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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

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Capo I bis
- Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione (90)

Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 4.

Art. 7 bis
- Composizione della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione, di cui all’articolo 6 ter 1 della l.r. 32/2002, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia, con funzioni di presidente;
b) cinque rappresentanti degli enti locali, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'articolo 66 dello Statuto, in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
c) direttore dell’Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;
d) tre rappresentanti delle conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, e relativi supplenti, designati in modo da garantire una adeguata rappresentanza in rapporto al territorio regionale;
e) un rappresentante dei titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia maggiormente rappresentativo, e relativo supplente;
f) due rappresentanti delle associazioni delle scuole paritarie maggiormente rappresentative, e relativi supplenti, di cui uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione;
g) sei rappresentanti delle reti di scuola costituite ai sensi dell’articolo 7 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), presenti presso le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione, che garantiscono la rappresentanza delle componenti della comunità scolastica, di cui tre per il primo ciclo di istruzione e tre per il secondo ciclo di istruzione, e relativi supplenti;
h) un rappresentante designato congiuntamente dagli istituti tecnici superiori (ITS), e relativo supplente;
i) tre rappresentanti dei poli tecnico-professionali (PTP), e relativi supplenti;
j) un rappresentante designato congiuntamente dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), e relativo supplente, di cui al decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e l’Università per stranieri di Siena, e relativo supplente;
l) un rappresentante designato congiuntamente dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dall’IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca, e relativo supplente;
m) il coordinatore del coordinamento regionale delle consulte provinciali, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche), e relativo supplente;
n) tre rappresentanti delle organizzazioni rappresentative delle imprese designati dalle organizzazioni (171)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R, art. 1.

presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
o) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale permanente tripartita, e relativi supplenti;
p) un rappresentante di Unioncamere Toscana, e relativo supplente.
2. Il grado di rappresentatività dei soggetti di cui al comma 1, lettere e) ed f), è definito dal numero di bambini o studenti iscritti.
Art. 7 ter
- Nomina e durata in carica
1. La Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di designazione da parte della Regione, la Conferenza può essere nominata in presenza della metà delle designazioni previste.
3. La Conferenza dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
Art. 7 quater
- Modalità di funzionamento
1. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Conferenza stessa.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l’anno.
3. Ai componenti della Conferenza non spettano indennità o rimborsi spese.
Abrogato.
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3.
Capo I
- Caratteristiche dei servizi
Sezione I
- Caratteristiche generali
Art. 8
- Classificazione dei servizi
Abrogato.
Art. 9
- Caratteristiche e destinazioni degli edifici
Abrogato.
Art. 10
- Caratteristiche generali di qualità dei servizi
Abrogato.
Art. 11
- Titoli per l'esercizio della funzione di educatore
Abrogato.
Art. 12
- Requisiti di onorabilità del personale
Abrogato.
Sezione II
- Nido d'infanzia
Art. 13
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 14
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 15
- Ricettività e dimensionamento
Abrogato.
Art. 16
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione III
- Centro dei bambini e dei genitori
Art. 17
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 18
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione IV
- Centro gioco educativo
Art. 21
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 22
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 23
- Ricettività e dimensionamento
Abrogato.
Art. 24
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione V
- Nido domiciliare
Art. 25
- Caratteristiche generali
Abrogato.
Art. 26
- Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
Abrogato.
Sezione V bis
- Nido aziendale
Art. 26bis
- Standard di base e ricettività
Abrogato.
Art. 26ter
- Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti
Abrogato.
Sezione I
- Caratteristiche generali
Art. 8
- Classificazione dei servizi
Abrogato.
Art. 9
- Caratteristiche e destinazioni degli edifici
Abrogato.
Art. 10
- Caratteristiche generali di qualità dei servizi
Abrogato.
Art. 11
- Titoli per l'esercizio della funzione di educatore
Abrogato.
Art. 12
- Requisiti di onorabilità del personale
Abrogato.
Sezione II
- Nido d'infanzia
Art. 13
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 14
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 15
- Ricettività e dimensionamento
Abrogato.
Art. 16
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione III
- Centro dei bambini e dei genitori
Art. 17
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 18
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 19
Abrogato.
Art. 20
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione IV
- Centro gioco educativo
Art. 21
- Caratteristiche funzionali generali
Abrogato.
Art. 22
- Standard di base e funzionalità degli spazi
Abrogato.
Art. 23
- Ricettività e dimensionamento
Abrogato.
Art. 24
- Metodologie e moduli operativi per la qualità dei servizi
Abrogato.
Sezione V
- Nido domiciliare
Art. 25
- Caratteristiche generali
Abrogato.
Art. 26
- Titoli per l'esercizio della funzione di educatore del nido domiciliare
Abrogato.
Sezione V bis
- Nido aziendale
Art. 26bis
- Standard di base e ricettività
Abrogato.
Art. 26ter
- Nidi aziendali collocati all'interno di locali o strutture esistenti
Abrogato.
Capo II
- Regime di autorizzazione e di accreditamento
Sezione I
- Autorizzazione al funzionamento
Art. 27
- Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
Abrogato.
Art. 28
- Procedimento di autorizzazione
Abrogato.
Art. 29
- Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
Abrogato.
Sezione II
- Accreditamento
Art. 30
- Requisiti per l'accreditamento
Abrogato.
Art. 31
- Disciplina dell'accreditamento
Abrogato.
Sezione III
- Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 32
- Vigilanza e controllo dei comuni
Abrogato.
Sezione IV
- Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
Art. 33
- Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
Abrogato.
Art. 34
- Deroghe
Abrogato.
Sezione I
- Autorizzazione al funzionamento
Art. 27
- Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
Abrogato.
Art. 28
- Procedimento di autorizzazione
Abrogato.
Art. 29
- Obblighi informativi dei soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia
Abrogato.
Sezione II
- Accreditamento
Art. 30
- Requisiti per l'accreditamento
Abrogato.
Art. 31
- Disciplina dell'accreditamento
Abrogato.
Sezione III
- Funzioni di vigilanza e controllo
Art. 32
- Vigilanza e controllo dei comuni
Abrogato.
Sezione IV
- Finanziamenti regionali in conto capitale per gli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia
Art. 33
- Destinazione degli edifici adibiti a servizio educativo per la prima infanzia
Abrogato.
Art. 34
- Deroghe
Abrogato.
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Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
Art. 42
- Certificazione delle competenze in esito alle attività formative(243)

Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.

Abrogato.
Art. 43
Abrogato.
Art. 44
Abrogato.
Art. 45
- Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro(243)

Capo abrogato con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 35.

Abrogato.
Abrogato.
Art. 46
- Destinatari e durata del percorso formativo(246)

Nota soppressa.

Abrogato.
Art. 47
- Profili formativi(246)

Nota soppressa.

Abrogato.
Art. 48
- Contenuti, soggetti e strumenti dell'attività formativa(246)

Nota soppressa.

Abrogato.
Art. 49
- Formazione aziendale(246)

Nota soppressa.

Abrogato.
Art. 50
- Standard per la realizzazione dell’offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali (215)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.

(148)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 4.

1. La formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è obbligatoria nei limiti delle risorse pubbliche disponibili e, nel caso di esaurimento delle risorse pubbliche, si applica la contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
2. La Regione invia al datore di lavoro l'informativa sull'offerta formativa pubblica disponibile sul territorio entro i termini stabiliti dall'articolo 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). (216)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, sono stabiliti gli standard dell’offerta formativa pubblica, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) erogazione in un contesto organizzato e attrezzato;
b) realizzazione mediante una specifica progettazione;
c) previsione delle modalità di verifica degli apprendimenti.
4. Le aziende che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, per svolgere le funzioni di soggetto formativo devono disporre di:
a) luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
b) risorse umane con adeguate capacità e competenze.
Art. 51
- Contenuti, durata e strumenti dell’offerta formativa pubblica (149)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.

1. La formazione è svolta, di regola, all'esterno dell'azienda dalle strutture formative accreditate dalla Regione. Può essere svolta all’interno dell’azienda se è erogata nel rispetto dei criteri indicati all’articolo 50, comma 3. (150)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.

2. La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione e sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, nel modo seguente:
a) centoventi ore, per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso della licenza elementare o della licenza di scuola secondaria di primo grado;
b) ottanta ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) quaranta ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o di titolo equivalente. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R, art. 5.

5. L’attività formativa è erogata prioritariamente con assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate. Può altresì essere erogata con corsi di formazione professionale e con modalità di formazione a distanza.
6. Il sistema di formazione a distanza è definito con deliberazione della Giunta regionale.
7. La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali ha per oggetto prioritariamente le seguenti materie:
a) sicurezza sui luoghi di lavoro, fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti;
b) organizzazione e qualità aziendale;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) competenze digitali;
e) relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
Art. 51.1
- Erogazione dell’offerta formativa pubblica (217)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 10.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.
2. L’offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.
Art. 51.2
1. Il servizio per l'impiego competente provvede:
a) a collaborare, ove richiesto, con l’azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;
b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percorso formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;
c) alla individuazione (266)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 1.

, validazione e certificazione delle competenze, di cui all’articolo 51.3, comma 2.
Art. 51.3
1. La Regione promuove i processi di individuazione (267)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2.

, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.
2. I procedimenti di individuazione e validazione (268)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 2.

indicati al comma 1 sono realizzati dai centri per l'impiego. (249)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.

3. I procedimenti di individuazione (250)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 2.

, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all’articolo 46, comma 3 del d.lgs. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66 duodecies.
4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.
Art. 51.4
- Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro(220)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 13.

