Sezione III
Dichiarazione di equipollenza
Art. 66 duodecies
Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
Sezione III
Art. 74
- Procedura di accreditamento
3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
4. Gli organismi (24) Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.
già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo
71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.
, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
Art. 75
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale;
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.
della l.r. 32/2002. 3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.(198) Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.
5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
Art. 76
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.(128) Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129) Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.
della l. r. 32/2002. 6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.(162) Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.
Art. 76 bis
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati. (295) Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.