 31
Abrogato.
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
- Rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione (5)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R, art. 24.

Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Capo IX
- Norme Finali
Art. 36
Abrogato.
Art. 37
Abrogato.
Titolo III
- BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI INQUINATI
Capo I
- Disposizioni generali
Art. 38
- Finalità
1. I comuni e le province, in attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, assicurano, nell'esercizio delle rispettive funzioni, l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, "terzo stralcio", relativo alla bonifica delle aree inquinate, approvato, ai sensi dell' articolo 9 della l.r. 25/1998 , con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1999, n. 384 (LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate), di seguito denominato "piano regionale".
2. In conformità a quanto disposto dal comma 1, i comuni e le province garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, l'effettiva realizzazione dei progetti di bonifica di aree inquinate, da parte dei soggetti responsabili, nel rispetto dell' Sito esternoarticolo 17 d.lgs. 22/1997 , e delle altre norme comunitarie, statali e regionali, poste a tutela della salute e dell'ambiente, in conformità con le disposizioni del presente regolamento, limitando, ove possibile, la produzione di rifiuti, e privilegiando l'utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani e speciali.
3. I comuni e le provincie esercitano le funzioni di vigilanza, di verifica, e di controllo, rispettivamente previste dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs 22/1997 , e dagli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , nel rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. A tal fine svolgono, avvalendosi dell' ARPAT, i necessari controlli sull' effettuazione degli interventi di bonifica, assicurando la permanenza delle condizioni di integrità degli interventi realizzati, e la vigilanza sul territorio e sulle attività potenzialmente inquinanti, allo scopo di prevenire ogni possibile futuro episodio di inquinamento.
Art. 39
- Ambito di applicazione
1. Il presente titolo contiene la disciplina delle procedure di approvazione dei progetti di bonifica dei siti inseriti nel piano regionale, e delle altre aree soggette, in via generale, alle disposizioni di cui al d.m. ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, nel rispetto altresì di quanto disposto dalla r. 25/1998.
Art. 40
- Abbandono di rifiuti
1. L'abbandono di rifiuti, disciplinato dall' Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 22/1997 , è escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento, in conformità con quanto analogamente disposto dell'articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, e fermo restando quanto ivi previsto in relazione agli eventuali successivi interventi di bonifica.
Art. 41
- Norme transitorie
1. Restano validi ed efficaci, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, i procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica, e di autorizzazione dei relativi interventi, per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia già intervenuto il provvedimento finale.
2. Restano validi ed efficaci, inoltre, i procedimenti per i quali, alla stessa data di cui al comma 1, sia già stato espresso il parere favorevole degli organi istruttori previsti dall' articolo 8 della l.r. 25/1998 .
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in ogni caso, alle varianti al progetto, previste dall'articolo 55, comma 2, soggette ad approvazione in base alle norme tecniche vigenti.
4. Relativamente alle aree destinate alla produzione agricola ed all'allevamento, sono presi a riferimento, in attesa della definizione dei limiti previsti dall' Sito esternoarticolo 17, comma 15, del d.lgs n. 22/1997 , da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle risorse agricole, gli specifici limiti di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 1993, n.167 ( Sito esternoArt. 5 Legge 441/87 - d.m. 16-5-89 e d.m. 30-12-89 - Pano di bonifica di aree inquinate della Regione Toscana - Approvazione), nonché dalla deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995, n.169 ( l.r. 29/93 - dcrt 167/93 - Piano regionale di bonifica delle aree inquinate della Regione Toscana - aggiornamento e modifica), riportati nell'Allegato 8 al presente regolamento.
Capo II
- Procedure
Art. 42
- Progettazione
1. I progetti di bonifica sono redatti secondo l'articolazione in tre livelli di approfondimento, secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.m. ambiente 471/1999, che prevede specificamente
a) il piano della caratterizzazione;
b) il progetto preliminare;
c) il progetto definitivo.
2. I progetti di bonifica devono essere redatti e sottoscritti, in conformità con i principi dell'ordinamento giuridico-professionale, da professionisti abilitati ai sensi di legge, ed in possesso delle specifiche competenze relative alle materie: chimiche, ingegneristiche, e geologiche. Qualora comprendano interventi di biorisanamento, di ripristino ambientale, e di ripristino paesaggistico dell'area, ovvero interventi di natura agronomica o selviculturale, devono essere sottoscritti anche da professionisti abilitati nelle relative materie, quali: biologia, agronomia, scienze forestali, architettura, e simili.
