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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Titolo III
- NORME PER I TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO
Capo I
- NORME GENERALI
Sezione I
- AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
Art. 70
- Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in tutti i terreni, boscati o non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli articoli 37 e 37 della legge forestale.
2. Le norme relative alla tutela della vegetazione arborea ed arbustiva si riferiscono alla vegetazione forestale definita ai sensi dell' articolo 3 , comma 6 della legge forestale.
Art. 71
- Autorizzazione e dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico
1. La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata dai seguenti soggetti:
a) il proprietario;
b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.
2. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'ente competente.
3. Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti, gli elaborati sono redatti e firmati da tecnici secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.
4. Ai sensi dell' articolo 42 della legge forestale, salvo quanto previsto all' articolo 68 della stessa legge per i territori ricadenti nell'ambito dei parchi regionali, provinciali e delle riserve naturali, la domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata all’ente competente ai sensi della legge forestale. (144)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 48.

5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all' articolo 42, comma 6, della legge forestale per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), soggetti anche all'autorizzazione paesaggistica o all'autorizzazione o concessione urbanistica, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici.
6. Nei casi in cui gli interventi siano soggetti a dichiarazione d'inizio lavori o di attività ai sensi del presente regolamento o della normativa urbanistica o paesaggistica, non si applica la procedura di cui al comma 5 e la dichiarazione è presentata distintamente ai rispettivi enti competenti.
7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.
Art. 72
- Validità dell'autorizzazione e della dichiarazione e varianti in corso d'opera
1. La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni. Nell'autorizzazione può essere indicato un termine di validità inferiore.
2. I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa.
3. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza .
4. La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.
5. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione stessa. Per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione d'inizio lavori la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.
6. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o esegui bili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
7. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati devono acquisire l'autorizzazione secondo le procedure e le modalità definite dai regolamenti degli enti locali di cui all' articolo 40 della legge forestale.
7 bis. Nel caso che l’intervento non abbia interessato l’intera superficie autorizzata o dichiarata, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità dell’autorizzazione o della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, il richiedente comunica all’ente competente l’indicazione sommaria degli eventuali interventi non effettuati rispetto a quelli autorizzati o dichiarati. In ogni caso entro il suddetto termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori. (50)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 31.

7 ter. Prima della scadenza dell’atto autorizzativo, l’interessato può effettuare una comunicazione di fine lavori che determina la cessazione della validità dell’atto stesso. (50)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 31.

Sezione II
- NORME TECNICHE GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 73
- Ambito di applicazione delle norme tecniche generali
1. Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui agli articoli 37 e 37 della legge forestale, fatta salva ogni diversa disposizione indicata specificamente nel presente regolamento, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
2. Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), emanate con decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 24 settembre 1988.
Art. 74
- Regimazione delle acque
1. Nei terreni vincolati è fatto obbligo di assicurare che il deflusso delle acque superficiali e sorgive avvenga senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno. A tal fine, durante l'esecuzione di opere e movimenti di terreno di qualsiasi entità o trasformazione di boschi o di terreni saldi (146)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 49.

, devono essere osservate le seguenti norme:
a) tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed da aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, ove esistenti, oppure attraverso gli impluvi naturali, senza determinare fenomeni di erosione dei terreni o di ristagno delle acque;
b) tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza.
2. Nei terreni vincolati non devono essere creati ostacoli al normale deflusso delle acque meteoriche o sorgive e deve essere sempre assicurata la corretta regimazione delle acque, al fine di evitare fenomeni di ristagno o di erosione nell'area oggetto dei lavori e nei terreni limitrofi.
3. Per i fini di cui al comma 2, durante le fasi di cantiere e in particolare ove siano previsti scavi o trasformazione di boschi o di terreni saldi (146)

Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 49.

