Principi generali
Art. 66
Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all’articolo 66 quater;
c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Art. 66 bis
Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
Art. 66 ter
Repertorio regionale della formazione regolamentata
1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
b) la tipologia di attestazione finale;
c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.
Sezione I
Art. 67
1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
Art. 68
1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
Art. 69
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
Art. 70
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.
Art. 70 bis
Abrogato.