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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004

Art. 6
- Relazione sull'attività svolta dalla Commissione
1. Il Presidente invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dalla Commissione, in particolare riferendo sul numero degli atleti sottoposti a visita, sugli esiti delle visite, sulle patologie che hanno determinato l'inidoneità e sulle tipologie più frequenti, sul numero dei minori per i quali è stato presentato ricorso, sui tempi medi in cui si svolgono gli accertamenti di cui all' articolo 4 , comma 2. Di detta relazione viene data comunicazione alla Quarta commissione consiliare.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.