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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Sezione II
Repertorio regionale delle figure professionali. Riconoscimento e certificazione delle competenze
Art. 66 quater
Repertorio regionale delle figure professionali
1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.
5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.
7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.
Art. 66 quinquies
Procedimenti per il riconoscimento formale e l’attestazione delle competenze
1. I procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze sono i seguenti:
a) individuazione e validazione delle competenze;
b) dichiarazione degli apprendimenti;
c) certificazione delle competenze.
2. Le attività di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, sono precedute da servizi di accoglienza, informazione e orientamento.
3. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera a), con deliberazione della Giunta regionale sono previste le modalità di erogazione del servizio e l’importo dell’eventuale contributo richiesto per il servizio stesso, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 2 della l.r. 32/2002. (273)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.

3 bis. Per il procedimento di cui al comma 1, lettera c) si applica quanto previsto dall’articolo 66 nonies, comma 5. (274)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 4.

Art. 66 sexies
Individuazione e validazione delle competenze
1. Il procedimento di individuazione e validazione delle competenze è avviato dal centro per l’impiego competente su istanza dell’interessato ed è finalizzato al riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale.
2. Il procedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei livelli essenziali e degli standard definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), si realizza attraverso:
a) l’individuazione delle competenze, finalizzata a ricostruire e identificare le competenze che il soggetto ha acquisito attraverso il documento di supporto alla messa in trasparenza, di cui all'articolo 66 septies, comma 2;
b) la validazione delle competenze, che consente al soggetto interessato di ottenere il riconoscimento delle competenze individuate attraverso il rilascio del documento di validazione, di cui all’articolo 66 septies, comma 3, sulla base del documento di cui alla lettera a), di altra documentazione presentata dal soggetto interessato e di un colloquio di valutazione tecnica.
3. Il centro per l’impiego, per l'erogazione dei servizi, di cui al comma 2, nomina il responsabile del processo di individuazione e validazione delle competenze e si avvale del supporto delle seguenti figure professionali:
a) per l'individuazione delle competenze, di operatori qualificati a svolgere la funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze, che hanno i requisiti professionali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;
b) per la validazione delle competenze, di un operatore qualificato a svolgere la funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per gli aspetti procedurali e metodologici, inserito nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui all'articolo 66 decies, comma 7, e di un operatore qualificato a svolgere la funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale, inserito nell'elenco degli esperti di settore di cui all'articolo 66 decies, comma 5.
4. L'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale affinché i centri provinciali per l’educazione degli adulti supportino i centri per l’impiego nell’erogazione dei servizi di cui al presente articolo.
5. L'ARTI può altresì promuovere accordi di collaborazione con gli enti bilaterali per supportare i centri per l'impiego nell'erogazione dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai processi di individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori dei settori economici di interesse degli stessi enti bilaterali.
Art. 66 septies
Esiti del procedimento di individuazione e validazione delle competenze
1. L'esito del procedimento di individuazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) anagrafica del richiedente;
b) esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale svolte;
c) competenze che possono essere oggetto di validazione e relative evidenze a supporto;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
2. La registrazione di cui al comma 1 ha valore di documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
3. L'esito del procedimento di validazione delle competenze è registrato nel libretto formativo di cui all'articolo 66 bis, riportando i seguenti elementi minimi:
a) caratteristiche essenziali delle esperienze oggetto di validazione;
b) unità di competenze in riferimento alle quali le esperienze ricostruite sono state validate;
c) modalità di valutazione;
d) nominativo del responsabile del processo di individuazione e di validazione delle competenze.
4. Al soggetto interessato è rilasciato un documento di validazione per accedere alla procedura di certificazione. Il documento di validazione riporta, oltre agli elementi registrati sul libretto formativo ai sensi del comma 3, gli ulteriori standard minimi di attestazione definiti dall'articolo 6 del d.lgs. 13/2013.
Art. 66 octies
Dichiarazione degli apprendimenti
1. Gli organismi formativi accreditati, su richiesta dell'interessato, rilasciano la dichiarazione degli apprendimenti a seguito di:
a) percorsi di formazione formale per i quali non è prevista l’attivazione di un processo di certificazione;
b) percorsi di formazione formale finalizzati al conseguimento di qualifica professionale o di certificato di competenze, se il percorso non si conclude con il rilascio della certificazione prevista, ivi compresi i casi di abbandono del percorso senza raggiungimento dei requisiti minimi in termini di frequenza.
2. La dichiarazione degli apprendimenti è spendibile all’interno del sistema di formazione e istruzione professionale per l’ingresso in altri percorsi formativi.
Art. 66 nonies
Certificazione delle competenze
1. Il procedimento di certificazione delle competenze è finalizzato al riconoscimento formale delle competenze ed è attivato:
a) su richiesta dell’organismo formativo, al termine di un percorso formativo;
b) dal soggetto interessato, in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze di cui all'articolo 66 sexies o, nei casi di cui all’articolo 66 ter comma 3, a seguito della richiesta di accesso diretto all’esame. (275)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si conclude con un esame, che comprende almeno una prova prestazionale e un colloquio tecnico davanti alla commissione di cui all'articolo 66 decies, per il rilascio da parte della Regione di uno dei seguenti certificati:
a) un attestato di qualifica professionale comprovante il possesso delle conoscenze e abilità di tutte le unità di competenze caratterizzanti la figura professionale di riferimento;
b) un certificato delle competenze relativo a singole aree di attività corrispondenti ad unità di competenze contenute in una o più figure professionali.
3. Se la qualifica è conseguita in esito ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002, le prove di valutazione finale si articolano secondo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione stabiliti dalla disciplina statale in materia.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale definisce con deliberazione appositi standard per la realizzazione dell’esame di certificazione delle competenze con riferimento:
a) alla valutazione delle unità di competenze;
b) al rispetto delle regole di trasparenza per la formulazione degli attestati e delle certificazioni;
c) al superamento di un approccio di genere stereotipato delle professionalità.
5. Per la certificazione che fa seguito al percorso di individuazione e validazione delle competenze, la deliberazione di cui al comma 4 definisce anche:
a) il numero massimo di candidati esterni che possono accedere all'esame previsto in esito ad un percorso formativo e il limite di costo per l’accesso all’esame; (276)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.

