Titolo II
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONTRO FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO
Capo I
- ATTRIBUZIONI DEL SERVIZIO PER L'IMPIEGO
Art. 4
- Compiti e funzioni del servizio per l'impiego
1. Il servizio per l'impiego è competente a:
a) compiere le operazioni di inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell'elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore;
b) gestire la scheda anagrafico-professionale del lavoratore;
c) assegnare al lavoratore il profilo professionale, la qualifica professionale e la classificazione, secondo le indicazioni di cui al d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007;
d) ) ricevere le dichiarazioni che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono avvalersi dei servizi all'impiego;
2. Il servizio per l'impiego adotta nell'ambito della normativa nazionale e regionale, ogni tipo di azione di politica attiva, al fine di prevenire la disoccupazione.
Capo II
Art. 5
- Elenco anagrafico
1. Sono inseriti nell'elenco anagrafico i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro, che, essendo in cerca di lavoro poiché inoccupati, disoccupati, nonché occupati in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi all'impiego.
Art. 6
- Inserimento e aggiornamento dei dati dell'elenco anagrafico
1. L'elenco anagrafico è integrato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore.
2. L'elenco anagrafico è altresì integrato e aggiornato sulla base delle seguenti comunicazioni ricevute dal servizio per l'impiego:
a) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro e dai soggetti autorizzati a svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale e ricollocamento del personale;
c) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
3. Qualora le comunicazioni, in osservanza di specifica disposizione normativa, siano indirizzate ad un servizio per l'impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore
o nel quale risulta iscritto, (48) Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 3.
questi provvede all'inserimento o all'aggiornamento dei dati dandone comunicazione al servizio per l'impiego competente che provvede alla loro validazione. In caso di inserimento il lavoratore sarà registrato quale "utente esterno".
Art. 7
1. Il lavoratore può chiedere l’iscrizione nell'elenco anagrafico presso un servizio per l’impiego in ogni ambito territoriale dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/2000.
2. Il lavoratore comunica al servizio per l’impiego scelto, ai sensi del comma 1, l’eventuale servizio per l’impiego di provenienza.
3. Il servizio per l’impiego scelto richiede al servizio per l'impiego di provenienza del lavoratore il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafico-professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento.
4. L'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati si compie con la presa d'atto di cui al comma 3.
5. Ogni comunicazione del servizio per l'impiego diretta al lavoratore è effettuata presso il domicilio risultante al servizio per l’impiego presso il quale è iscritto.
Art. 8
1. I lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa, salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che ne determina la cancellazione:
a) richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ad esclusione del lavoratore che presenta al servizio per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
c) decesso del lavoratore.
Art. 9
1. Il servizio per l'impiego competente redige e aggiorna la scheda anagrafico–professionale, nella quale sono trascritti i dati anagrafici, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo.
2. Il lavoratore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco anagrafico, è tenuto a fornire una dichiarazione contenente gli elementi necessari per la compilazione della scheda anagrafico-professionale.
3. Nel caso d'inserimento o aggiornamento d'ufficio la scheda anagrafico-professionale è compilata sulla base delle risultanze documentali.
Art. 10
1. Al momento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico, il servizio per l'impiego attribuisce al lavoratore la qualifica e il profilo professionale, che egli stesso dichiara, utilizzando il sistema di classificazione previsto dal d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007, nonché le definizioni e le codifiche del repertorio regionale delle qualifiche professionali.
2. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica e il profilo professionale sono quelli riconosciuti al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro.
3. Il servizio per l'impiego procede alla classificazione dei lavoratori secondo lo stato e la condizione occupazionale, ai sensi del d.m. lavoro e previdenza sociale 30 ottobre 2007.
Art. 11
- Acquisizione delle informazioni
a) i dati disponibili nei propri archivi;
b) le informazioni fornite dal lavoratore;
c) le comunicazioni previste dal presente regolamento;
d) ogni altra comunicazione che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e professionali;
e) le informazioni assunte di propria iniziativa.
Capo III
- STATO DI DISOCCUPAZIONE
Art. 12
1. Per comprovare lo stato di disoccupazione il lavoratore rilascia al servizio per l’impiego competente un’autocertificazione, dalla quale risulti:
a) di non essere attualmente impegnato in un’attività lavorativa oppure di svolgere un’attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale in corso;
b) di essere immediatamente disponibile a svolgere un’attività lavorativa;
c) di essere disponibile a svolgere un’azione di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il servizio per l’impiego;
d) l’eventuale attività precedentemente svolta.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa con una delle seguenti modalità:
a) presentandosi personalmente presso il servizio per l'impiego competente;
b) in via telematica, mediante il sistema informativo messo a disposizione dai servizi per l’impiego, nell’ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Nel caso di stato di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il servizio per l'impiego verifica la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione.
4. Il servizio per l'impiego dispone indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo, se necessario, l'intervento di altri uffici competenti.
5. Il servizio per l'impiego informa esplicitamente il lavoratore sulle cause che comportano la perdita dello stato di disoccupazione.
