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Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R

Regolamento Forestale della Toscana.(1)

In vigore dal 1 gennaio 2004.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 18 agosto 2003

Sezione III
- FUSTAIE
Art. 29
- Norme generali
1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi:
a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione dei castagneti da frutto e delle sugherete, dei boschi puri o a prevalenza di robinia e delle aree assimilate di cui all' articolo 3, comma 4 della legge forestale e degli imboschimenti di cui all'articolo 19, comma 1. (25)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 14.

b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originate da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;
c) le fustaie su ceduo, cioè i boschi in cui le chiome delle matricine rilasciate al taglio precedente sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti, hanno un'area di insidenza superiore al 70 per cento;
d) i boschi cedui di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi di cui all' articolo 25 , comma 2.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano:
a) "boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante della stessa età; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioè quelli che, pur costituiti da piante di diversa età, hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei;
b) "boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo è costituito da piante di età e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare non classificabili come coetanei o coetaneiformi;
c) "boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10 per cento della copertura;
d) "boschi a prevalenza di una o più specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70 per cento della copertura.
3. Nel caso in cui a seguito dell'esecuzione di tagli di utilizzazione delle fustaie si abbia rinnovazione prevalentemente agamica a partire dalle ceppaie dei soggetti utilizzati, deve comunque essere assicurata la costituzione di un soprassuolo di alto fusto anche mediante la selezione e l'allevamento dei migliori soggetti di origine agamica.
Art. 30
- Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee
1. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densità colma attuati nei limiti ed in conformità alle norme tecniche di cui al presente articolo.
2. Sono soggetti ad autorizzazione:
a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensità maggiore o con modalità diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purché siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità;
b) i diradamenti nelle fustaie a densità non colma;
c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a più del 25 per cento di latifoglie, nonché nelle fustaie di faggio miste a più del 25 per cento di conifere.
c bis) i diradamenti e gli sfolli effettuati mediante cercinatura, cassage o torsione del fusto al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica o di incendio boschivo o per motivi fitosanitari dovuti al rilascio di necromassa in piedi. (97)

Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, a condizione che la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate in particolare le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilità e l’assenza di pericoli per incolumità pubblica, incendio boschivo o per motivi fitosanitari. (98)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densità colma di età inferiore a 15 anni purché non venga asportato più di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di età uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a cinque anni.
6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione:
a) di un massimo del 40 per cento delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso;
b) di un massimo del 30 per cento delle piante vive presenti per le fustaie delle altre specie.
7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75 per cento, quanto più possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco possono essere tagliate entro la percentuale massima del 25 per cento.
8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densità colma di duglasia, di pini di tutte le specie e di abete rosso che non hanno superato l'età di venti anni (99)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 20.

, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo, in alternativa:
a) l'eliminazione di una fila su tre;
b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25 per cento delle piante residue.
9. Limitatamente al primo taglio di diradamento nelle fustaie a densità colma di pini di tutte le specie, con esclusione del pino domestico, che non hanno superato l'età di 30 anni, è consentita l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico a strisce purché:
a) il taglio interessi una striscia di larghezza inferiore a 4 metri;
b) la distanza tra le strisce tagliate e tra queste e il confine del bosco sia mediamente superiore a 20 metri;
c) il diradamento dal basso eventualmente effettuato sulle strisce residue asporti al massimo il 25 per cento delle piante residue.
10. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90 per cento della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie autoctone in buono stato vegetativo. In tale caso possono altresì essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' consentito il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie.
Art. 31
- Turni delle fustaie coetanee
1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti età, da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:
a) 20 anni per le fustaie di ontano, salice o pioppo;
b) 40 anni per le fustaie di duglasia, pino marittimo, d'Aleppo, nero, laricio, insigne, strobo, excelso;
c) 50 anni per le fustaie di castagno;
d) 50 anni per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi esotici;
e) 60 anni per le fustaie di aceri, frassini e carpini;
f) 70 anni per le fustaie di abete bianco o rosso;
g) 70 anni per le fustaie di pino silvestre;
h) 70 anni per le fustaie di cedro;
i) 80 anni per le fustaie di pino domestico e di cipresso comune;
j) 80 anni per le fustaie di cerro;
k) 90 anni per le fustaie di altre querce e di faggio.
2. Nelle fustaie transitorie, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione.
3. Per le specie non indicate al comma 1 e per le formazioni miste il turno è fissato caso per caso in sede di autorizzazione.
4. Per casi particolari, motivati da scarso sviluppo vegetativo, inidoneità della specie alle condizioni stazionali, tradizioni commerciali locali, difesa fitosanitaria, difesa dagli incendi boschivi, tutela idrogeologica o da danni causati da rilevanti avversità meteoriche, possono essere autorizzati interventi in deroga ai turni minimi di cui al comma 1.
Art. 32
- Trattamento delle fustaie coetanee a tagli successivi
1. Nelle fustaie coetanee è adottato, salvo diversa indicazione in sede di autorizzazione, il trattamento a tagli successivi, al fine di garantire la graduale sostituzione del soprassuolo maturo con la rinnovazione.
2. Il taglio di sementazione può essere eseguito al raggiungimento dell'età media fissata dal turno minimo. Tale taglio è attuato con criteri selettivi, rilasciando i migliori soggetti per sviluppo della chioma e portamento, e con intensità stabilita in riferimento alle specie presenti e alle caratteristiche del soprassuolo.
3. Nei soprassuoli eccessivamente densi per la mancata attuazione di diradamenti nelle fasi giovanili, il taglio di sementazione è preceduto da un taglio di preparazione o di diradamento atto a favorire il migliore sviluppo delle chiome dei soggetti tra cui devono essere reclutate le piante portaseme con il successivo taglio di sementazione. Tale taglio è assimilato agli altri tagli di diradamento e può essere effettuato anche prima dell'età del turno minimo.
4. Il periodo di rinnovazione, cioé il periodo intercorrente tra il primo taglio di sementazione ed il taglio finale di sgombero, è fissato a seconda della composizione del soprassuolo e dell’andamento della rinnovazione. In tale periodo possono essere autorizzati un massimo di due tagli secondari atti a favorire lo sviluppo o l’ulteriore insediamento della rinnovazione. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R, art. 15.

