Menù di navigazione

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Sezione I
- Progettazione e realizzazione di percorsi formativi (53)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R, art. 5.

Art. 76 ter
- Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica(131)

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 44.

1. Il catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica è lo strumento di raccolta delle opportunità formative esistenti sul territorio regionale ed è organizzato secondo i seguenti criteri:
a) completezza delle informazioni relative all’intervento formativo;
b) riconoscibilità dell’offerta formativa finanziata e riconosciuta mediante l'utilizzo di un logo unico regionale;
c) certezza dei tempi di erogazione dell’offerta formativa;
d) territorialità, con riferimento alla distribuzione dell’offerta sul territorio;
e) tempestività nell’alimentazione delle informazioni;
f) trasparenza delle opportunità formative mediante la pubblicizzazione sul sito informativo della Giunta regionale e presso i centri per l’impiego.
2. Il catalogo riporta le informazioni sui destinatari, la fonte di finanziamento, la tipologia di attività formativa, i titoli in esito ai percorsi, l'area territoriale, la tempistica di realizzazione e i soggetti che realizzano l’intervento con la valutazione di cui all’articolo 73 e ogni altra informazione sull’offerta formativa.
3. Sono tenuti ad alimentare il catalogo i soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002.
4. Il catalogo regionale è utilizzato dai centri per l’impiego al fine di informare e orientare gli utenti rispetto all’offerta formativa programmata.
Art. 77
1. Gli standard generali per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi si riferiscono:
a) alle diverse tipologie di percorsi;
b) agli obiettivi di apprendimento cui i percorsi sono finalizzati;
c) all’articolazione ed all’attività dei percorsi;
d) alla verifica dei requisiti di ingresso.
2. I percorsi formativi possono essere individuali o rivolti a più utenti.
Art. 77 bis
1. I percorsi formativi si differenziano in ragione delle diverse tipologie di utenza cui essi sono rivolti e degli specifici fabbisogni formativi in risposta ai quali sono progettati e realizzati.
2. Con riferimento alle differenti tipologie di percorsi e di utenza la Giunta regionale definisce:
a) i requisiti minimi di ingresso ai percorsi;
b) i requisiti minimi di partecipazione e frequenza;
c) la durata minima dei percorsi;
d) la ripartizione del monte ore di formazione in relazione agli obiettivi di apprendimento;
e) i livelli professionali degli operatori;
f) le procedure di accompagnamento e di supporto dei partecipanti nell’ambito del percorso formativo;
g) la quota di formazione a distanza;
h) le tipologie di qualifiche conseguibili.
Art. 77 ter
- Obiettivi di apprendimento
1. Per ogni percorso formativo sono individuati gli obiettivi di apprendimento in relazione alle competenze per l’ occupabilità ed alle competenze tecnico professionali.
2. Le competenze tecnico professionali di cui al comma 1 devono coincidere:
a) con quelle di un’intera figura professionale del repertorio, comprensiva di tutte le aree di attività e delle relative unità di competenza, per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica professionale;
b) con una o più unità di competenze del repertorio per i percorsi formativi non finalizzati al rilascio di attestato di qualifica.
3. I percorsi finalizzati al conseguimento di competenze tecnico professionali connesse ad attività professionali e lavorative disciplinate da specifiche normative devono rispettare gli standard definiti (265)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 13.

dalle normative stesse.
Art. 77 quater
- Articolazione e attività dei percorsi
1. I percorsi formativi, al fine di far conseguire agli utenti un incremento delle competenze possedute, sono articolati in unità formative funzionali al conseguimento degli obiettivi di apprendimento.
2. Ciascuna unità formativa è identificata:
a) dall’insieme degli obiettivi di apprendimento perseguiti relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico professionali, declinati in termini di conoscenze e capacità;
b) dalle metodologie didattiche utilizzate al fine di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti;
c) dalle modalità di verifica degli obiettivi di apprendimento indicati.
3. Ogni percorso formativo prevede attività di stage organizzate a seconda delle esigenze dell’utenza cui è rivolto. I percorsi rivolti ad occupati possono non prevedere tale attività.
Art. 77 quinquies
- Verifica dei requisiti di ingresso
1. Prima dell’inizio di ogni percorso l’organismo formativo verifica, attraverso adeguate modalità di accertamento delle competenze in ingresso, che i partecipanti all’attività formativa siano effettivamente in possesso delle competenze richieste e degli altri requisiti previsti per la partecipazione all’attività formativa.
Art. 77 sexies
1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. (163)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 3.

3. I controlli sulle attività riconosciute sono finalizzati a:
a) accertare la conformità delle attività formative ai progetti riconosciuti;
b) verificare il regolare svolgimento dei corsi;
c) verificare la soddisfazione dell'utenza.
Art. 78
- Interventi formativi
Art. 79
- Finanziamenti a domanda individuale
1. I finanziamenti concessi per lo svolgimento di attività di formazione a carattere individuale da effettuarsi nel territorio della Toscana possono essere utilizzati solo presso sedi operative accreditate di organismi formativi ai sensi del capo II del presente titolo, salvo i casi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (133)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 46.

Art. 80
- Percorsi formativi e crediti
Art. 81
- Conclusione delle attività formative
Art. 82
- Criteri di composizione della commissione d'esame
Art. 83
- Modalità di lavoro della commissione d'esame
Art. 84
- Indennità per i componenti della commissione d'esame
Art. 85
- Moduli professionalizzanti
Art. 86
- Riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dei percorsi formativi di tipo formale

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.