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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Capo III
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro ed elenco dei soggetti accreditati
Sezione I
- Albo regionale delle agenzie per il lavoro
Art. 122
- Articolazione e tenuta dell'albo
1. L'albo di cui all' articolo 20 bis della l.r. 32/2002 è articolato in tre sub-sezioni regionali corrispondenti alle sezioni dell'albo nazionale:
a) sub-sezione III "agenzie di intermediazione";
b) sub-sezione IV "agenzie di ricerca e selezione del personale";
c) sub-sezione V "agenzie di supporto alla ricollocazione professionale".
2. La Giunta regionale provvede alla tenuta dell'albo, all'acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.
Art. 123
- Soggetti autorizzati con provvedimento regionale
1. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti privati che svolgono attività esclusivamente sul territorio della Regione:
a) le agenzie di intermediazione;
b) le agenzie di ricerca e selezione del personale;
c) le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
2. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti che svolgono la predetta attività sul territorio della Regione:
a) le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche attraverso i propri servizi costituiti in forma societaria, ad esclusione del consorzio;
b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità;
c) gli enti bilaterali qualora nei rispettivi statuti siano previste le attività oggetto di autorizzazione.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza altresì allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le procedure definite dal presente regolamento, i seguenti soggetti pubblici che svolgono attività sul territorio della Regione, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro:
a) i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
b) le camere di commercio;
c) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari.
4. Per i soggetti di cui al comma 3, l'autorizzazione è individuale e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di comuni, camere di commercio o istituti di scuola secondaria di secondo grado.
Art. 124
- Regime particolare di autorizzazione
1. Le università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie di cui all' Sito esternoarticolo 6, comma 1, del d.lgs. 276/2003 , non necessitano di provvedimento autorizzatorio purché l'attività di intermediazione sia svolta senza fini di lucro.
2. L'autorizzazione è per ogni singola università o fondazione e non può essere ceduta o concessa ad altro soggetto, neppure nella forma del consorzio di università o di fondazioni.
3. L'autorizzazione per i soggetti di cui al comma 1, non comportando l'iscrizione all'albo delle agenzie di lavoro, non si estende alle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione professionale per le quali si applicano le procedure previste per le autorizzazioni dal presente regolamento.
4. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale.
Art. 125
- Requisiti per l'autorizzazione regionale
1. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione sono quelli previsti dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 1 e comma 4, lettere a) e c), Sito esternodel d.lgs. 276/2003 .
2. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 5, Sito esternodel d. lgs. 276/2003 .
3. I requisiti per le attività di supporto alla ricollocazione professionale sono quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 5, commi 1 e 6 Sito esternodel d. lgs. 276/2003 .
4. I requisiti per l'attività di intermediazione svolta dalle associazioni territoriali dei datori di lavoro, dei lavoratori, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), d), e), f) e g) del Sito esternod.lgs. 276/2003.
5. I requisiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione dei comuni, delle camere di commercio e degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c), f) e g) Sito esternodel d.lgs. 276/2003 .
Art. 126
- Iscrizione all'albo
1. L'iscrizione all'albo delle agenzie avviene previa presentazione della richiesta, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti indicati all' articolo 125 . In attesa della definitiva messa a regime del sistema, l'iscrizione all'albo, con riferimento al requisito di cui all' Sito esternoarticolo 5, comma 1, lettera f) del d.lgs. 276/2003 è subordinata alla dichiarazione del rappresentante legale che l'agenzia provvederà tempestivamente alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Il dirigente della competente struttura regionale autorizza l'iscrizione all'albo, che è ordinato secondo una progressione alfabetica.
4. L'iscrizione alla sub-sezione III dell'albo regionale comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alla sub-sezione IV e sub-sezione V.
Art. 127
- Autorizzazione provvisoria
1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti interessati richiedono l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione provvisoria i soggetti interessati predispongono un documento analitico dal quale si evinca che l'agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l'autorizzazione, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
3. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione si intende accettata.
Art. 128
- Autorizzazione a tempo indeterminato
1. Decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione provvisoria, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi il dirigente della competente struttura regionale rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta. In attesa del rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato, l'autorizzazione provvisoria si intende prorogata.
2. Il termine di cui al comma 1 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
3. Ai fini del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato i soggetti abilitati predispongono una relazione analitica dell'attività svolta nel corso del biennio precedente, secondo apposito formulario predisposto dal dirigente della competente struttura regionale e presentano la documentazione idonea allo scopo.