5. Nei casi in cui sia prevedibile uno scarso insediamento della rinnovazione naturale l'utilizzazione a tagli successivi deve essere attuata preferibilmente secondo le tecniche a strisce o a gruppi o ad orli, a partire dalle aree ove si sia già insediata rinnovazione, o ove sussistano le condizioni più idonee al suo insediamento.
6. In ogni caso, quando a seguito del taglio di sementazione e del successivo primo taglio secondario la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento.
7. In tutti i casi il taglio di sgombero può essere attuato solo quando la rinnovazione è stabilmente insediata e sufficientemente sviluppata.
8. Quando, a seguito del taglio di sgombero, si siano determinati danni alla rinnovazione sottostante, si deve procedere al rimboschimento delle buche o strisce createsi.
9. L'esecuzione dei tagli di sementazione e di sgombero è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (100)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 21.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 33
- Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce
1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale è ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo.
2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad 1 ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall' articolo 20 , comma 8.
3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonché quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, è prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (101)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 22.

Art. 34
- Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo.
1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilità fisica e biologica del soprassuolo.
2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno dieci anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante:
a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperenti;
b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperenti.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere e la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno all’impianto della rinnovazione artificiale e delle successive cure colturali. (103)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 23.

Art. 35
- Trattamento delle fustaie disetanee
1. Nelle fustaie disetanee ed in quelle irregolari è ammesso esclusivamente il taglio saltuario attuato con periodo di curazione non inferiore a dieci anni.
2. Il taglio deve regolare la densità del soprassuolo intervenendo proporzionalmente nelle varie classi diametriche senza alterare la composizione specifica del bosco, fatta salva la riduzione della componente di conifere quando ciò sia funzionale alla riduzione del rischio di incendio od all'aumento della mescolanza di specie.
3. Il taglio deve essere eseguito rilasciando i soggetti di migliore portamento e stato fitosanitario, favorendo lo sviluppo della rinnovazione naturale presente ed intervenendo sulle piante mature o stramature solo dove la loro eliminazione non comporti pregiudizio alla normale densità del bosco e dove sia assicurata la sostituzione dei soggetti asportati con altre piante di sicuro avvenire.
4. Nell'esecuzione del taglio deve essere posta la massima attenzione al fine di contenere i danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco, anche adottando tecniche per la caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.
5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (104)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 24.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 36
- Trattamento delle fustaie su ceduo
1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperenti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonché per rendere uniforme la densità della componente di alto fusto.
2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, può essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano età compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta età è, di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino nero mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato almeno il pollone di migliore sviluppo. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie.
3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo è soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 1 ettaro (105)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R, art. 25.

non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente può chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.
Art. 37
- Tagli a raso di fustaie
1. Ai sensi del presente regolamento per taglio a raso di fustaia si intende un intervento che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente e che non rientra nelle tipologie di cui all' articolo 33
2. I tagli a raso sono autorizzati purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) siano finalizzati alla rinnovazione naturale;
b) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità;
c) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilità e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi;
d) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalità paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica.
3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra le tagliate prima di cinque anni. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme dell' articolo 20 , comma 8.
4. La domanda di autorizzazione per l'esecuzione dei tagli a raso di fustaie deve essere corredata dalla presentazione di un progetto di taglio e il richiedente deve impegnarsi ad eseguire, entro l'anno silvano successivo a quello del taglio, la rinnovazione artificiale del soprassuolo. L'ente competente può richiedere la costituzione di deposito cauzionale a garanzia dell'impegno.

Note del Redattore:

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In vigore dal 1 gennaio 2004.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 2.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 6.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 6.

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Parole sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 9.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 14.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 17, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 19.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 20.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 21.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 22.

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 23, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 24.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 25.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 26.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 33.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 34.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 35.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 37.

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Parole inserite con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 38.

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Parola inserita con d.p.g.r. 16 marzo 2010, n. 32/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 10.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 11.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 15.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 17.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Lettera soppressa con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 18.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 24.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 27.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 28.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 30.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 31.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 33.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 34.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 35.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 36.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 37.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 38.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 39.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 41.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 42.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 44.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 45.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 48.

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Parole inserite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 50.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 52.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 53.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 54.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 55.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 56.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 57.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 59.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 60.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 61.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 62.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 maggio 2015, n. 53/R , art. 63.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.