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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 8/R

Regolamento della Commissione regionale di appello e delle procedure di appello ai sensi dell' articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 10 febbraio 2004

Art. 2
- Ricorso alla Commissione
1. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato propone ricorso mediante istanza indirizzata alla Commissione regionale d'appello nel termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità ai sensi dell' articolo 5 , comma 10, della l.r. 35/2003 .
2. All'istanza di cui al comma 1, presentata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, è allegato a pena di irricevibilità il libretto sanitario.
3. Il ricorrente può allegare all'istanza di cui al comma 1 accertamenti di parte ed essere assistito a proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di fiducia.
4. Qualora l'interessato sia minore di anni diciotto l'istanza è presentata dal genitore o dal legale rappresentante.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.