1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.
Abrogato.
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Art. 66 quater
Repertorio regionale delle figure professionali
1. Il repertorio regionale delle figure professionali contiene gli standard professionali regionali declinati in termini di figure professionali organizzate per settori di attività economica e per ambiti di attività. Il repertorio è gestito secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale Toscana”) ed è aggiornato con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ogni figura professionale è individuata attraverso aree di attività e, per ciascuna di queste, unità di competenze, intese come insieme di conoscenze e capacità, e descrittori relativi al contesto ed al livello di complessità dell’attività.
3. Ogni figura professionale è referenziata ai principali sistemi di classificazione a fini statistici e a quelli di descrizione realizzati nell’ambito di altri sistemi e repertori descrittivi.
4. Le figure professionali e le unità di competenze costituiscono il riferimento minimo in termini di standard professionali per la definizione delle qualifiche professionali regionali.
5. Le qualifiche professionali regionali indicate al comma 4, sono articolate in livelli EQF (European Qualification Framework) in coerenza con il quadro europeo e nazionale delle qualifiche per l’apprendimento permanente e con gli standard professionali contenuti nell’atlante del lavoro delle qualificazioni di cui al decreto 8 gennaio 2018 ("Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).
6. Il dirigente della competente struttura regionale approva gli standard professionali del repertorio e a tal fine può avvalersi del supporto di esperti di settore, individuati dallo stesso dirigente, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 66 decies, comma 5, sentita la Commissione regionale permanente tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 32/2002.
7. Agli esperti indicati al comma 6 non spettano indennità né rimborsi spese.
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Art. 66 duodecies
Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
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Art. 86 ter
Requisiti e obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla l. 68/1999;
c) non avere effettuato licenziamenti, nella medesima unità operativa in cui si attiva il tirocinio, (296)

Parole inserite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.

per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei trentasei mesi precedenti l’attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
d) non avere in corso procedure concorsuali, procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, procedure di sospensione in costanza di rapporto di lavoro coperte da fondi bilaterali o fondi di solidarietà, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere mantenuti dal soggetto ospitante durante tutta la durata del tirocinio.
3. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE) e a garantire altresì, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato d.lgs. 81/2008;
b) mettere a disposizione del tirocinante tutta la strumentazione e le attrezzature necessarie per l’attività da svolgere durante il tirocinio;
c) effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6, della l.r. 32/2002 e a trasmetterla al soggetto promotore, se diverso dal centro per l'impiego;
d) comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per i casi indicati all’articolo 86 quater, comma 3;
e) nominare il tutore del tirocinante fra i soggetti indicati all’articolo 86 septies, comma 1.
4. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito, comunicandolo formalmente al tirocinante e al soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali sia necessario un periodo formativo, non può utilizzare il tirocinio in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, nè impiegare il tirocinante per sostituire il personale dipendente nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all’interno della propria organizzazione.
6. Il soggetto ospitante non può attivare tirocini in favore di professionisti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche oppure riservate alle professioni ordinistiche.
6 bis. Il soggetto ospitante con sedi in più regioni può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 2, comma 5 ter del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, indicando tale scelta nella convenzione di cui all’articolo 86 octies, comma 1. (297)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6 bis.
Art. 86 quater
Obblighi e diritti del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
b) seguire le indicazioni del tutore nominato dal soggetto promotore e di quello nominato dal soggetto ospitante facendo riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutore nominato dal soggetto promotore per monitorare l’attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante, se previsto nel progetto formativo, può beneficiare dei servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio:
a) per i periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità;
b) per malattia o impedimenti gravi e documentati che abbiano reso impossibile lo svolgimento del tirocinio, se l’assenza è pari o superiore a trenta giorni solari;
c) per i periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio e per le eventuali sospensioni programmate all’interno del progetto formativo. (298)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.

3 bis. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata del tirocinio. (299)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 17.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore.
1.
2.
3.
3 bis.
4.
Art. 86 quinquies
Importo del rimborso spese e modalità particolari di erogazione dello stesso
1. L'importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante non può essere inferiore a 500,00 euro mensili lordi. Il rimborso è corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70 per cento delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfetario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensili. (300)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 18.

2. Nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o nel caso di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfetario a titolo di rimborso spese di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.
1.
2.
Art. 86 sexies
Caratteristiche e compiti del tutore nominato dal soggetto promotore
1. Il tutore nominato dal soggetto promotore è responsabile delle attività didattico-organizzative ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Il tutore di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) concorre all’elaborazione del progetto formativo, d’intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
b) coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
d) elabora il dossier individuale e la relazione finale di cui all’articolo 86 octies, commi 4 e 5, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
3. Il tutore di cui al comma 1 non può seguire contemporaneamente più di quaranta tirocinanti.
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3 bis.
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Art. 87 bis
- Commissione d’esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore (240)

Articolo inserito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 31.

1. La commissione d’esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della l.r. 32/2002 è nominata dalla Regione ed è costituita da:
a) un presidente, individuato dalla Regione;
b) un rappresentante dell’istituto scolastico, uno dell’università e uno dell’organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;
c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.
2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all’articolo 66 decies, comma 4.
3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.
4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.
5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.
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1 bis.
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1.
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5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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