3. I professionisti incaricati della redazione del progetto ai sensi del comma 2 garantiscono ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto svolgimento di ogni indagine, senza eccezione alcuna, atta ad evidenziare la presenza di possibili contaminazioni ambientali, ed il verificarsi di situazioni di rischio dovute alla presenza di rifiuti e di sostanze pericolose.
Art. 43
- Esecuzione dei lavori
1. Il soggetto obbligato ad effettuare la bonifica è tenuto a nominare un tecnico, abilitato ai sensi di legge, quale "responsabile del progetto di bonifica", con funzioni di coordinamento delle attività, di raccordo con le Amministrazioni e gli organi pubblici di controllo, nonché di garanzia della qualità complessiva dell'intervento. Esso è altresì tenuto a comunicare, a tutte le Amministrazioni interessate, il nome del tecnico responsabile, nonché la data d'inizio dei lavori, con preavviso di almeno dieci giorni.
2. Il "responsabile del progetto di bonifica", nominato ai sensi del comma 1, può essere individuato anche tra i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, o del collaudo in corso d'opera.
3. Il "responsabile del progetto di bonifica" è tenuto a documentare, con relazioni periodiche, l'andamento dei lavori, ed a comunicare all'Amministrazione competente, la data di ultimazione degli stessi; è inoltre tenuto a redigere una relazione finale, nella quale devono essere riportati i risultati complessivamente conseguiti. A tale relazione deve essere allegato il certificato di collaudo, o, qualora previsto dalle norme vigenti, quello di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 44
- Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento. Messa in sicurezza d'emergenza
1. I comuni o, qualora l'area interessata comprenda il territorio di due o più comuni, la provincia competente, in base alle funzioni rispettivamente ad essi attribuite dall' Sito esternoarticolo 17, Sito esternocomma 2, del d.lgs. 22/1997 , e dall' articolo 6, comma 1, lettera b) della l.r. 25/1998 , provvedono, avvalendosi dell' ARPAT, alla verifica di tutte le misure di emergenza necessarie, in attuazione di quanto disposto dallo stesso Sito esternocomma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. 22/1997 , e di quanto specificamente previsto dal piano regionale.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all' Sito esternoarticolo 17, comma 2, del d.lgs. 22/1997 , e all'articolo 7, commi 1 e 2, del d.m. ambiente 471/1999, il comune o la provincia competente, qualora, sulla base delle verifiche e dei controlli tecnici effettuati dall' ARPAT e, per i relativi profili sanitari, dall'ASL territorialmente interessata, risulti accertata l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati dal soggetto responsabile, rilascia, entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il pericolo di inquinamento, apposita attestazione di non necessità della bonifica, provvedendo a darne la relativa comunicazione all'interessato.
3. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza, l' ARPAT e l'ASL, qualora ne ravvisino la necessità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 7 del d.m. ambiente 471/1999, forniscono al comune gli elementi tecnici per la richiesta, al soggetto responsabile:
a) della documentazione ulteriore rispetto a quella da questi predisposta ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 7;
b) dell'effettuazione di ulteriori adempimenti tecnici, atti a comprovare inequivocabilmente l'avvenuta, e completa, rimozione della fonte inquinante, e di quanto dalla stessa contaminato, e la conseguente eliminazione di qualunque rischio sanitario ed ambientale.
Art. 45
- Piano della caratterizzazione. Contenuti
1. Il piano della caratterizzazione deve essere redatto dal soggetto responsabile, secondo quanto disposto dal presente regolamento, ed altresì nel rispetto delle linee guida dettate dall'allegato 4 del d.m. ambiente 471/1999. Tali linee guida costituiscono una traccia fondamentale, da adeguare alla specifica complessità della situazione oggetto dell'intervento, anche con riferimento agli elaborati di progetto di cui allo stesso allegato 4.
2. Il piano di cui al comma 1 è articolato in sezioni, in base all'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999. Esso deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali, e regionali, vigenti, ed in conformità con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Ai fini dell'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per un'analisi dettagliata del sito e delle potenziali contaminazioni, i soggetti tenuti all'intervento, presentano preliminarmente, al comune o alla provincia competente, il piano di cui al presente articolo, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 46.