b) le modalità per la realizzazione e svolgimento di specifiche sessioni di esame che la Regione può organizzare, anche attraverso specifici accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, per i soggetti che non possono accedere all'esame ai sensi della lettera a), e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (277)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 5.

Art. 66 decies
Commissione d'esame per la certificazione delle competenze
1. Il direttore della competente struttura regionale o il dirigente da lui delegato (278)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.

regionale nomina la commissione d'esame per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale o del certificato di competenze.
2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:
a) un presidente;
b) due componenti iscritti nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
3. Per il rilascio del certificato di competenze, la commissione è composta da:
a) un presidente;
b) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di settore di cui al comma 5;
c) un componente iscritto nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze di cui al comma 7.
4. I presidenti delle commissioni, di cui ai commi 2, lettera a) e 3, lettera a) sono individuati , tra i dipendenti dell'amministrazione regionale, dal direttore o dal dirigente regionale che, ai sensi del comma 1, nomina la commissione. (278)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.

I presidenti possono altresì essere individuati tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza da non più di cinque anni, oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, individuati ai sensi del comma 7.
5. I componenti di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) sono individuati dal dirigente della struttura regionale competente, in base al settore economico e alla figura professionale cui il certificato fa riferimento fra gli iscritti nell'elenco degli esperti di settore, istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Per l'accesso a tale elenco è necessaria l'esperienza professionale (279)

Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.

maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente, negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.
6. Nel caso di mancanza di disponibilità di nominativi iscritti negli elenchi di cui al comma 5, la designazione degli esperti è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
7. I componenti di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) sono individuati tra gli iscritti nell'elenco degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze istituito con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono designati dai seguenti soggetti:
a) dall'organismo formativo, se la commissione d'esame è nominata in esito ad un percorso formativo;
b) dal dirigente della struttura regionale competente, se la commissione d'esame è nominata per le specifiche sessioni di esame di cui all'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
8. Nel caso di motivata impossibilità da parte dell'organismo formativo a designare l'esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze ai sensi del comma 7, lettera a), l'organismo formativo individua il componente della commissione tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative.
9. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera b) e 3, lettera b) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui ai commi 2, lettera c) e 3, lettera c) questi ultimi limitatamente al ruolo di presidente di cui al comma 4: (280)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 6.