Art. 13
1. L'immediata disponibilità ad un'occupazione consiste nella disponibilità ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. La dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività lavorativa non può essere limitata né condizionata, fatto salvo, ai fini del riconoscimento e della conservazione dello stato di disoccupazione, quanto disposto dal comma 3 in merito alla congruità dell'offerta di lavoro.
3. L'offerta di lavoro si ritiene congrua in presenza dei seguenti requisiti:
a) corrispondenza ad uno o più profili professionali equivalenti a quelli per i quali il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento della sottoscrizione del patto di servizio di cui all'articolo 14, comma 3. Trascorsi sei mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio si ritiene congrua anche l’offerta di lavoro non corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha sottoscritto la propria disponibilità;
b) rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi;
c) sede di lavoro raggiungibile in ottanta minuti dal domicilio del lavoratore con i mezzi di trasporto pubblici.
4. Per i percettori di ammortizzatori sociali e di sussidi, l’offerta congrua è definita dalle disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 14
2. Nel corso del primo colloquio di orientamento il servizio per l'impiego:
a) intervista il lavoratore al fine di accertare e registrare l’effettiva disponibilità ad aderire ad iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo;
b) illustra le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro;
c) prescrive gli obblighi di ripresentazione.
3. Entro sessanta giorni dal primo colloquio, il servizio per l’impiego e il lavoratore sottoscrivono un patto di servizio nel quale sono definite le azioni e le misure personalizzate di ricerca attiva di occupazione o di formazione, che costituiscono il piano di azione individuale.
4. Con la sottoscrizione del patto di servizio, il servizio per l’impiego si impegna a supportare il lavoratore nella ricerca attiva di lavoro e il lavoratore si impegna a svolgere le azioni concordate nel piano di azione individuale.
5. Nel patto di servizio sono altresì concordati le modalità e i tempi entro i quali il lavoratore, trascorsi almeno sei mesi dalla sottoscrizione del patto, deve confermare periodicamente la dichiarazione dello stato di disoccupazione.
Art. 14 bis
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi per l’impiego sono tenuti ad effettuare per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione, in attuazione dell’articolo 3 del d.lgs. 181/2000.
Art. 15
1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso.
2. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto stesso, il lavoratore presenta istanza di conservazione dello stato di disoccupazione al servizio competente, nella quale è tenuto a dichiarare, con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, il mancato superamento del reddito minimo di cui al comma 1.
3. Se l’istanza di conservazione è presentata oltre i termini indicati al comma 2, lo stato di disoccupazione inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza.
4. In caso di concorso di più tipologie di rapporti di lavoro si applica la soglia di reddito fissata per i lavoratori dipendenti o assimilati.
5. Il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione indipendentemente dal reddito percepito, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Art. 16
1. La provincia con atto motivato dispone la perdita dello stato di disoccupazione in presenza di una delle seguenti condizioni:
a) rifiuto senza giustificato motivo di una offerta di lavoro congrua, così come definita all'articolo 13, comma 3;
b) mancata presentazione, senza giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui eventualmente disposti dal servizio per l’impiego;
c) mancata sottoscrizione del patto di servizio e mancata esecuzione delle azioni concordate nel piano di azione individuale di cui all'articolo 14, comma 4;
d) mancata conferma periodica dello stato di disoccupazione secondo le modalità e i termini indicati dal patto di servizio, come previsto dall’articolo 14, comma 5;
e) mancata presentazione dell’istanza di conservazione dello stato di disoccupazione nel termine indicato dall’articolo 15, comma 2;
f) assenza ingiustificata alla prova selettiva o mancata presa di servizio presso un'amministrazione pubblica.
2. Si considerano equivalenti al rifiuto ingiustificato di cui al comma 1, lettera a), le dimissioni senza giusta causa rassegnate per più di due volte nel corso dell'anno solare.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di presentazione di cui al comma 1, lettera b), è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi adeguatamente motivati. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente.
4. Il mancato superamento del periodo di prova non determina la perdita dello stato di disoccupazione e il lavoratore conserva l’anzianità precedentemente maturata.
5. Nel termine di dieci giorni dalla notifica, avverso il provvedimento provinciale è ammessa istanza di riesame alla provincia. L'istanza si intende respinta se la provincia non si pronuncia entro dieci giorni. L'efficacia del provvedimento di perdita dello stato di disoccupazione è sospesa dalla data della notifica a quella della pronuncia della provincia nel merito dell'istanza.
6. Il lavoratore che ha perso lo stato di disoccupazione per effetto di un provvedimento definitivo della provincia rimane iscritto nell'elenco anagrafico nella classe "altro" con la specifica "decaduto dallo stato di disoccupazione" per un periodo di tre mesi, durante il quale non beneficia delle prestazioni fornite dal servizio per l'impiego. Trascorsi i tre mesi il lavoratore può essere iscritto come disoccupato nell’elenco anagrafico del servizio per l'impiego. (51) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 7.
