Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Sezione II
- Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro
Art. 135
- Definizione di servizi al lavoro
1. Ai fini del presente regolamento, sono definiti servizi al lavoro:
a) orientamento;
b) servizi per l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l'impiego, diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via esclusiva ai soggetti pubblici.
Art. 136
- Forme di affidamento dei servizi al lavoro
1. La Regione e le province possono affidare a soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, di cui all' articolo 135 , mediante la sottoscrizione di una convenzione, secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di integrazione e qualità.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina i reciproci impegni delle parti e le modalità con cui il soggetto accreditato trasferisce alla Regione o alle province le buone pratiche realizzate nel corso dell'espletamento dell'attività.
3. I soggetti che ottengono l'affidamento di servizi al lavoro devono essere iscritti all'elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione.
4. La procedura di accreditamento per l'affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine previsto per la sottoscrizione della convenzione.
Art. 137
- Articolazione e tenuta dell'elenco
1. L'elenco regionale è articolato in sezione regionale e sezioni provinciali.
2. I soggetti accreditati che svolgono attività in più di una provincia sono iscritti alla sezione regionale.
3. I soggetti accreditati che svolgono attività in una sola provincia sono iscritti alla sezione provinciale corrispondente.
4. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell'elenco e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'elenco.
Art. 138
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti privati
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti privati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta;
b) sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
c) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
d) l'indicazione nell'oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 ;
e) assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di:
1) condanne penali, anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della Sito esternolegge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o Sito esternodella legge 31 maggio 1965 n. 575 , o dalla Sito esternolegge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni;
f) disponibilità di adeguate competenze professionali, secondo quando previsto dall' articolo 141 ;
g) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
h) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 139
- Requisiti per l'iscrizione dei soggetti pubblici
1. Possono essere iscritti nell'elenco i soggetti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede situata nel territorio della Regione;
b) disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dall' articolo 140 ;
c) disponibilità di adeguate competenze professionali secondo quanto previsto dall' articolo 141 ;
d) interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo regionale;
e) rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei propri dati.
Art. 140
- Locali
1. I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d'ufficio, informatiche e collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell'attività di cui all' articolo 135.
2. I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell'attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
3. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 276/2003 devono essere aperti al pubblico in orario d'ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
Art. 141
- Competenze professionali
1. Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che possono derivare, alternativamente, da un'esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei servizi al lavoro indicati all' articolo 135 o della formazione professionale o dell'orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
2. Ai fini dell'acquisizione dell'esperienza professionale minima di due anni di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei percorsi formativi realizzati ai sensi dell' articolo 17 della l.r. 32/2002 e finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.
Art. 142
- Procedura per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro
1. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di una sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere i servizi al lavoro nell'ambito di due o più province sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione.
Art. 143
- Domanda di accreditamento
1. I soggetti che intendono essere iscritti nell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi al lavoro sono tenuti a presentare apposita domanda alla Regione o alla provincia, mediante lettera raccomandata, corredata da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la documentazione. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e redatta su appositi formulari, approvati dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore d el presente regolamento.
2. Nella domanda deve essere indicato il servizio o i servizi al lavoro per i quali il soggetto chiede l'accreditamento.
3. La domanda deve contenere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, compreso un documento analitico dal quale si evinca che il soggetto dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento di servizi al lavoro, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.
4. Sino alla definitiva implementazione della borsa continua nazionale del lavoro, il requisito di cui all' Sito esternoarticolo 7, comma 1, lettera d) del d.lgs. 276/2003 è sostituito dalla dichiarazione del rappresentante legale che il richiedente provvederà, entro sessanta giorni dalla data dell'accreditamento, alla interconnessione con la borsa nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 144
- Iscrizione nell'elenco
1. La Regione, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente e lo iscrive nell'elenco, dandone comunicazione allo stesso.
2. La provincia competente, verificato il possesso dei requisiti prescritti agli articoli 138 e 139 , accredita, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il soggetto richiedente, dandone comunicazione allo stesso.
3. Il termine di cui ai commi 1 e 2 si intende sospeso per il periodo che intercorre tra il 1 ed il 31 agosto di ciascun anno.
4. La provincia competente comunica alla Regione il nominativo e i servizi al lavoro per i quali il soggetto pubblico o privato è stato accreditato con proprio provvedimento, per l'iscrizione dello stesso nella sezione provinciale.
Art. 145
- Durata dell'iscrizione e rinnovo
1. Il soggetto accreditato resta iscritto nell'elenco per due anni dalla data di comunicazione dell'accettazione o del decorso del termine di cui all' articolo 144 , comma 2.
2. Sino a sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell'iscrizione, allegando idonea documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti.
Art. 146
- Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. La Regione o la provincia competente sospendono, dandone comunicazione all'interessato, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dal presente regolamento, dalle norme nazionali e regionali sul lavoro e sul collocamento e dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale sulla materia.
2. La Regione o la provincia competente informano il soggetto interessato delle eventuali irregolarità riscontrate ed assegnano un termine non inferiore a trenta giorni affinché il medesimo provveda a sanare le irregolarità riscontrate o a fornire eventuali chiarimenti.
3. Ove il soggetto accreditato non dimostri di essersi adeguato a quanto richiesto, entro il termine di sessanta giorni, ovvero i chiarimenti vengano ritenuti insufficienti, la Regione o la provincia competente dispongono la revoca dell'accreditamento e la conseguente cancellazione dall'elenco.
Art. 147
- Comunicazioni
1. La Regione o la provincia competente provvedono a comunicare tempestivamente agli interessati l'iscrizione nell'elenco o il provvedimento negativo e ne dispongono, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.
2. I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione o alla provincia competente, gli spostamenti di sede, l'apertura di filiali o succursali, la cessazione dell'attività e tutte le altre informazioni da questa richieste.
3. In caso di ripetuto mancato invio delle comunicazioni o delle informazioni richieste l'accreditamento è revocato.
Art. 148
- Divieto di transazione commerciale
1. L'accreditamento non può essere oggetto di transazione commerciale.
2. E' vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, anche a titolo non oneroso, qualsivoglia forma di trasferimento, anche di parte dell'attività oggetto dell'accreditamento, o concessione dell'accreditamento ottenuto a favore di soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche.
3. Il trasferimento d'azienda o la fusione comportano, in caso di conferimento in nuovo o diverso soggetto giuridico, il venir meno dell'accreditamento e la necessità, per il nuovo soggetto, di espletare nuovamente la procedura.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.