4. Ai fini della verifica dell'oggetto sociale il concetto di prevalenza, da verificarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività, va inteso in senso quantitativo, nel senso che l'attività oggetto di autorizzazione deve riguardare almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.
5. Una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, è effettuata di biennio in biennio, sulla base dei dati di contabilità analitica desumibili da ogni unità operativa, ai sensi del comma 3.
6. L'autorizzazione definitiva non può essere concessa ai soggetti in possesso di autorizzazione provvisoria che non abbiano svolto, o che abbiano svolto con carattere saltuario o intermittente, l'attività o le attività per le quali sono direttamente autorizzati.
7. Decorsi i termini previsti dal comma 1 senza l'adozione di alcun provvedimento, la domanda si intende accettata.
Art. 129
- Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il dirigente della competente struttura regionale sospende, dandone comunicazione all'agenzia, l'autorizzazione provvisoria o definitiva, per i soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. Il dirigente della competente struttura regionale informa l'agenzia interessata delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegna un termine non inferiore a trenta giorni affinché l'agenzia medesima provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove l'agenzia non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, il dirigente della competente struttura regionale dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione.
Art. 130
- Competenze professionali
1. Le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno quattro unità nella sede principale;
b) almeno due unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
2. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale devono avere personale qualificato secondo le seguenti modalità:
a) almeno due unità nella sede principale;
b) almeno una unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica;
c) indicazione di un responsabile per ogni unità organizzativa.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
4. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 3, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale e somministrazione e di durata non inferiore ad un anno.
5. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro da almeno due anni costituisce titolo idoneo alternativo all'esperienza professionale.
Art. 131
- Locali
1. Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 123.
2. I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi dell' Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 132
- Pubblicità e trasparenza
1. All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative sono indicati in modo visibile gli estremi dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo, ed è affisso l'orario di apertura al pubblico che viene garantito. E' altresì indicato l'organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa.
2. Le agenzie per il lavoro comunicano alla Regione l'organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula, e le variazioni successivamente intervenute. Tale organigramma è accessibile per consultazione da quanti intendono avvalersi dei servizi delle agenzie.
Art. 133
- Comunicazioni
1. Il dirigente della competente struttura regionale comunica tempestivamente agli interessati l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione delle attività e l'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. Il dirigente della competente struttura regionale comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i provvedimenti di autorizzazione rilasciati al fine dell'iscrizione delle agenzie nelle sub-sezioni regionali dell'albo nazionale e gli altri provvedimenti che incidono sul regime autorizzatorio.
3. Le agenzie autorizzate comunicano alla Regione gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni richieste dalla Regione.
4. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'autorizzazione è revocata.
Art. 134
- Divieto di transazione commerciale
1. L'autorizzazione a tempo indeterminato o provvisoria non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto di autorizzazione, o concessione della autorizzazione ottenuta a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuova o diversa società non autorizzata a tempo indeterminato, il venir meno della autorizzazione e la necessità, per la costituenda agenzia, di ottenere una autorizzazione provvisoria.
Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
- Definizione di servizi al lavoro
1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:
a) orientamento;
b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.
3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.
4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.
Art. 137
- Articolazione e tenuta dell'elenco
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.
Art. 138
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 ;
e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Sito esternolegge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o Sito esternodella legge 31 maggio 1965 n. 575 , o dalla Sito esternolegge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni;
f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall' articolo 141 ;
g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede situata nel territorio della Regione;
b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135.
2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 141
- Competenze professionali
1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.
Art. 142
- Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore d el presente regolamento.
2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.
3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all' Sito esternoarticolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.
2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.
Art. 145
- Durata dell'iscrizione e rinnovo
1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all' articolo 144 , comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.
Art. 146
- Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.
Sezione III
- Disposizioni comuni
Art. 149
- Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro autorizzate e agli operatori pubblici e privati accreditati di esigere o comunque percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
Art. 150
- Tutela dei dati personali
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti al rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
Art. 151
- Connessione alla borsa continua nazionale del lavoro
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati hanno l'obbligo di connettersi alla borsa continua nazionale del lavoro, di cui all' Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 276/2003 , attraverso il nodo regionale, per il conferimento dei dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori e dalle imprese e nel rispetto degli standard tecnici e dei contenuti informativi definiti dalla Giunta regionale.
Art. 152
- Monitoraggio statistico e valutazione
1. Le agenzie per il lavoro autorizzate e gli operatori pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della valutazione delle politiche del lavoro.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.