, devono essere assicurati:
a) l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di appositi fossi o fossetti di guardia delimitanti l'area stessa ed in grado di convogliare le acque a valle secondo le linee naturali di sgrondo, senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) la corretta regimazione delle acque superficiali nell'area oggetto dei lavori, realizzando le canalizzazioni ed i drenaggi necessari ad evitare fenomeni erosivi o di ristagno, specialmente nelle aree di scavo; ove non sia possibile smaltire le acque per gravità devono essere previsti impianti per il sollevamento delle stesse, che evitino ristagni anche temporanei nell'area di cantiere. Lo scarico a valle deve avvenire in modo da evitare danni ai terreni sottostanti;
c) la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.
4. Nei terreni vincolati i seguenti interventi sono soggetti ad autorizzazione:
a) la modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
b) la modifica dell'assetto delle sponde o degli argini di corsi d'acqua naturali o artificiali;
c) l'immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante impianti di sub-irrigazione o di dispersione nel terreno o altre opere;
d) gli emungimenti delle acque sotterranee.
5. Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui al comma 4 devono essere effettuate preliminari indagini e verifiche atte alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica degli interventi stessi, da esporre in apposita relazione costituente parte integrante della progettazione delle opere.
Art. 75
- Indagini geologiche
1. La realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati alla modificazione dell'assetto morfologico dei terreni vincolati, con o senza la realizzazione di opere costruttive, nonché l'esecuzione di riporti di terreno devono essere precedute da indagini geologiche atte a verificare la compatibilità degli stessi con la stabilità dei terreni.
2. I sondaggi e le altre prove necessarie alle indagini geologiche di cui al comma 1 sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione purché comportino limitati movimenti di terreno senza la realizzazione di nuova viabilità di accesso o l'estirpazione di piante o ceppaie forestali
3. In particolare deve essere preliminarmente valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, in assenza di opere di contenimento, determinando le modalità di scavo e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilità dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
4. Nei terreni posti su pendio, od in prossimità a pendii, oltre alla stabilità localizzata dei fronti di scavo deve essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo di progetto, considerando a tal fine le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli, nonché i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
5. Le indagini geologiche devono inoltre prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando eventuali interferenze degli scavi e delle opere in progetto nonché la conseguente compatibilità degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
6. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono estendersi ad un intorno significativo all'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto su manufatti, quali costruzioni, strade ed altre infrastrutture, su sorgenti e su altre emergenze significative ai fini idrogeologici, quali aree di frana o di erosione, alvei od impluvi.
7. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo devono essere oggetto di una relazione geologica e geotecnica, da porre a corredo e costituente parte integrante della progettazione delle opere, in cui devono essere esposti i risultati delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti determinati relativamente alla stabilità dei pendii.
8. Solo per opere di modesto rilievo ed entità o per aree già note e di sicura ed accertata stabilità può essere ritenuta sufficiente una relazione geologica semplificata che si basi su notizie e dati idonei a caratterizzare l'area e ad accertare la fattibilità delle opere o movimenti di terreno.
9. Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui al presente articolo possono essere omesse per modesti interventi di livellamento o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e verifiche, ove non espressamente richieste, possono essere omesse anche per le opere ed i movimenti di terreno rientranti nelle tipologie non soggette ad autorizzazione o dichiarazione, nelle tipologie soggette a dichiarazione, nonché per le opere connesse ai tagli dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno di cui al presente comma la presentazione di apposita relazione geologica può essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti di terreni instabili o con forte pendenza.
10. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco la rispondenza delle indagini geologiche e delle previsioni di progetto con lo stato effettivo dei terreni, ed adottato di conseguenza ogni ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque.
Art. 76
- Scavi e riporti di terreno
1. Durante la realizzazione di lavori ed opere che comportino scavi o riporti di terreno non devono essere create condizioni di rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti od altri movimenti gravitativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, fatto salvo che le indagini geologiche escludano specifici rischi o che si sia proceduto alla realizzazione di idonee opere di preventivo consolidamento dei terreni, gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento tali da consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. Se sussistono particolari condizioni di rischio per la stabilità a breve termine, gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori ed essere seguiti dall'immediata realizzazione delle opere di contenimento. Si può procedere ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di stabilità.
3. I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, dai quali devono essere separate le frazioni litoidi di maggiori dimensioni. Nelle aree di riporto devono essere sempre garantite le opere necessarie alla regimazione delle acque ed alla difesa da fenomeni erosivi. Se è prevista la realizzazione di opere di contenimento, le stesse devono essere realizzate prima dell'inizio dei riporti di terreno.
4. I riporti di terreno da eseguire nei terreni destinati o da destinare all'attività agricola o forestale devono essere realizzati con materiali terrosi di caratteristiche fisico-chimiche idonee al mantenimento o miglioramento della fertilità agronomica dei terreni oggetto del riporto.
Art. 77
- Materiali di risulta
1. La terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entità, può essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, può essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformità e nei limiti delle previsioni di progetto.
3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purché gli stessi siano depositati in condizioni di stabilità ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali.
3 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente ai materiali di risulta relativi ad interventi che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). (51)

Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 32.

4. Fatto salvo quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), da ultimo modificato dalla Sito esternolegge 3 febbraio 2003, n. 14 , i materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico.
5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.
Art. 78
- Realizzazione delle opere
1. Al fine di assicurare la stabilità dei terreni vincolati tutte le opere, ed in particolare quelle di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite, sotto la diretta responsabilità dei tecnici progettisti ed incaricati della direzione dei lavori, in modo da assicurarne la stabilità nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere.
2. Per i fini di cui al comma 1 devono essere messi in opera sistemi di drenaggio in grado di intercettare e smaltire le acque di circolazione sotterranea in corrispondenza delle nuove opere. La tipologia e la collocazione dei drenaggi deve essere correlata sia alla tipologia, alle dimensioni ed alla collocazione delle opere, considerate nel loro complesso, sia alle caratteristiche della circolazione idrica sotterranea accertata con le indagini di cui all'articolo 75
Capo II
- TUTELA DELLE AREE FORESTALI ED AGRARIE
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 79
- Trasformazione dei boschi
1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.
2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all' articolo 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. (147)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale, qualora la trasformazione del bosco sia connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui all'articolo 42 , comma 5 della legge forestale. In tutti gli altri casi e per le opere connesse al taglio dei boschi di cui al titolo II, capo II, sezione VI, è rilasciata dall’ente competente di cui all’articolo 42, comma 4 della legge forestale (148)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

, salvo quanto previsto dall'articolo 68 della legge forestale.
5. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al Sito esternodecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 ).
5 bis. Le trasformazioni boschive, i rimboschimenti compensativi di cui all’articolo 81 e gli interventi realizzati con le somme introitate ai sensi dell’articolo 44, commi 6 e 7 della legge forestale costituiscono inventario speciale ai sensi dell’articolo 7 della stessa legge forestale e sono registrati nel SIGAF. (149)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 50.

Art. 80
- Criteri e prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione dei boschi
1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze:
a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna selvatica e della biodiversità vegetale ed animale;
b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi;
c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.
Art. 80 bis
- Criteri per l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini produttivi (150)

Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 51.

1. L’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera b), della legge forestale è rilasciata a condizione che:
a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di trasformazione;
b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
3. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è allegato un progetto che, fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche generali di cui al capo I, titolo III, contiene:
a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il recupero agronomico;
b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione fotografica o aereofotografica oggettivamente databile;
c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti;
e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idraulico agraria;
f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono ripristinare.
4. Nei casi in cui l’attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.
Art. 81
- Rimboschimento compensativo
1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, della legge forestale. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale.
3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di autorizzazione un progetto che indichi:
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;
b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei tre anni precedenti alla data della domanda;
c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;
d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;
e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente. (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 33.

5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44 , comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi dell’articolo 44, comma 6, della legge forestale (152)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

, di un importo pari a 150 euro (52)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 33.

per ogni 100 metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione.
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della trasformazione. (153)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 52.