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria, di amministrazione o di coordinamento nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;
b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di individuazione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66 nonies.
10. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.
11. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
12. Nel caso in cui l'esame a conclusione del percorso formativo sia sostenuto anche da un numero limitato di candidati esterni, ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera a), i candidati esterni sono esaminati dalla medesima commissione che esamina i candidati in esito al percorso formativo.
Art. 66 undecies
Oneri per lo svolgimento dell’esame
1. L’indennità da corrispondere ai componenti della commissione d’esame di cui all'articolo 66 decies è determinata con atto del dirigente della competente struttura regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) numero dei candidati;
b) numero di unità di competenze da certificare;
c) livello della qualifica.
2. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui all'articolo 66 decies sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi dell’articolo 66 nonies, comma 5, lettera a);
b) dalla Regione per le sessioni di esame organizzate ai sensi dell'articolo 66 nonies, comma 5, lettera b).
Sezione II
- Requisiti di accesso e di mantenimento dell’accreditamento (118)

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 31.

Art. 71
1. L’accreditamento è rilasciato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, previa verifica del possesso dei requisiti riferiti:
a) alla struttura organizzativa ed amministrativa;
b) alla struttura logistica;
c) al sistema di relazioni con il contesto locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabilite le specifiche tecniche dei requisiti e le modalità e procedure per il rilascio e il mantenimento dell’accreditamento.
Art. 71 bis
- Requisiti relativi alla struttura organizzativa ed amministrativa(119)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 33.

1. Con riferimento alla struttura organizzativa e amministrativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) presenza nello statuto di finalità formative;
b) adeguata situazione economico-finanziaria;
c) adeguate risorse professionali con riferimento alle figure di presidio della funzione di direzione, di gestione amministrativa e finanziaria e di coordinamento delle attività formative e alla figura di presidio dei processi di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze;
d) adeguati processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi certificati secondo le norme di riferimento relative ai sistemi di qualità in uso a livello nazionale e internazionale indicati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2. (281)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 7.

2. Gli organismi formativi che alla data di presentazione della domanda di accreditamento non sono in possesso della certificazione di qualità, di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti ad acquisirla entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2, comunque non superiore ad un periodo di centottanta giorni dalla data dell’atto di accreditamento. (191)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 3.

Art. 71 ter
- Requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale(120)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 34.

1. Con riferimento alla struttura logistica e al sistema di relazioni con il contesto locale, di cui all’articolo 71, comma 1, lettere b) e c), l’organismo formativo deve avere i seguenti requisiti:
a) disponibilità di locali, arredi ed attrezzature adeguati e coerenti alla realizzazione di attività formative e utilizzati in modo esclusivo per l’attività formativa;
b) prossimità tra uffici amministrativi e aule di formazione;
c) essere in regola con le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
c bis) rispettare la normativa per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche finalizzata alla visitabilità e accessibilità dei locali; (253)

Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 7.

d) garantire un servizio minimo di accoglienza rivolto all’utenza;
e) capacità di contribuire ad attività di indagine, finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale.
Art. 71 quater
- Cause ostative alla presentazione della domanda di accreditamento(121)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 35.

1. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, (282)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.

di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) che hanno commesso gravi (283)

Parola inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.

violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
d bis) per i quali risultino misure di prevenzione disposte ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); (284)

Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.

d ter) il cui legale rappresentante abbia ricoperto il medesimo ruolo in un altro organismo formativo che sia stato soggetto a revoca dell’accreditamento, nei cinque anni precedenti la domanda, per i casi indicati nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o), e nei due anni precedenti la domanda per gli altri casi indicati nello stesso comma 1. (284)

Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.

e) il cui legale rappresentante o le cui figure di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa e finanziaria abbiano ricoperto una di tali funzioni (192)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 4.

(285)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 9.

in organismi formativi che siano stati soggetti a revoca dell’accreditamento nei cinque anni precedenti la domanda per grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione delle attività di formazione professionale, sempre che tale negligenza, malafede o errore sia stata ad essi attribuita.
2. Non possono altresì presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi se nei confronti del legale rappresentante e delle altre figure di presidio:
a) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
b) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; (255)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 8.

Art. 71 quinquies
- Mantenimento e verifica dell’accreditamento(122)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 36.

1. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a:
a) conservare i requisiti previsti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
a bis) non incorrere in una delle cause di cui all’articolo 71 quater; (287)

Lettera inserita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 10.

b) avere una soglia minima di capacità economica e tecnico-finanziaria, di cui un'ulteriore soglia minima derivante dalle attività di formazione, definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2;
c) adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate;
d) garantire l’aggiornamento professionale delle figure di presidio;
e) garantire l’efficienza e l’efficacia delle attività formative realizzate.
2. La verifica del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione.
Art. 72
1. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, sono definiti i requisiti di efficienza e di efficacia delle attività formative realizzate, di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera e) con riferimento:
a) al rispetto dei livelli minimi di efficienza, ivi compreso il livello di capacità progettuale e il livello di abbandono;
b) al rispetto dei livelli minimi di efficacia ivi compreso:
1) il livello di successo formativo;
2) la soddisfazione dell’utenza, misurata con riferimento ad almeno i seguenti elementi di valutazione:
2.1. modalità di pubblicizzazione e selezione del corso;
2.2. qualità della docenza e dello stage, se previsto;
2.3. qualità del tutoraggio;
2.4. adeguatezza del materiale didattico, dei locali e delle attrezzature;
2.5. qualità delle misure di accompagnamento;
3) la valutazione degli esiti occupazionali a conclusione delle attività formative, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato, tenendo conto della profilazione degli utenti ovvero del loro inserimento in gruppi omogenei sulla base del titolo di studio, dello stato occupazionale, dell'età, del genere e dello stato di disabilità. La valutazione degli esiti occupazionali non deve superare il 18 per cento dei crediti massimi ottenibili, di cui all’articolo 72 bis.
Art. 72 bis
1. A seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti definiti dagli articoli 71, 71 bis e 71 ter e della verifica dell’assenza delle cause ostative di cui all’articolo 71 quater (288)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 11.

, agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un punteggio iniziale di monte crediti.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 71, comma 2, stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di crediti aggiuntivi o debiti in diminuzione in relazione al mantenimento dei requisiti per l'accreditamento stabiliti dall'articolo 71 quinquies. Sono inoltre stabiliti debiti in caso di irregolarità accertate nell'ambito della gestione delle attività formative e nell’uso improprio dell'accreditamento nella fase di pubblicizzazione delle attività formative (256)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 9.

.
4. I crediti e i debiti sono attribuiti con un criterio di proporzionalità con riferimento alle attività oggetto di valutazione.
Art. 73
1. Al fine di rendere conoscibile la performance realizzata dagli organismi formativi e fornire all'utenza elementi utili alla scelta delle attività formative, con deliberazione della Giunta regionale è disciplinato il sistema di valutazione degli organismi formativi.
2. La performance è la misurazione del livello qualitativo di attuazione degli interventi formativi mediante un indice di valutazione risultante dalla media ponderata di:
a) un indice sintetico di accreditamento, calcolato in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 71, 71 bis e 71 ter;
b) un indice sintetico di valutazione, calcolato in riferimento ai livelli di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 72, con particolare attenzione agli esiti occupazionali conseguiti.
3. Gli organismi formativi, valutati secondo la performance indicata al comma 2, sono inseriti in un elenco pubblicato sul sito informativo della Giunta regionale in ordine decrescente di indice di valutazione.
4. L'indice di valutazione di cui al comma 2 e tutte le informazioni che vi concorrono sono rese disponibili nel catalogo regionale dell'offerta formativa, di cui all'articolo 76 ter, mediante il sito informativo della Giunta regionale.
Art. 73 bis
Monitoraggio e valutazione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) (195)

Articolo inserito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 7.

1. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore, realizzati dagli Istituti tecnici superiori (ITS) nell’ambito dei piani territoriali adottati ogni triennio dalla Regione, si attua tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell’autorizzazione e per l’accesso al finanziamento del fondo nazionale ITS, di cui all’Allegato A, punto 5, lettera b), del decreto ministeriale 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’articolo 52, commi 1e 2 della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori – ITS).
Sezione II
Art. 87
- Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (135)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 48.

1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per: (239)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 30.

a) l'individuazione dei settori, delle qualifiche e delle specializzazioni, finalizzata al finanziamento dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'analisi degli esiti occupazionali.
Art. 87 bis
- Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore (240)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 31.

1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
Art. 88
Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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