Regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R
Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima
del 28 dicembre 2001
Art. 20
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all’ articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l’altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.