7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.
Art. 82
- Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione
1. Sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni.
2. Ai sensi dell'articolo 42 della legge forestale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione è soggetta ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprietà, considerata in ambito comunale, e per ogni triennio;
b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25 per cento;
c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche:
1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente è tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno;
2) la lavorazione ha profondità massima di 80 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica;
3) è assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque così raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui è vietata l'eliminazione; è ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco.
4. Nei terreni saldi sono consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purché siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno è soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.
Sezione II
- TUTELA DELLA VEGETAZIONE E DEI PASCOLI
Art. 83
- Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli è consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse.
2. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è vietata nei boschi, nei pascoli e negli altri terreni saldi, salvo che la stessa si renda necessaria per:
a) la realizzazione di trasformazioni, opere, movimenti di terreno o interventi colturali autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento;
b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione è consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti;
c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione.
3. L'estirpazione degli arbusti di cui all'allegato A della legge forestale è consentita nei terreni diversi da quelli di cui al comma 2.
4. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti di cui all'allegato A della legge forestale finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'articolo 63 della stessa legge.
Art. 84
- Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
1. Nei boschi e nei terreni saldi (53)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 34.

è vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento.
2. L'estirpazione delle ceppaie secche è consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone.
Art. 85
- Asportazione di humus, terreno, cotico erboso e raccolta di foglie
1. Nei boschi è vietata l'asportazione di qualunque materiale organico che costituisca la copertura del terreno, quali foglie, humus, terriccio organico, cotico erboso, fatti salvi modesti prelievi che sono autorizzati in stazioni fertili, l'asportazione connessa agli interventi colturali nei castagneti da frutto nonché il prelievo connesso alla manutenzione della viabilità o di altri manufatti.
2. E' altresì vietata l'asportazione di terreno o roccia, fatti salvi i casi di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale e del presente regolamento, nonché modesti prelievi in superficie per la realizzazione in loco o nelle immediate vicinanze di piccole opere.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai terreni saldi.
4. In aree limitate, ove vi siano accumuli di lettiera, la raccolta può essere autorizzata, previa prescrizione delle modalità, al fine di favorire l'insediamento della rinnovazione.
5. E' consentita l'asportazione di terriccio di castagno all'interno delle ceppaie o tronchi morti di castagno da parte del proprietario o degli aventi diritto.
6. La raccolta del muschio può essere attuata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 63 della legge forestale e delle successive disposizioni attuative della Giunta regionale.
Art. 86
- Esercizio e limitazione del pascolo
1. Il pascolo nei boschi e negli altri terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è liberamente esercitabile, ad eccezione dei casi di cui al comma 2, purché effettuato nel rispetto dei divieti e delle disposizioni tecniche del presente articolo.
2. Sono soggetti a dichiarazione:
a) il pascolo delle capre in bosco;
b) l'allevamento di selvaggina ungulata o di suini nei boschi recintati.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 2, da presentare all’ente competente ai sensi della legge forestale (154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

, devono essere indicate le aree di pascolo, il numero dei capi allevati, le caratteristiche del soprassuolo e le modalità di esercizio del pascolo.
4. Le specie ed il numero di animali da immettere al pascolo e le modalità dello stesso devono essere commisurati alla effettiva possibilità di pascolo ed in modo da evitare danni ai boschi, ai pascoli ed ai suoli.
5. Nei boschi cedui dopo il taglio di ceduazione è vietato il pascolo degli animali ovini e suini prima che i polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 2 metri e quello degli altri animali prima che gli stessi polloni abbiano raggiunto l'altezza media di 4 metri.
6. Nelle fustaie coetanee è vietato il pascolo dall'anno in cui ha inizio il periodo di rinnovazione naturale od artificiale fino a quando la rinnovazione stessa non abbia raggiunto l'altezza media di 2 metri per il pascolo di ovini o di suini e di 4 metri per il pascolo di altri animali.
7. Nelle fustaie disetanee il pascolo è vietato.
8. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei boschi percorsi da incendio è vietato per dieci anni. In caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo prima della scadenza di tale periodo e comunque non prima di cinque anni dall'incendio, l'ente competente può autorizzare il pascolo prescrivendone modalità e carico di bestiame ammissibile.
8 bis. Il pascolo di qualsiasi specie di bestiame nei pascoli e negli altri terreni saldi percorsi da incendio è vietato per un anno dall’incendio. (155)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