Art. 46
- Presentazione del piano
1. Il soggetto responsabile presenta il piano di cui all'articolo 45 al comune territorialmente competente, in triplice copia; ulteriore copia del progetto è trasmessa, a cura dello stesso soggetto responsabile, alla provincia territorialmente competente, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6 e 20 della l.r. 25/1998 , ed anche per gli effetti di cui all'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999.
2. Ai sensi dell' articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998 , qualora il progetto di intervento riguardi la bonifica di aree comprese nel territorio di più comuni, il piano di caratterizzazione è presentato, in triplice copia, alla provincia competente.
3. Se i comuni interessati appartengano a province diverse, il piano è presentato, con le modalità di cui al comma 2, alle province rispettivamente competenti, che lo approvano d'intesa, secondo quanto previsto dall' articolo 20, comma 9, della l.r. 25/1998 .
Art. 47
- Approvazione del progetto. Termini ed altri adempimenti
1. Il comune o la provincia competente all'approvazione del piano della caratterizzazione, trasmette tempestivamente copia di esso alla struttura dell' ARPAT territorialmente interessata. Ulteriore copia del piano, a cura dell'amministrazione competente, è resa disponibile, per l'accesso, a tutti gli altri Enti ed organismi interessati al procedimento di approvazione.
2. Il comune o la provincia competente ai sensi dell'articolo 46, procede all'approvazione del piano, e fissa i termini entro i quali il soggetto responsabile è obbligato a presentare la successiva articolazione progettuale ai sensi dell'articolo 42, comma 1, tenendo conto, a tal fine, dei termini massimi prescritti dall'articolo 10, commi 2 e 3, del d.m. ambiente 471/1999.
3. Copia dell'atto autorizzativo di cui al presente articolo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi di controllo ed agli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento.
Art 48
- Attuazione del piano d'investigazione
1. Il soggetto responsabile, a seguito dell'approvazione del piano di cui all'articolo 47, è tenuto all'effettuazione delle indagini previste dal piano di investigazione, che costituisce parte integrante del piano della caratterizzazione, nel rispetto dei termini e con le modalità dettate a tal fine dal provvedimento di approvazione, nonché con le integrazioni e prescrizioni disposte nello stesso provvedimento, ed in conformità con le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 al d.m. ambiente 471/1999.
2. Il soggetto responsabile è tenuto inoltre a comunicare, con preavviso non inferiore a dieci giorni, la data ed il luogo di effettuazione delle indagini di cui al presente articolo, alla competente struttura dell' ARPAT, perché possa prendervi parte mediante proprio delegato, che procede all'acquisizione di appositi controcampioni di verifica.
Art. 49
- Progetto preliminare
1. Il soggetto responsabile, qualora, dall'effettuazione delle indagini di cui all'articolo 48, comma 1, risulti confermata la contaminazione del sito, è obbligato a presentare, nei termini a tal fine prescritti dall'articolo 47, comma 2, il progetto preliminare degli interventi di bonifica, secondo i contenuti previsti dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999, e sulla base delle linee guida ivi dettate. Al progetto preliminare deve essere allegata l'apposita relazione descrittiva dell'attività di investigazione, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dello stesso articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
2. Il progetto di cui al comma 1 è proposto, dal soggetto responsabile, al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle stesse forme e con le modalità ivi dettate.
Art. 50
- Approvazione del progetto
1. Il comune o la provincia competente procede all'approvazione del progetto preliminare, nelle forme e con le modalità previste, per il piano della caratterizzazione, dall'articolo 47, e trasmette copia del provvedimento autorizzativo al soggetto responsabile, ed agli altri soggetti di cui allo stesso articolo 47, comma 3.
2. Il comune o la provincia competente all'approvazione del progetto preliminare fissa il termine entro il quale il soggetto responsabile è tenuto a presentare il progetto definitivo di cui all'articolo 51, prescrivendo, qualora ne ravvisi la necessità, le ulteriori investigazioni di dettaglio, da effettuarsi nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 48.
Art. 51
- Progetto definitivo
1. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare al comune o alla provincia competente ai sensi dell'articolo 46, nelle forme e con le modalità ivi previste, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto preliminare, entro il termine prescritto a tal fine, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, dal Comune o dalla provincia competente. Tale termine non può, in ogni caso, superare quello previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999.
