Menù di navigazione

Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R

Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 20 gennaio 2003

Capo II
- Elementi dell'archivio
Art. 04
- (Dati iscritti nell'Archivio)
1. Nell'Archivio sono registrati i dati relativi alle violazioni, accertate con provvedimento esecutivo, delle norme indicate nell'elenco Allegato A al presente regolamento.
2. L'entrata in vigore di nuove norme che prevedono violazioni amministrative ove rileva la reiterazione, nelle materie di competenza della Regione e degli altri enti di cui alla l.r. 81/2000 , determina l'integrazione dell'elenco di cui al comma 1, cui si provvede con decreto del dirigente.
3. I dati iscritti nell'Archivio sono costituiti da:
a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione;
b) trasgressore/i: generalità;
c) obbligato in solido: generalità;
d) norma violata;
e) organo verbalizzante;
f) estremi processo verbale di accertamento;
g) data in cui è stata commessa la violazione, se diversa dalla data di accertamento;
h) estremi del provvedimento ingiuntivo;
i) importo della sanzione pecuniaria applicata;
l) eventuale sanzione accessoria applicata;
m) esito ordinanze opposte;
n) estremi provvedimento di archiviazione, per le violazioni di cui di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), in relazione a quanto prescritto dall'articolo 17 comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 28/R del 24 luglio 2002 (Regolamento di attuazione R. 21 dicembre 2001, n.64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 ").

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.