8. La perdita dello stato di disoccupazione avviene automaticamente nei seguenti casi:
a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata superiore a sei mesi, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale;
c) avviamento di un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato o stipula di un contratto di associazione in partecipazione o costituzione di un’impresa, tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l’anno fiscale.
Art. 17
1. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta la sospensione dello stato di disoccupazione. Con la cessazione del rapporto di lavoro la relativa anzianità di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.
2. L’anticipata risoluzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a sei mesi, da cui derivi un reddito superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia per l'anno fiscale in corso, comporta il ripristino dello stato di disoccupazione se la durata del rapporto di lavoro è stata pari o inferiore a sei mesi.
3. Per ottenere il ripristino dello stato di disoccupazione e dell’anzianità di disoccupazione, il lavoratore, entro quindici giorni dall’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 2, presenta istanza al servizio per l’impiego competente, secondo le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2.
4. Su istanza del lavoratore, il servizio per l’impiego ripristina altresì lo stato di disoccupazione e l’anzianità di disoccupazione precedentemente maturata dal lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto subordinato in seguito ad un accertamento effettuato dagli organi competenti, purché la durata del rapporto di lavoro sia stata pari o inferiore a sei mesi. L’istanza è presentata con le modalità indicate dall’articolo 12, comma 2, entro quindici giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, da parte degli organi competenti, del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
5. Per la sospensione e per il ripristino dell’anzianità pregressa, il riferimento temporale è relativo alla durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
Art. 18
- Durata dello stato di disoccupazione
2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano; i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
Art. 19
- Certificazione e verifica dello stato di disoccupazione
1. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni rese mediante autocertificazione sottoscritte dall'interessato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i servizi per l'impiego che procedano, su richiesta dell'amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostituiva, rispondono sulla base delle risultanze d'ufficio.
3. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione, calcolata secondo le modalità di cui al presente regolamento.
Capo IV
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
- Comunicazioni obbligatorie
1. Le comunicazioni di instaurazione, trasformazione, cessazione e variazione di un rapporto di lavoro sono effettuate dai soggetti obbligati al servizio per l’impiego in via telematica, mediante il sistema informativo regionale e nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia.
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
- Decorrenza degli obblighi di comunicazione
Abrogato.
Capo V
- LAVORATORI DISABILI
Art. 25
1. La persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è soggetta alle norme del capo III, fatte salve le disposizioni relative all’iscrizione, ai casi particolari di conservazione e alla perdita dello stato di disoccupazione previsti dal presente capo.
Art. 26
1. La persona con disabilità in stato di disoccupazione prima di iscriversi nell’elenco previsto dall’articolo 8 della l. 68/1999 è tenuta a rilasciare la dichiarazione dello stato di disoccupazione, di cui all’articolo 12.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, oltre a quanto indicato dall’articolo 12, comma 1, lettere a), c) e d), deve contenere la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità lavorative.
Art. 27
1. Le persone con disabilità che, sulla base di idonea certificazione sanitaria, risultino non idonee a svolgere un'attività lavorativa per ragioni dovute alla loro disabilità, conservano lo stato di disoccupazione, ma è sospesa nei loro confronti l'erogazione dei servizi. La sospensione perdura fino al momento in cui interventi curativi o riabilitativi consentano al lavoratore di essere nuovamente in grado di svolgere una attività lavorativa conforme alle proprie capacità lavorative.
2. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 6 della l. 68/1999.
Art. 27 bis
1. La persona con disabilità iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 della l. 68/1999 usufruisce dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla medesima legge unitamente ai servizi erogati in applicazione del d.lgs. 181/2000.
2. In alternativa a quanto disposto al comma 1 la persona con disabilità può richiedere di usufruire in via esclusiva dei servizi per l'inserimento lavorativo previsti dalla l. 68/1999.
Capo VI
- LAVORATORI IN MOBILITA', STRANIERI, DETENUTI ED INTERNATI
Art. 28
1. La richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità vale come dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche nel caso in cui non percepiscano l'indennità di mobilità, non devono rendere la dichiarazione di sussistenza dello stato di disoccupazione.
Art. 29
1. Ai lavoratori stranieri si applicano le norme del presente regolamento e le disposizioni normative nazionali in materia.
Art. 30
1. La dichiarazione della sussistenza dello stato di disoccupazione per i detenuti e gli internati viene accertata mediante la dichiarazione di disponibilità acquisita da parte della direzione dell'istituto penitenziario, che provvede a trasmetterla al servizio per l'impiego nel cui ambito territoriale l'istituto è ubicato, unitamente al curriculum scolastico e professionale degli interessati.
2. I servizi per l'impiego, che ricevono la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procedono alla registrazione nell'elenco anagrafico ed alla redazione della
scheda anagrafico-professionale (43) Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 32.
, attivandosi, in collaborazione con la direzione degli istituti, a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme vigenti in materia di lavoro extrapenitenziario.
4. I detenuti e gli internati che entro quindici giorni dalla scarcerazione presentano al servizio per l'impiego ove hanno domicilio la dichiarazione di disponibilità, conservano l'anzianità di disoccupazione maturata nel periodo di carcerazione.