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Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Capo III
- Gestione dell'archivio
Art. 05
- (Trasmissione dei dati)
1. Le autorità competenti provvedono alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 relativamente ai provvedimenti ingiuntivi emessi ai sensi dell' Sito esternoarticolo 18 della l. 689/1981 , nei casi in cui non sia stata presentata opposizione davanti all'autorità giudiziaria e nei casi in cui l'opposizione presentata sia stata respinta con sentenza definitiva.
2. Le autorità competenti sono responsabili dell'esattezza dei dati trasmessi all'Archivio.
3. La trasmissione delle informazioni avviene tramite rete telematica, secondo modalità idonee a garantire la sicurezza delle informazioni inviate, sia sotto il profilo del riconoscimento del soggetto mittente che sotto il profilo della riservatezza. Le specifiche tecnico - informatiche relative ai dati ed alla loro trasmissione sono definite con decreto del dirigente.
4. L'invio dei dati è effettuato con cadenza almeno mensile.
Art. 06
- (Iscrizione dei dati)
1. La struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative verifica la completezza dei dati trasmessi dalle autorità competenti e provvede alla loro iscrizione.
2. Qualora i dati risultino evidentemente errati o incompleti, la struttura di cui al comma 1 ne richiede la verifica al soggetto mittente che, effettuati i necessari controlli, li trasmette nuovamente operando le rettifiche e le integrazioni necessarie.
3. La struttura di cui al comma 1 provvede d'ufficio all'iscrizione dei dati per le violazioni di competenza regionale di cui all'Allegato A Parte I .
Art. 07
- (Consultazione)
1. La consultazione dei dati contenuti nell'Archivio è riservata alle autorità competenti e agli organi verbalizzanti, per motivi strettamente connessi al loro ufficio, ed è effettuata tramite rete telematica previa abilitazione degli utenti.
2. La consultazione è effettuata secondo modalità idonee a garantire l'univoca identificazione del soggetto e la riservatezza delle informazioni, che sono definite con decreto del dirigente.
3. I dati inseriti nell'Archivio rimangono disponibili alla consultazione per il periodo strettamente necessario ai fini della verifica della reiterazione, dopo di che sono cancellati.
Art. 08
- (Trattamento e sicurezza dei dati)
1. Il trattamento dei dati personali necessario per l'esercizio delle funzioni dell'Archivio è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla Sito esternolegge 31 dicembre 1996, n.675 ( Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche, nonché delle misure minime di sicurezza prescritte ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.318 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.675 ).
Art. 09
- (Diritti dell'interessato)
1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato previsti dall' Sito esternoarticolo 13 della l. 675/1996 sono esercitati presso la struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare, nei casi previsti dalla legge, in conseguenza dell'esercizio di tali diritti, sono disposti su richiesta dell'interessato, d'intesa con l'autorità che ha trasmesso i dati.
Art. 10
- (Utilizzazione dei dati per fini statistici)
1. La struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative può autorizzare l'accesso ai dati contenuti nell'Archivio, in forma aggregata o comunque resa anonima, e la loro utilizzazione per fini statistici.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.