9. Il pascolo vagante, cioè senza custode, può essere esercitato solo nei terreni ove il pascolo è consentito ai sensi del presente articolo, purché tali terreni siano nella disponibilità del possessore degli animali pascolanti. Le proprietà contermini e i terreni, anche dello stesso possessore, in cui il pascolo è vietato devono essere garantiti dallo sconfinamento degli animali con chiudende o altri mezzi. Ove non siano presenti adeguati sistemi atti ad impedire sconfinamenti e danni, il bestiame deve essere controllato da un custode.
10. Nelle aree in cui il pascolo è vietato ai sensi del presente articolo, è consentito il transito del bestiame da avviare al pascolo purché effettuato, senza soste, lungo strade, piste, tratturi e mulattiere.
11. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

sospendere o limitare il pascolo autorizzato ai sensi del comma 2, (55)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 35.

qualora si verifichino o siano prevedibili danni rilevanti ai boschi, ai pascoli o ai suoli per pascolo disordinato o eccessivo.
12. L’ente competente ai sensi della legge forestale può disporre con specifico atto, anche per singole aree omogenee, divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili, in particolare:
a) quando, in considerazione delle particolari condizioni dei boschi, dei pascoli o dei suoli, il pascolo possa provocare danni rilevanti agli stessi;
b) quando, a seguito di incendio della vegetazione dei pascoli e dei terreni saldi, sia opportuno prolungare il periodo di cui al comma 8 bis per la migliore ricostituzione del cotico erboso;
c) quando si renda necessario per la conservazione di specie vegetali tutelate. (157)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 53.

Art. 87
- Manutenzione e miglioramento dei pascoli
1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresì consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.
2. La rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli sono soggette a dichiarazione, purché la vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'articolo 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.
Sezione III
- MODALITA' DI LAVORAZIONE DEI TERRENI AGRARI E OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DELLE ACQUE METEORICHE
Art. 88
- Modalità di lavorazione dei terreni agrari
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura e zappatura, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
1 bis. Non rientrano nelle ordinarie lavorazioni agrarie quelle che modificano il profilo longitudinale del terreno tramite movimentazione dello stesso eseguita con escavatori, pale meccaniche o apripista, fatti salvi gli interventi di livellamento superficiale di cui all’articolo 92, comma 1. (158)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata:
a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte;
b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
3. L’ente competente ai sensi della legge forestale, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, può determinare i territori in cui le lavorazioni con profondità maggiore di 80 centimetri sono soggette ad autorizzazione. (158)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

4. L’ente competente ai sensi della legge forestale può (159)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 54.

prescrivere specifiche norme per la lavorazione dei terreni nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilità.
Art. 89
- Sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale
1. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, è vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonché di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco e prode salde.
2. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate.
3. I proprietari o possessori dei terreni sono comunque obbligati ad assicurare la corretta regimazione delle acque nei terreni stessi e ad evitare che l'incontrollato sgrondo delle acque determini danni di natura idrogeologica nei terreni contermini
4. E' fatto divieto di distruggere, alterare, rimuovere o rendere comunque inefficienti opere destinate alla sistemazione idraulico-forestale di fossi e torrenti, fatti salvi i casi autorizzati e gli interventi previsti ed attuati in conformità alla legge dagli enti competenti in base alla legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza.
Sezione IV
- OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 4, DELLA LEGGE FORESTALE (160)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 55.

