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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Principi generali
Art. 66
Caratteristiche del sistema regionale delle competenze
1. Il sistema regionale delle competenze è l'insieme delle procedure e dei servizi finalizzati a individuare, validare e certificare le competenze acquisite nell'ambito formale, non formale e informale secondo standard definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Gli standard definiti ai sensi del comma 1 sono il riferimento per:
a) la programmazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché di quelli relativi all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi descritti nel repertorio della formazione regolamentata, di cui all'articolo 66 ter, e in quello delle figure professionali, di cui all’articolo 66 quater;
c) le procedure e gli strumenti per il riconoscimento e la certificazione delle competenze.
Art. 66 bis
Libretto formativo del cittadino
1. Il libretto formativo del cittadino è lo strumento che consente la tracciabilità e la messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali acquisiti da un soggetto, quale base dati per il “fascicolo elettronico del lavoratore” di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Il libretto formativo è compilato, su richiesta del soggetto interessato, dai centri per l'impiego.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti il formato, i contenuti e le procedure per il rilascio e l'aggiornamento del libretto formativo.
Art. 66 ter
Repertorio regionale della formazione regolamentata
1. Il repertorio regionale della formazione regolamentata descrive i percorsi formativi per l'esercizio di specifiche attività professionali o lavorative disciplinate da norme statali, regionali o da accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni, ed è aggiornato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la realizzazione degli interventi formativi di cui al comma 1, la Giunta regionale attua le disposizioni statali e regionali con propria deliberazione per definire, di volta in volta:
a) gli standard formativi per la progettazione ed erogazione dei percorsi;
b) la tipologia di attestazione finale;
c) le modalità per lo svolgimento dell'esame finale in esito al percorso formativo, se la normativa lo prevede, e la composizione della relativa commissione regionale.
3. I candidati possono accedere direttamente all'esame, senza la frequenza del percorso formativo, se tale possibilità di accesso è prevista dalla normativa di riferimento e comunque nel limite massimo di posti disponibili stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
4. Qualora il numero delle richieste di accesso diretto all'esame finale in esito ad un percorso formativo (269)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.

sia superiore a quello dei posti disponibili, la Regione può organizzare, anche promuovendo accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti bilaterali, in coerenza con le competenze previste dalla rispettiva normativa di riferimento, sessioni specifiche di esame per le quali può chiedere ai candidati un contributo alle spese di organizzazione nell'importo (270)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.

stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite:
1) le modalità per l'accesso diretto all'esame di cui al comma 3, il numero massimo di candidati esterni e il limite di costo per l’accesso; (271)

Numero così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.

2) le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di esame di cui al comma 4 e l’importo dell’eventuale contributo richiesto agli stessi, nei limiti di cui all’articolo 14 ter, comma 6 della l.r. 32/2002. (272)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 3.

6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono stabilite le indennità dei componenti delle commissioni di esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4, tenendo conto del livello europeo di qualificazione e del numero di candidati.
7. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'esame di cui al comma 2, lettera c) e al comma 4 sono sostenuti:
a) dall'organismo attuatore dell'intervento formativo, qualora l’esame per la certificazione riguardi candidati provenienti dal percorso formativo e candidati esterni inseriti nella sessione di esame ai sensi del comma 3;
b) dalla Regione, per le sessioni di esame organizzate ai sensi del comma 4.
Sezione I
Art. 67
1. L'accreditamento è il riconoscimento dell’idoneità di organismi pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, che hanno tra le proprie finalità la formazione, ad erogare attività formative finanziate con risorse pubbliche o riconosciute ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r. 32/2002.
2. L'accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della l.r. 32/2002.
3. L'accreditamento permette all'organismo formativo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all'ingresso in formazione, e all'orientamento in uscita dal percorso formativo.
Art. 68
-Istituzione dell'elenco degli organismi accreditati per la formazione(15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 7.

1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale che rilascia l'accreditamento (116)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 27.

provvede alla tenuta dell’elenco indicato al comma 1.
Art. 69
1. Non sono soggetti all'accreditamento:
a) le aziende, per le attività di stage e tirocinio che si svolgono presso di esse;
b) le strutture che svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo alle amministrazioni competenti nel settore della formazione;
c) le istituzioni scolastiche e le università, per le attività di orientamento rivolte ai propri studenti; (187)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.

d) le istituzioni scolastiche e le università, per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002;
f) gli istituti tecnici superiori (ITS) per i percorsi (189)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 1.

, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera b) della l.r. 32/2002;
g) i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono direttamente attività formative per il proprio personale;
g bis) gli istituti scolastici e i centri provinciali per l’educazione degli adulti che, previo accordo con la Regione, svolgono attività di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione e lo svolgimento dell'esame di certificazione delle competenze. (251)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 4.

Art. 70
1. La Giunta regionale, previa informativa alla commissione consiliare competente, definisce con propria deliberazione i requisiti e le modalità tecniche per il rilascio di un accreditamento speciale agli organismi formativi che svolgono:
a) formazione nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale, erogata dalle botteghe scuola, di cui all’articolo 23 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane);
b) formazione erogata da grandi imprese, secondo la definizione contenuta nel regolamento della Commissione europea n. 651 del 17 giugno 2014, ai propri dipendenti qualora l'accreditamento sia obbligatoriamente previsto da norme o accordi nazionali;
c) orientamento e formazione erogati dalle università e dalle istituzioni scolastiche, inclusi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, non rivolti ai propri studenti, con riferimento in particolare alla presenza di adeguate risorse professionali in relazione alle figure di presidio, dei requisiti relativi alla struttura logistica e al sistema di relazioni dell'organismo con il contesto locale.
c bis) percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all’articolo 14 della l.r. 32/2002, erogati dagli istituti professionali di stato, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107). (190)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 2.

2. I soggetti accreditati ai sensi del presente articolo, ad esclusione delle grandi imprese di cui al comma 1, lettera b) (252)

Parole soppresse con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 5.

, sono sottoposti al punteggio del monte crediti, di cui all'articolo 72 bis, e al sistema di valutazione, di cui all'articolo 73.
3. Gli organismi formativi che intendono erogare percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 32/2002, devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 71, comma 1, ulteriori requisiti definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2.
Art. 70 bis
Abrogato.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.