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Regolamento 4 febbraio 2004, n. 7/R

Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 10 febbraio 2004

Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto del regolamento
1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal Sito esternodecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell' Sito esternoarticolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda anagrafico-professionale (11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 1.

e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni.
e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal Sito esternod.lgs 181/2000 .
Art. 2
- Definizioni
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) servizi per l'impiego, i servizi pubblici di cui agli articoli 118, 119 e 120 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 ) e servizio per l'impiego competente, il servizio per l'impiego scelto dal lavoratore nell'ambito del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs 181/2000; (47)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R, art. 1.

b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con Sito esternod.p.r 442/2000;
c) scheda anagrafico-professionale, il modello di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 (Adozione della scheda anagrafico – professionale del sistema di classificazione e del formato di trasmissione dati);(12)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 2.

e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all' Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 181/2000 , ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
- Trattamento dati personali
1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.
3. I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.
3 bis. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente regolamento è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (14)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 3.


Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 1 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 23.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 2 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 24.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 3 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 25.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 4 . Poi articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 26.

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Articolo prima parzialmente modificato con Dpgr 25 ottobre 2007, n. 51/R, art. 5 . Poi articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 5.

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Parole prima sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6, ed ora così sostituite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 7.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 8, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 11.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 12.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 15.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 20.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 21.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 22.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 27, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 28, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 30.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 32.

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Titolo abrogato con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 33.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 1.

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Parole inserite con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 3.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 5.

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Parola inserita con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 11 marzo 2015, n. 27/R , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.