Art. 52
- Approvazione del progetto definitivo
1. Il comune o la provincia competente provvede all'approvazione del progetto definitivo, entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso ai sensi dell'articolo 51, autorizzando, contestualmente, in conformità con quanto disposto dall'articolo 10, comma 9, del d.m. ambiente 471/1999, gli interventi necessari per l'attuazione del progetto stesso, e dettando i termini per l'esecuzione dei lavori, e le ulteriori prescrizioni eventualmente necessarie.
2. Il comune o la provincia competente definisce inoltre, ai sensi dell' articolo 20, comma 5, della l.r. 25/1998 , l'entità delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 58, ed i termini per la relativa prestazione da parte del soggetto obbligato, che comunque deve precedere l'inizio dell'esecuzione dei lavori autorizzati, ed alla quale è, in ogni caso, subordinata l'efficacia del provvedimento di approvazione.
3. Copia del provvedimento autorizzativo del progetto definitivo è trasmessa, a cura del comune o della provincia competente, al soggetto responsabile, nonché agli organi ed alle amministrazioni pubbliche di cui al dell'articolo 47, comma 3.
Art. 53
- Raccordo con la VIA
1. Qualora il progetto definitivo di bonifica preveda la realizzazione di opere o interventi sottoposti a valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della l.r. 79/1998 , ovvero ai sensi della relativa normativa statale, l'approvazione di cui all'articolo 51 è subordinata all'acquisizione della preliminare pronuncia di compatibilità ambientale.
2. Nel caso di cui al comma 1, i termini previsti dall'articolo 52 restano sospesi sino all'acquisizione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa pronuncia di compatibilità ambientale.
Art. 54
- Conferenza di servizi
1. Il comune o la provincia competente, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo, e della contestuale autorizzazione alla realizzazione dei lavori di cui all'articolo 52, comma 1, ed altresì ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, provvede all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli altri atti di assenso richiesti dalle vigenti norme statali e regionali, mediante apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificata dalla Sito esternolegge 13 febbraio 2001, n. 45 .
2. L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciata in base all'articolo 52, comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del d.m. ambiente 471/1999, ed ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo, nonché per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni e gli altri atti di assenso, di cui al comma 1 de l presente articolo.
3. Le province, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 17, commi 4 e 5, Sito esternodel d.lgs. 22/1997 , ad esse attribuito dall' articolo 20, comma 8, della l.r. 25/1998 , si avvalgono della conferenza prevista dall' articolo 8, comma 2, della stessa l.r. 25/1998 . In tal caso, gli atti di assenso previsti dal comma 1 del presente articolo, qualora espressi dagli organi ed amministrazioni partecipanti alla conferenza provinciale, ed individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del presente regolamento, sono acquisiti in tale sede, ed il comune competente all'approvazione del progetto definitivo di bonifica, provvede, esclusivamente, all'acquisizione degli ulteriori atti di assenso eventualmente necessari.
Art. 55
- Varianti
1. Il soggetto responsabile è tenuto a comunicare all' ente competente ogni variante che, in corso d'esecuzione, si renda necessaria rispetto al progetto approvato.
2. Le variazioni al progetto originariamente approvato, qualora comportino modifiche significative del progetto stesso, sono soggette ad approvazione specifica da parte dell'amministrazione competente, in conformità con la normativa tecnica vigente, nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento. A tal fine, sono da intendersi significative:
a) le modifiche riguardanti nuove tipologie di inquinanti;
b) quelle inerenti a nuove metodologie di bonifica;
c) quelle che incidano in misura rilevante sull'estensione dell'area di intervento.
3. Le variazioni progettuali che non comportino modifiche significative ai sensi del comma 2, devono, in ogni caso, essere comunicate formalmente all'ente competente, che, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento, è tenuto ad esprimersi in ordine alle variazioni proposte.
4. Il soggetto responsabile, qualora la variante, soggetta ad approvazione ai sensi del comma 2 non interferisca direttamente con l'effettuazione dell'intervento di bonifica, nelle more dell'approvazione prosegue nell'esecuzione dei lavori.
