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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Capo IV
- PROCEDURE DI RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA (85)

Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R, art. 5.

Sezione I
- Rendicontazione delle spese
Art. 89
1. Per gli interventi formativi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) della l.r. 32/2002 realizzati dagli organismi attuatori, l'amministrazione competente indica una delle seguenti modalità per il riconoscimento delle spese:
a) sistema di rendicontazione a costi reali;
b) sistema di rendicontazione per finanziamenti a tasso forfetario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;
c) sistema dei costi unitari standard.
2. I sistemi di cui al comma 1, lettere b) e c), in attuazione dei regolamenti comunitari vigenti in materia, trovano applicazione di norma negli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo. Tali sistemi possono essere applicati anche agli interventi formativi finanziati con altri fondi qualora espressamente previsto dal soggetto che ne ha la titolarità.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi finanziati con il Fondo sociale europeo nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e proporzionalità a tutela degli interessi dell'utenza e del buon utilizzo delle risorse pubbliche.
Art. 90
- Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), comunicano alla Regione (165)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.

, mediante il sistema informativo regionale, le spese effettivamente sostenute, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
2. Relativamente al sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettere a), le spese effettivamente sostenute corrispondono ai pagamenti effettuati dagli organismi attuatori e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Nel sistema di rendicontazione di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b) tali documenti giustificativi sono richiesti unicamente per le categorie di costo definite. (138)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 51.

3. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), comunicano alla Regione (165)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 4.

le ore di attività di formazione svolte, alle scadenze e con le modalità indicate dalla deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
Art. 91
- Verifica dei rendiconti di spesa
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare i sistemi di rendicontazione, di cui all’articolo 89, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento delle spese sostenute e della definizione del saldo, presentano alla Regione (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.

il rendiconto finale di spesa.
2. La Regione (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 5.

effettua la verifica dei rendiconti di spesa.
3. La deliberazione di cui all’articolo 89 comma 3, stabilisce le condizioni per l’ammissibilità e finanziabilità della spesa sulla base dei seguenti criteri:
a) pertinenza ed imputabilità ad azioni ammissibili nell'ambito del progetto;
b) riferibilità al periodo di vigenza del finanziamento;
c) comprovabilità;
d) verificabilità dell'avvenuto pagamento.
4. Nel sistema di rendicontazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera b) la comprovabilità e la verificabilità delle spese è richiesta esclusivamente per le categorie di costo definite (139)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 52.

.
5. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 92
- Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard
1. Gli organismi attuatori degli interventi formativi tenuti ad adottare il sistema dei costi unitari standard di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), al fine della definizione del saldo trasmettono alla Regione (167)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 6.

la documentazione comprovante le attività svolte e gli esiti delle stesse. Non sono richiesti giustificativi di spesa.
2. L'amministrazione effettua la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione di chiusura secondo quanto previsto nella deliberazione di cui all’articolo 89, comma 3.
3. Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l’erogazione del finanziamento.
Art. 93
- Bilancio consuntivo
1. Gli organismi attuatori degli interventi al termine dell'esercizio finanziario presentano alla Regione estratti del bilancio consuntivo, sulla base dei centri di costo individuati dalla Giunta regionale.
Art. 94
- Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione
1. Il finanziamento attribuito a un organismo attuatore degli interventi formativi è revocato nei seguenti casi:
a) mancato avvio dell'attività formativa entro i termini previsti dall’amministrazione;
b) grave inadempimento degli obblighi posti dall’amministrazione;
c) non conformità della tipologia di destinatari dell’intervento formativo, delle finalità ed obiettivi di competenze da acquisire, dei contenuti e degli altri elementi caratterizzanti l’intervento stesso;
d) rifiuto o grave impedimento opposti dall’organismo attuatore ai controlli sulle attività da parte degli organi competenti.
2. La Regione (168)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 7.

, in presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, le contesta formalmente all'organismo attuatore assegnando un termine per la presentazione delle controdeduzioni non inferiore a dieci giorni.
3. Nel caso in cui l'organismo attuatore non opponga le proprie controdeduzioni nel termine indicato al comma 2, o queste non siano accolte, la Regione (168)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 7.

revoca il finanziamento concesso e provvede al recupero delle relative somme, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.
Sezione II
- Sistema di monitoraggio, valutazione e verifica
Art. 95
1. La Regione cura (169)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 8.

il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi programmati, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, mediante la rilevazione, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi di informazioni e dati significativi per la valutazione di efficacia ed efficienza.
3. I dati del monitoraggio sulle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute, sono utilizzati per la valutazione degli esiti occupazionali, come previsto dall'articolo 15, comma 4, lettera b) della l.r. 32/2002.
4. La valutazione degli esiti occupazionali è utilizzata nell'ambito delle attività di programmazione come previsto all'articolo 15, commi 4 e 7 della l.r. 32/2002.
5. Gli esiti della valutazione sono resi disponibili mediante il sito informativo della Giunta regionale.
6. Le università ed i centri di ricerca pubblici possono utilizzare i dati di monitoraggio per effettuare proprie valutazioni sul sistema della formazione nel suo complesso o su singoli aspetti dello stesso.
7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della Regione, di cui all’articolo 22, comma 1 della l.r. 1/2015. (241)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 32.

Art. 95 bis
- Verifiche degli interventi
1. Tutti gli interventi formativi sono sottoposti ad un sistema di gestione e controllo dei finanziamenti concessi nell’ambito del fondo sociale europeo, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.
2. Nell’ambito del sistema indicato al comma 1 sono previsti controlli nel corso dell’intervento formativo, da effettuarsi anche presso il luogo di svolgimento delle attività, per accertarne la regolarità.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.