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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004

Art. 4
- Esame delle istanze
1. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri fra cui il medico in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
2. La Commissione può richiedere accertamenti aggiuntivi e può avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche. Gli oneri di tali accertamenti sono soggetti alla normativa in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Le decisioni circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono prese a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. E' causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione l'aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.
5. La Commissione decide sull'istanza al termine della seduta in cui la stessa è esaminata, salvo il caso di cui al comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.