Capo III
- Controlli e vigilanza
Art. 56
- Svolgimento dei controlli
1. Le Province effettuano i controlli previsti dal presente regolamento, avvalendosi dell' ARPAT, secondo quanto disposto dall' articolo 6, comma 1, lettera c), della l.r. 25/1998 . Sono fatti salvi i controlli sanitari di competenza della azienda ASL territorialmente interessata.
2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, i controlli di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della verifica sia dell'attività di investigazione che dei risultati dell'intervento di bonifica, e della messa in sicurezza permanente, devono riguardare tutte le matrici ambientali interessate dal fenomeno di inquinamento, secondo quanto disposto dal punto III.3) dell'allegato 4 allo stesso d.m. ambiente 471/1999.
3. I controlli di cui al presente articolo interessano sia le modalità di effettuazione dell'intero processo di indagine e di bonifica, sia la verifica dei risultati analitici. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella fase di investigazione devono essere garantiti controlli in una percentuale commisurata alla complessità dell'intervento, non inferiore, in ogni caso, al dieci per cento dei campioni previsti nel piano di caratterizzazione.
4. Per gli interventi disciplinati dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, la provincia competente assicura, ai sensi del dell'articolo 12, comma 4, dello stesso decreto, l'effettuazione di controlli e verifiche periodiche, con cadenza almeno biennale, sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate, e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista , e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenendo conto inoltre delle conoscenze tecniche e scientifiche intervenute in seguito all'effettuazione degli interventi.
5. A seguito dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di bonifica, l' ARPAT redige apposita relazione conclusiva, anche per gli effetti di cui all'articolo 57, comma 2.
Art. 57
- Certificazione di avvenuta bonifica e di messa in sicurezza permanente
1. Su richiesta del soggetto responsabile, corredata della relazione finale di cui all'articolo 43, comma 3, e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo ai lavori, alla stessa allegato, la provincia competente rilascia l'apposita certificazione di avvenuta bonifica prevista dall' Sito esternoarticolo 17, comma 8, del d.lgs. 22/1997 , e dall'articolo 12 del d.m. ambiente 471/1999, che attesta l'avvenuto completamento degli interventi e la conformità degli stessi al progetto approvato.
2. Ai fini del rilascio della certificazione di cui al presente articolo, la provincia si avvale di tutti i dati in suo possesso, ivi compresa la stessa documentazione prodotta dal soggetto responsabile ai sensi del comma 1. Si avvale inoltre, in ogni caso, dell'apposita relazione conclusiva che l' ARPAT è tenuta a redigere ai sensi dell'articolo 56, comma 5.
3. Per gli interventi di messa in sicurezza permanente, la certificazione disciplinata dal presente articolo non può essere rilasciata se non siano decorsi cinque anni dal primo controllo, da effettuarsi, in ogni caso, non oltre 8 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 43, comma 3. Sulla base di tale comunicazione, la provincia competente prende atto della conclusione di lavori e, qualora si fosse evidenziata, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la necessità di prevedere eventuali monitoraggi aggiuntivi sulle misure di sicurezza adottate, detta le relative prescrizioni.
4. La provincia competente può in ogni caso procedere, contestualmente al rilascio della certificazione di cui al presente articolo, a dettare specifiche prescrizioni inerenti:
a) le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale da effettuarsi nel tempo;
b) il programma di manutenzione, e le scadenze periodiche per le verifiche sull'integrità ed adeguatezza complessiva dell'intervento realizzato.
5. Le prescrizioni provinciali di cui al comma 4, qualora il monitoraggio ed i controlli ambientali presuppongano determinazioni di tipo analitico, devono altresì specificare:
a) le matrici da sottoporre al monitoraggio;
b) i parametri da determinare, nonché la frequenza ed i punti di monitoraggio;
c) le metodiche di analisi;
d) le modalità, il formato, e la frequenza di restituzione dei dati.
Art. 58
- Garanzie finanziarie
1. Il soggetto responsabile è tenuto a prestare, al comune o alla provincia competente all'approvazione del progetto di bonifica, apposito atto di fideiussione bancaria od assicurativa, a garanzia dell'attivazione e della corretta esecuzione del progetto stesso. L'importo della fideiussione è determinato in misura pari all'importo del progetto di bonifica o di messa in sicurezza, ivi compresi gli eventuali oneri di monitoraggio.
