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Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R

Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (144)

Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 58 (Norme transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 18 agosto 2003

Sezione III
Dichiarazione di equipollenza
Art. 66 duodecies
Dichiarazione di equipollenza
1. Fino alla completa definizione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013, i titoli rilasciati da altre regioni nell’ambito del sistema della formazione professionale sono riconosciuti equipollenti con atto del dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici previsti dai profili professionali del repertorio regionale.
2. In difetto di riconoscimento, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni costituiscono crediti formativi in ingresso, secondo le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Il dirigente della struttura regionale competente, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l’equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.
Sezione III
- Procedura di accreditamento, sospensione, revoca e rinuncia (123)

Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 40.

Art. 74
- Procedura di accreditamento
1. L'organismo che intende richiedere l'accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

2. Entro centoventi (196)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 8.

giorni dalla data di presentazione della domanda, il dirigente della struttura regionale competente, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, (257)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.

adotta il relativo provvedimento.
2 bis. In caso di inammissibilità della domanda per due volte consecutive l'organismo non può presentare una nuova domanda prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del secondo provvedimento di inammissibilità. (258)

Comma inserito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organismo formativo non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima di sei mesi dal provvedimento.
3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte consecutive (259)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.

, l’organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.(23)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

4. Gli organismi (24)

Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R, art. 14.

già in possesso della certificazione di qualità di cui all'articolo 71 bis, comma 1, lettera d), sono soggetti (124)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 41.

, ai fini dell'accreditamento, alla sola verifica del possesso dei requisiti non compresi, in tutto o in parte, nella certificazione acquisita.
4 bis. L'organismo formativo è tenuto a comunicare alla competente struttura regionale le eventuali variazioni inerenti i requisiti per il mantenimento di cui all’articolo 71 quinquies intervenute successivamente al rilascio dell'accreditamento. (260)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 10.

(289)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.

4 ter. Il dirigente della competente struttura regionale verifica, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, il permanere dei requisiti. (290)

Comma inserito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.

4 quater. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 71, comma 2 sono individuate in particolare:
a) le cause di inammissibilità, di rigetto della domanda e le ipotesi di rinuncia dell’accreditamento;
b) le variazioni che devono essere comunicate al settore regionale competente, intervenute successivamente al rilascio dell’accreditamento e le modalità di comunicazione delle stesse;
c) le ipotesi e le modalità di passaggio dell’accreditamento da un soggetto ad un altro. (290)

Comma inserito con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 12.

Art. 75
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all’articolo 57, paragrafo 1, della dir. 2014/24/UE;(291)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.

b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
d) in caso di mancato ottenimento della certificazione di qualità entro i termini di cui all'articolo 71 bis, comma 2 e, comunque, in assenza di una certificazione valida (125)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.

;(292)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.

e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
g) nel caso di mancato svolgimento per due anni consecutivi di attività formative riconosciute o finanziate ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 32/2002, finanziate da altri fondi pubblici o da fondi interprofessionali;(261)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.

h) nel caso di applicazione di debiti sino all'esaurimento del monte crediti di cui all'articolo 72 bis;(126)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.

i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
m bis) nel caso di violazione del rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); (262)

Lettera inserita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.

n) nel caso di stato di liquidazione giudiziale (293)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 13.

dell’organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale;
o bis) nel caso di mancato rispetto della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; (263)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.

o ter) nel caso in cui l’organismo non mantenga il requisito di cui all’articolo 71 quinquies, comma 1, lettera b). (263)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 11.

2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (127)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 42.

della l.r. 32/2002.
3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), i), l), m), n) e o) non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi cinque anni dalla data del provvedimento di revoca. Negli altri casi indicati al comma 1 il suddetto termine è ridotto a due anni.(198)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 9.

5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
Art. 76
1. La Regione, qualora nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 71 quinquies accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 71, comma 2, non attinenti all'efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l'adeguamento.(128)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
c) che l’organismo è in stato di liquidazione volontaria. (294)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 14.

4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R, art. 43.

della l. r. 32/2002.
6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell’accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.(162)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R, art. 2.

Art. 76 bis
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L’organismo che ha rinunciato all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni (199)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 31 ottobre 2017, n. 63/R, art. 10.

dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
3 bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica agli organismi formativi sottoposti al regime particolare di accreditamento di cui all'articolo 70, comma 1, lettere c) e c bis), i quali non possono presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati. (295)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 10 agosto 2020, n. 84/R, art. 15.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 3.

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Articolo prima introdotto con d.p.g.r. 3 gennaio 2005, n. 12/R , art. 4, poi sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 6 , ed ora così sostituito con d.p.g.r. 12 giugno 2018, n. 29/R, art. 4.

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Titolo prima sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 1, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 giugno 2012, n. 28/R, art. 1.

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Titolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2005, n. 22/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 6, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 26.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 7.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 8.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 9, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 10, ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 11, e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 12. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 13. , e ora articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

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Parole aggiunte con con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 19, poi sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 56, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 25 ottobre 2007, n. 52/R , art. 23.

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Capo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 1.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 4

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 5

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Comma abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 6

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Note soppresse.

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Comma sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 12.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 7 luglio 2008, n. 38/R , art. 13.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 3.

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Capo prima sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 4; poi il capo è così sostituito con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 3 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 6.

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Articoli inseriti con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 7.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 5 giugno 2009, n. 28/R , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 15.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 30 dicembre 2009, n. 88/R , art. 17.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R , art. 2.

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Sezione prima inserita con d.p.g.r. 22 marzo 2012, n. 11/R , art. 1; poi la sezione è così sostituita con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 14 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 2.

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Note soppresse.

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Capo così sostituito con d.p.g.r. 11 febbraio 2013, n. 5/R , art. 5.

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Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 8 a 33) è stato abrogato con d.p.g.r. 30 luglio 2013, n. 41/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 2.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 3, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 1 .

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Capo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 9.

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Note soppresse.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 25.

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Parole inserite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 27.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 30; poi l'articolo è abrogato con d.p.g.r. 30 gennaio 2019, n. 6/R, art. 6 .

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 36.

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Sezione inserita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 41.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 42.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 44.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 45.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 46.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 47.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 49.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 50.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 51.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 52.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 53.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 54.

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Comma inserito con d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 55.

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Nota soppressa.

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Vedi d.p.g.r. 8 gennaio 2015, n. 3/R , art. 58 (Norme transitorie e finali).

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. Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 4.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 febbraio 2015, n. 11/R , art. 5.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 marzo 2017, n. 6/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 marzo 2017, n. 12/R , art. 9.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 2 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 8 .

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 20 .

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 3 gennaio 2018, n. 1/R, art. 34 .

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Nota soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.