Art. 90
- Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 91 e 92 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
Art. 91
- Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico-agraria dei terreni, in particolare fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, a condizione che:
a) non siano eliminati prode salde, terrazzamenti, gradoni o ciglioni, e le relative opere di sostegno;
b) non sia modificato l'assetto morfologico dei terreni;
c) non siano eliminate od ostruite fosse o fossette e non siano modificate le esistenti linee di sgrondo delle acque;
d) nella ricostruzione di muri a secco sia garantita la capacità drenante dei muri stessi;
e) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree.
Art. 92
- Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentiti modesti interventi di livellamento del terreno che interessino al massimo uno spessore di terreno di 100 centimetri (162)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 57.

, ed un volume massimo di 3 metri cubi di terreno, a condizione che:
a) non comportino trasformazione di destinazione dei terreni;
b) non venga aumentata la pendenza media del terreno;
c) non siano create aree di ristagno delle acque;
d) non siano estirpate ceppaie di piante forestali arboree;
e) a seguito del livellamento siano realizzate opere di regimazione delle acque.
2. E' consentita la realizzazione di fosse e fossetti necessari alla corretta regimazione delle acque superficiali a condizione che:
a) lo sgrondo delle acque avvenga secondo gli impluvi o fossi o linee di sgrondo esistenti, senza arrecare alterazioni o pregiudizio per lo scorrimento delle acque nei terreni posti a valle, e senza che le acque determinino ristagni o fenomeni di erosione;
b) non comporti eliminazione di piante forestali d'alto fusto o di ceppaie arboree per l'esecuzione dei lavori o per la successiva manutenzione delle opere;
c) non comporti scavi di dimensioni superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
3. E' consentita, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 , (58)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 37.

la realizzazione di graticciate o viminate, o di piccoli tratti di muro a secco, per il trattenimento di scarpate, gradoni o terrazzamenti esistenti o di modesti scoscendimenti del terreno, anche previa rimozione del materiale terroso franato.
4. Nei terreni non boscati e non saldi ai sensi dell’articolo 82 comma 1, sono consentiti l’espianto, il rimboschimento e la piantagione di piante forestali od agricole, purché effettuati con metodi di lavorazione e sistemazione del terreno non soggetti a preventiva autorizzazione o dichiarazione. E’ fatta salva l'eventuale acquisizione dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico per gli interventi da attuare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico. (59)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 37.

5. Sono comunque consentiti scavi puntuali (162)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 57.

, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo III;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
Art. 93
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione (163)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 58.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al ripristino o all’adeguamento funzionale di opere di sistemazione idraulico – forestale di fossi e torrenti, sono soggetti a dichiarazione a condizione che la realizzazione delle opere o movimenti di terreno siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione o dichiarazione gli interventi di cui al comma 1 attuati dagli enti competenti ai sensi della legge forestale, dall'autorità idraulica o dai consorzi di bonifica nelle aree di rispettiva competenza, a condizione che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente.
Art. 94
- Opere connesse al taglio dei boschi
1. La realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49 della legge forestale e gli interventi di adeguamento e manutenzione delle stesse sono disciplinati dal titolo II, capo II, sezione VI.
Art. 95
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, le opere e i movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 4, della legge forestale sono soggetti ad autorizzazione. (164)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 59.

Capo III
- TUTELA DEL TERRITORIO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI A CARATTERE URBANISTICO - EDILIZIO
Sezione I
- TRASFORMAZIONI
Art. 96
- Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni
1. Si considera trasformazione della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico quella attuata, in terreni di qualunque destinazione, per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive.
2. Le trasformazioni di destinazione di cui al comma 1, quando attuate nei boschi, costituiscono trasformazione degli stessi e sono soggette alle norme di cui agli articoli 79, 80 e 81.
3. Le trasformazioni di destinazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni contenute nella sezione II del presente capo.
Sezione II
- OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, COMMA 5, DELLA LEGGE FORESTALE (165)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 60.

Art. 97
- Condizioni di applicabilità per le opere e i movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le opere e i movimenti di terreno indicati agli articoli 98 e 99 sono consentite purché eseguite nel rispetto delle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
Art. 98
- Lavori di manutenzione eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti è consentita a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati. Sono consentiti gli interventi interni ad edifici esistenti che non comportano variazioni dell’involucro edilizio. (60)

Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 38.