2. La garanzia di cui al comma 1 è dovuta fino al rilascio della certificazione provinciale disciplinata dall'articolo 57, che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, costituisce titolo per lo svincolo della stessa.
3. La Provincia competente, contestualmente al rilascio della certificazione di cui all'articolo 57, richiede, per gli interventi di bonifica previsti dagli articoli 5 e 6 del d.m. ambiente 471/1999, una specifica fideiussione, da rilasciarsi in favore dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto di bonifica, a garanzia degli oneri conseguenti alle manutenzioni ed ai controlli successivi. Tale fideiussione è svincolata esclusivamente dalla stessa amministrazione a favore della quale sia stata prestata la relativa garanzia, previa certificazione liberatoria, rilasciata, in esito all'effettuazione dei controlli di cui al all'articolo 12, comma 4, del d.m. ambiente 471/1999, nelle forme e con le modalità a tal fine previste nella certificazione di cui all'articolo 57 del presente regolamento.
Capo IV
- Fattispecie specifiche
Art. 59
- Esclusione del progetto di bonifica
1. Non si fa luogo alla redazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza permanente, qualora i risultati del piano di investigazione iniziale, o del piano di investigazione di dettaglio, disciplinati rispettivamente dall'articolo 48 e dall'articolo 50, comma 2, dimostrino il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) che il suolo, il sottosuolo, nonché le acque sotterranee dell'area in esame, non risultano contaminati, in quanto la concentrazione delle sostanze indice di inquinamento non supera i limiti definiti, per ogni possibile destinazione d'uso, dal d.m. ambiente 471/1999, e dalle altre norme vigenti in materia;
b) che il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, rientrano nei limiti definiti per la destinazione d'uso specifica.
2. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la provincia rilascia certificazione finale liberatoria sul sito. A tal fine, il soggetto interessato è tenuto a presentare, al comune o alla provincia competente, la relazione descrittiva dell'attività di investigazione, prevista dall'articolo 49, comma 1, contenente i risultati delle attività di indagine effettuate ai sensi dell'articolo 48, elaborati con le modalità previste dall'allegato 4 al d.m. ambiente 471/1999.
3. Qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il soggetto interessato è tenuto a presentare i risultati delle indagini, al comune o alla provincia competente, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dal comma 2. In tal caso, qualora i risultati presentati siano tali da evidenziare la non necessità di bonifica limitatamente ad una specifica destinazione d'uso, la provincia rilascia la certificazione relativa alla destinazione d'uso consentita, indicando, ove occorra, gli eventuali vincoli e le opportune prescrizioni.
Art. 60
- Interventi ad iniziativa degli interessati
1. Il proprietario di un sito, o altro soggetto, che, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8 del d.m. ambiente 471/1999, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 17, comma 13 bis del d. lgs. 22/1997 , nel rispetto della l.r. 25/1998 ed in conformità con le disposizioni del presente regolamento, può procedere in tal senso, adottando gli adempimenti prescritti dal dell'articolo 9, comma 1, dello stesso d.m. ambiente 471/1999.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 64, qualora il soggetto responsabile abbia provveduto all'adempimento di cui all'articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, entro il termine dallo stesso prescritto, prorogato ai sensi dell' Sito esternoarticolo 1 del decreto legge 16 giugno 2000, n. 160 (Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), convertito con modificazioni nella Sito esternolegge 28 luglio 2000 n. 224 , la decorrenza dell'obbligo di bonifica è definita dal piano provinciale di cui al dell' articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998 , sulla base della pericolosità del sito, determinata con i criteri di cui all'articolo 14, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine.
3. Il comune o la provincia competente, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, verifica, entro trenta giorni, l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati, fissando, ove occorra, prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento, ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente.
Art. 61
- Progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali
1. I progetti di intervento per fasi temporali o lotti areali possono essere realizzati anche con riferimento ai processi di depurazione a lungo termine della falda idrica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del d.m. ambiente 471/1999, in conformità con quanto disposto altresì dall'articolo 20 , commi 11 e 12, della l.r. 25/1998 . In tal caso, la provincia competente rilascia il certificato di cui all'articolo 57, a conclusione degli interventi relativi alle singole fasi o lotti areali.
