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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Capo II
- TUTELA DELLE AREE FORESTALI ED AGRARIE
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 79
- Trasformazione dei boschi
1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all' articolo 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (147)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 42 , comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale (148)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale.
5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al Sito esternodecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ).
5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF. (149)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

Art. 80
- Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi
1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze:
a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale;
b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.
Art. 80 bis
- Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi (150)

Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 51.

1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera b), della legge forestale è rilasciata a condizione che:
a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;
b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:
a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;
c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.
4. Nei casi in cui l’attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.
Art. 81
- Rimboschimento compensativo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, della legge forestale. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.
3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente. (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 33.

5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44 , comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6, della legge forestale (152)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

, di un importo pari a 150 euro (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 33.

per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della trasformazione. (153)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
Art. 82
- Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;
b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;
c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:
1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.
Sezione II
- TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DEI PASCOLI
Art. 83
- Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.
2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:
a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;
b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;
c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.
3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'articolo 63 della stessa legge.
Art. 84
- Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
1. Nei boschi e nei terreni saldi (53)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 34.

è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.
2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.
Art. 85
- Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazioni fertili, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.
2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.
4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.
5. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.
6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della Giunta regionale.
Art. 86
- Esercizio e limitazione del pascolo
1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.
2. Sono soggetti a dichiarazione:
a) il pascolo delle capre in bosco;
b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare all’ente competente ai sensi della legge forestale (154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

, devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.
4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.
5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.
6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.
7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.
8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.
8 bis. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio. (155)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.
10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
11. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2, (55)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 35.

qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;
c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate. (157)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

Art. 87
- Manutenzione e miglioramento dei pascoli
1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.
2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.
Sezione III
- MODALITA' DI LAVORAZIONE DEI TERRENI AGRARI E OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE METEORICHE
Art. 88
- Modalità di lavorazione dei terreni agrari
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all’articolo 92, comma 1. (158)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. L’ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione. (158)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

4. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (159)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.
Art. 89
- Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale
1. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.
2. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.
3. I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini
4. E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli enti competenti in base alla legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.
Sezione IV
- OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DELLA LEGGE FORESTALE (160)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 55.

Art. 90
- Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 91 e 92 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
Art. 91
- Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:
a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni, e le relative opere di sostegno;
b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;
c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;
e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.
Art. 92
- Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 100 centimetri (162)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 57.

, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
c) non siano create aree di ristagno delle acque;
d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.
2. E' consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:
a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
3. E' consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 , (58)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 37.

la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.
4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell’articolo 82 comma 1, sono consentiti l’espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione o dichiarazione. E’ fatta salva l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico per gli interventi da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. (59)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 37.

5. Sono comunque consentiti scavi puntuali (162)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 57.

, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
Art. 93
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione (163)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 58.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico – forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Art. 94
- Opere connesse al taglio dei boschi
1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49 della legge forestale e gli interventi di adeguamento e manutenzione delle stesse sono disciplinati dal titolo II, capo II, sezione VI.
Art. 95
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 4, della legge forestale sono soggetti ad autorizzazione. (164)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 59.


Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

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Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.