2. La manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale è consentita a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente comma si intende, in particolare:
a) livellamento del piano viario;
b) ricarico con inerti;
c) ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
d) tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
e) ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) installazione di reti parasassi;
i) taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41.
3. Sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell`ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità.
4. La sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza a quelli esistenti.
5. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate è consentita, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse.
6. La manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica è consentita, purché nel rispetto della normativa vigente.
7. La rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti è consentita, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.
Art. 99
- Altre opere e movimenti di terreno eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
1. Le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentite a condizione che:
a) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni;
b) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
2. La messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche è consentita, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo e a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio.
3. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per gas di petrolio liquefatto (GPL) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
a) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro;
b) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
4. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:
a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
c) le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal presente regolamento, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
d) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
e) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
f) limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
5. E' consentita l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:
a) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
b) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
c) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
d) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
e) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.
6. La posa in opera di tubazioni e cavi interrati è consentita, a condizione che:
a) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
b) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
c) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; (166)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

e) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al Sito esternod.lgs. 22/1997 ;
f) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.
7. La realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, è consentita a condizione che:
a) non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
b) non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70 per cento con materiali permeabili;
c) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
d) non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
8. La realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, è consentita a condizione che l'intervento:
a) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
b) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme del presente capo e del capo II;
c) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
8 bis. Nella viabilità poderale e interpoderale è consentita la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Sono opere di manutenzione ordinaria, in particolare:
a) il livellamento del piano viario;
b) il ricarico con inerti;
c) la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali;
d) il tracciamento o il ripristino degli sciacqui trasversali;
e) il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
h) l'installazione di reti parasassi;
i) il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea e il taglio delle piante sradicate o pericolanti. (168)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

8 ter. Nella viabilità poderale e interpoderale sono consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al comma 2, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità. (168)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 61.

Art. 100
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
1. La realizzazione delle opere o movimenti di terreno di cui al presente articolo è soggetta a dichiarazione, purché gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al capo I, sezione II del presente titolo e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.
2. La realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
b) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
3. La costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
b) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
c) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
4. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 2 metri (169)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

, è soggetta a dichiarazione a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 3 metri cubi (169)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

per ogni metro lineare di muro da realizzare.
5. La realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
a) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
b) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
c) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
d) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;
d bis) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti prevedano adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione. (170)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

5 bis. Nell'ambito dei lavori di manutenzione della viabilità poderale o interpoderale, consentiti o autorizzati, non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa, entro il 20 per cento della larghezza originaria, connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione stessa, a condizione che non vengano eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque. (171)

Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 62.

6. La realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico è soggetta a dichiarazione, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell' emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell` area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti.
7. L'ampliamento volumetrico di edifici esistenti è soggetto a dichiarazione, a condizione che:
a) non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
b) dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
8. L'installazione, nei territori non (61)

Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 39.

boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 metri cubi, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99 , commi 3 e 4.
9. Sono soggetti a dichiarazione gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all' articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell' Sito esternoarticolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ), a condizione che tali interventi:
a) non siano da attuare in terreni boscati;
b) non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
c) la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
1) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
1.1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
1.2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
2) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 ;
3) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
4) relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.
Art. 101
- Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
1. Fatto salvo quanto previsto nella presente sezione, la realizzazione di opere, infrastrutture e movimenti di terreno di cui all’articolo 42, comma 5 comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione. (172)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 63.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le valutazioni delle possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque è effettuata sulla base:
a) delle risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità definite dall'articolo 75 , in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;
b) delle modalità per la realizzazione e della successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, come evidenziati in apposita relazione tecnica, planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, riferite all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;
c) delle possibili interferenze con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche di cui alla lettera a) ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità c ostruttive degli stessi;
d) dell'assetto finale dei luoghi al termine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.