Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 38bis
1. Le prenotazioni di impegno assunte ai sensi dell’articolo 38 possono essere modificate con atti successivi dello stesso organo. Possono essere modificate da parte di organi diversi nei seguenti casi:
a) necessità di minore impegno rispetto alla somma prenotata;
b) necessità di un impegno integrativo conseguente alla quantificazione tecnica della spesa precedentemente stimata.
2. Le variazioni di cui agli articoli 22 e 23 della l. r. 36/2001 possono disporre lo spostamento di una somma prenotata su altro capitolo di bilancio. A tal fine le prenotazioni oggetto di spostamento sono riportate in un apposito elenco allegato all’atto di variazione.
3. Con atto del dirigente può essere disposto, a stanziamento di bilancio invariato, lo spostamento di una prenotazione da un capitolo all’altro nell’ambito della stessa UPB, quando ciò si renda necessario per esigenze di corretta classificazione della spesa, nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica.
Art. 47
- Ordinazione delle spese ricorrenti
1. I pagamenti di spese ricorrenti aventi scadenza determinata sono ordinati tramite ruoli di spesa fissa, la cui emissione è disposta con la nota di liquidazione.
2. Nel ruolo di spesa fissa sono indicati, oltre ai dati di cui al comma 4 dell'
art. 46 , le scadenze di ciascun pagamento.
3. Il ruolo di spesa fissa è sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di spese o dal funzionario incaricato appartenente alla medesima struttura.
4. Eventuali variazioni nei dati di cui al comma 2 sono tempestivamente comunicate dal dirigente o funzionario che ha effettuato la liquidazione, prima della scadenza del pagamento, con nota scritta da inoltrare anche a mezzo fax alla struttura competente in materia di spese.
(68) Parole soppresse con d.p.g.r. 19 maggio 2008, n. 23/R, art. 45.
5. Il dirigente o il funzionario che ha effettuato la liquidazione, qualora venga a conoscenza della variazione dei dati di cui al comma 2 successivamente alla data del pagamento, deve darne tempestiva comunicazione ai sensi del comma 4 e, se la variazione interessa l'importo pagato, deve contestualmente attivare le procedure per il recupero o per l'eventuale conguaglio.