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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004

Art. 5
- Ulteriori adempimenti della commissione
1. La Commissione registra la decisione nel libretto sanitario del ricorrente.
2. La Commissione comunica la decisione adottata all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista in medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.