Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 34bis
1. La Giunta regionale, con apposita decisione, può disporre l'assunzione di debito con rimborso in unica soluzione alla scadenza, definendo le specifiche modalità dell'operazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ammortamento del debito è garantito:
a) attraverso la contestuale costituzione di un fondo di ammortamento del capitale da rimborsare; in tale ipotesi il bando di gara per l'assunzione del debito prevede anche l'affidamento della gestione del fondo al soggetto aggiudicatario;
b) attraverso il ricorso a derivati finanziari (swap); l'affidamento del relativo contratto avviene come previsto alla lettera a) oppure separatamente, con le procedure di cui all'articolo 35.
3. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento di cui al comma 2 lettera a) possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di stati, enti e amministrazioni pubbliche appartenenti all'Unione Europea.
Art. 34bis
1. La Giunta regionale, con apposita decisione, può disporre l'assunzione di debito con rimborso in unica soluzione alla scadenza, definendo le specifiche modalità dell'operazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ammortamento del debito è garantito:
a) attraverso la contestuale costituzione di un fondo di ammortamento del capitale da rimborsare; in tale ipotesi il bando di gara per l'assunzione del debito prevede anche l'affidamento della gestione del fondo al soggetto aggiudicatario;
b) attraverso il ricorso a derivati finanziari (swap); l'affidamento del relativo contratto avviene come previsto alla lettera a) oppure separatamente, con le procedure di cui all'articolo 35.
3. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento di cui al comma 2 lettera a) possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di stati, enti e amministrazioni pubbliche appartenenti all'Unione Europea.