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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Sezione II
- NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 73
- Ambito di applicazione delle norme tecniche generali
1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 37 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.
Art. 74
- Regimazione delle acque
1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o trasformazione di boschi o di terreni saldi (146)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 49.

, devono essere osservate le seguenti norme:
a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.
2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.
3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi (146)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 49.

, devono essere assicurati:
a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.
4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:
a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
d) gli emungimenti delle acque sotterranee.
5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.
Art. 75
- Indagini geologiche
1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali
3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.
7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.
8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.
9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.
10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.
Art. 76
- Scavi e riporti di terreno
1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.
3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.
4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.
Art. 77
- Materiali di risulta
1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.
3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). (51)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 32.

4. Fatto salvo quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla Sito esternolegge 3 febbraio 2003, n. 14 , i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
Art. 78
- Realizzazione delle opere
1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.