Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto del regolamento
1. Con il presente regolamento la Regione, in attuazione degli
articoli 22 bis e
22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizione per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'
articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 ), da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori ai sensi dell'
articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) al fine di assicurarne l'applicazione uniforme nel territorio regionale, e fornisce gli indirizzi operativi e gestionali per l'attivazione dell'elenco anagrafico dei lavoratori, della scheda
anagrafico-professionale (11) Parole così sostituite con d.p.g.r. 24 dicembre 2013, n. 76/R, art. 1.
e dei servizi di sostegno alla ricerca di una nuova occupazione per i cittadini in possesso dello stato di disoccupazione.
2. Il presente regolamento disciplina in particolare:
a) i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione;
b) gli indirizzi operativi per verificare la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti;
c) gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro domanda e offerta di lavoro e allo scopo di contrastare la disoccupazione;
d) i criteri di reclutamento per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni.
e) la gestione delle liste speciali non espressamente abrogate dal
d.lgs 181/2000 .
Art. 2
- Definizioni
1. Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente, ai fini del presente regolamento si intendono per:
b) elenco anagrafico, l'elenco di cui all'articolo 4 del regolamento emanato con
d.p.r 442/2000; e) stato di disoccupazione, la condizione di cui all'
articolo 1, comma 2, lettera c) del d.lgs. 181/2000 , ossia la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
g) autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Art. 3
- Trattamento dati personali
1. La Regione è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel sistema regionale del lavoro.
2. Le province sono titolari del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati dei servizi per l'impiego.
3. I servizi per l'impiego sono responsabili del trattamento dei dati personali dei soggetti presenti nelle banche dati in loro possesso.