2. Nei casi di cui al comma 1, la provincia vigila sulla complessiva attuazione dell'intervento di bonifica, ed in particolare sul rispetto dei tempi previsti nell'autorizzazione per la presentazione del progetto relativo alla fase successiva. In caso di inadempimento dei soggetti responsabili, la provincia informa il comune competente, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti ad esso attribuiti ai sensi del dell' Sito esternoarticolo 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997 .
Art. 62
- Siti oggetto di passate attività minero-metallurgiche
1. Per i progetti di bonifica da realizzarsi nei siti oggetto di attività minero-metallurgiche cessate, in considerazione delle conoscenze acquisite nell'ambito delle attività di bonifica e messa in sicurezza maturate nell'ambito della regione Toscana, ed in ragione della specificità geomineraria e geochimica di alcuni territori, quali l'area delle Colline Metallifere e quella del Monte Amiata, i limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti sono in ogni caso riferiti al "fondo naturale", come stabilito dall'articolo 4, comma 2, del d.m. ambiente 471/1999, determinato in base alle procedure previste dall'allegato 2 allo stesso decreto.
2. Per i progetti di cui al comma 1, si osservano inoltre le disposizioni previste dal piano regionale, e, specificamente, dal capitolo 5.4 della del. c.r. 384/1999. Tali progetti, con riferimento sia all'analisi di rischio prevista dall'articolo 5, comma 1, del d.m. ambiente 471/1999, che ai limiti riferiti al fondo naturale, possono fare riferimento a specifici studi, validati dagli enti pubblici competenti.
Art. 63
- Particolari disposizioni di salvaguardia per le aree oggetto di censimento.
1. I proponenti di interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della l.r. 25/1998 , in base al disposto di cui al punto 4.6 del piano regionale, sono tenuti ad effettuare le verifiche atte a comprovare le condizioni di integrità ambientale dei siti in questione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, ed unitamente ad esso, un apposito piano di investigazione, redatto in conformità con quanto disposto dall'articolo 48 del presente regolamento, atto ad accertare che l'area interessata non sia compresa nell'ambito di applicazione dell' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 .
Capo V
- Norme finali
Art. 64
- Disposizioni per l'attuazione degli obblighi conseguenti ad accertamento di pericolosità dei siti
1. L'inserimento di un sito nell'ambito delle aree di cui all' articolo 9 , comma 2, lettera b2, della l.r. 25/1998 , in caso di sopravvenuto accertamento, a seguito dell'effettuazione dei controlli previsti dal Sito esternod.lgs. 22/1997 e dalla l.r. 25/1998 , del superamento dei limiti di contaminazione stabiliti ai sensi del d.m. ambiente 471/1999, non esonera i soggetti, pubblici e privati, dall'adempimento degli obblighi previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 .
2. Nei casi di cui al comma 1, e fatto salvo quanto disposto dal dell'articolo 9, comma 3, del d.m. ambiente 471/1999, i comuni e le province competenti sono comunque tenuti a provvedere agli adempimenti previsti dall' Sito esternoarticolo 17 del d.lgs. 22/1997 , secondo quanto espressamente prescritto dal comma 3 dello stesso articolo 17, anche nel caso che non abbiano ancora provveduto alla definizione, nell'ambito dei piani provinciali disciplinati dall' articolo 11 della l.r. 25/1998 , delle priorità di cui allo stesso articolo 11, comma 2, lettera e).
Art. 65
- Verifica dello stato di attuazione dei piani provinciali di bonifica delle aree inquinate.
1. Le province, ai sensi dell' articolo 22 della l.r. 25/1998 , trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano, con particolare riferimento:
a) agli interventi approvati nel corso dell'anno precedente;
b) alle certificazioni rilasciate;
c) ai controlli effettuati;
d) agli eventuali provvedimenti sostitutivi adottati;
e) alle eventuali sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell' articolo 30 della l.r. 25/1998 .

Note del Redattore:

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Dall'allegato A all'allegato 7 sono così sostituiti con d.p.g.r. 25 novembre 2009, n. 72/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 2.

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Al punto 4 dell'allegato 4c parola soppressa con d.p.g.r. 8 aprile 2013, n. 15/R , art. 3.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

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Allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, abrogati con d.p.g.r. 29 marzo 2017, n. 13/R , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.